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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3818 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Avviso di accertamento prodromico - Ritualità di notifica - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta rituale e tempestiva la notifica degli avvisi di accertamento. Nel fascicolo processuale erano presenti copie fotostatiche della documentazione postale comprovante l'invio degli avvisi a mezzo posta. Poiché gli avvisi prodromici risultavano validamente notificati, l'emissione della cartella di pagamento è stata considerata legittima.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento, deducendo presumibilmente l'irregolarità o l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici, dai quali derivava la pretesa tributaria. La questione riguardava quindi la ritualità della notifica degli avvisi e la conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti tributari a mezzo posta

    La notifica dell'avviso di accertamento, se effettuata ritualmente e nei termini, rende conoscibile e consolidata la pretesa tributaria e consente la successiva riscossione mediante cartella di pagamento.

  • Disciplina della riscossione a mezzo ruolo e della cartella di pagamento

    La cartella può essere validamente emessa sulla base di un avviso di accertamento previamente notificato. Se l'atto prodromico è stato notificato regolarmente, non è necessario rimettere in discussione nella cartella questioni già definibili con l'impugnazione dell'avviso.

Massime di principio

  • La validità della cartella fondata su un avviso di accertamento dipende, tra l'altro, dalla prova della rituale notifica dell'atto prodromico.
  • La documentazione postale, anche in copia fotostatica se ritenuta attendibile e non specificamente contestata, può essere sufficiente a dimostrare l'invio e la regolarità della notificazione.
  • La notifica deve essere effettuata entro i termini previsti; una notifica tempestiva e regolare consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione.
  • Se il contribuente intende contestare l'esistenza o la misura della pretesa tributaria, deve normalmente impugnare l'avviso di accertamento nei termini, non attendere la cartella, salvo vizi propri della cartella o mancata notifica dell'atto prodromico.
  • In una situazione analoga occorre verificare la relata o la documentazione postale, la data di spedizione e ricezione o compiuta giacenza, l'indirizzo utilizzato e l'eventuale tempestività dell'impugnazione.

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