Sentenza del 29/05/2017 n. 3818 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Avviso di accertamento prodromico - Ritualità di notifica - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta rituale e tempestiva la notifica degli avvisi di accertamento. Nel fascicolo processuale erano presenti copie fotostatiche della documentazione postale comprovante l'invio degli avvisi a mezzo posta. Poiché gli avvisi prodromici risultavano validamente notificati, l'emissione della cartella di pagamento è stata considerata legittima.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento, deducendo presumibilmente l'irregolarità o l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici, dai quali derivava la pretesa tributaria. La questione riguardava quindi la ritualità della notifica degli avvisi e la conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti tributari a mezzo posta
La notifica dell'avviso di accertamento, se effettuata ritualmente e nei termini, rende conoscibile e consolidata la pretesa tributaria e consente la successiva riscossione mediante cartella di pagamento.
Disciplina della riscossione a mezzo ruolo e della cartella di pagamento
La cartella può essere validamente emessa sulla base di un avviso di accertamento previamente notificato. Se l'atto prodromico è stato notificato regolarmente, non è necessario rimettere in discussione nella cartella questioni già definibili con l'impugnazione dell'avviso.
Massime di principio
- La validità della cartella fondata su un avviso di accertamento dipende, tra l'altro, dalla prova della rituale notifica dell'atto prodromico.
- La documentazione postale, anche in copia fotostatica se ritenuta attendibile e non specificamente contestata, può essere sufficiente a dimostrare l'invio e la regolarità della notificazione.
- La notifica deve essere effettuata entro i termini previsti; una notifica tempestiva e regolare consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione.
- Se il contribuente intende contestare l'esistenza o la misura della pretesa tributaria, deve normalmente impugnare l'avviso di accertamento nei termini, non attendere la cartella, salvo vizi propri della cartella o mancata notifica dell'atto prodromico.
- In una situazione analoga occorre verificare la relata o la documentazione postale, la data di spedizione e ricezione o compiuta giacenza, l'indirizzo utilizzato e l'eventuale tempestività dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →