Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5799/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 861/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 861/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 861/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero all'erogazione complessiva di euro 500,00 per le annualità indicate mediante rilascio e accredito della Carta, nonché al pagamento delle spese del giudizio di lavoro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, inclusi il giudicato, la notificazione della sentenza all'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a provare la corretta esecuzione del giudicato; la pretesa della ricorrente è stata quindi ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di ulteriori 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del TAR adito per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata nel titolo giudiziale presupposto quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l'esistenza di un giudicato favorevole, la sua rituale notificazione all'amministrazione e l'inadempimento; qualora l'amministrazione non fornisca chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda può essere accolta.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • La competenza del TAR per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario può sussistere nei casi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.a., una volta verificati il passaggio in giudicato e gli ulteriori presupposti di eseguibilità del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.