Ordinanza n. 59/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica Attività Produttive Politiche ambientali e mobilità - Sportello Unico Edilizia del Comune di Cuneo del 28 ottobre 2025, con cui è stato disposto di non concedere alla ricorrente l’avvio della procedura abilitativa semplificata per l’installazione di impianto agrivoltaico a terra nonché di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di diniego dell'avvio della procedura abilitativa semplificata per l'installazione di un impianto agrivoltaico a terra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Cuneo che non ha consentito l'avvio della procedura abilitativa semplificata per l'installazione di un impianto agrivoltaico a terra, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Comune ha sollevato un'eccezione di inammissibilità. La ricorrente ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale. Nell'istanza cautelare la ricorrente ha dedotto che il pregiudizio grave e irreparabile sarebbe in re ipsa, poiché il provvedimento impedirebbe l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale meritoria, e ha sostenuto che la sospensione sarebbe conforme anche all'interesse pubblico, in quanto gli impianti agrivoltaici concorrerebbero al raggiungimento degli obiettivi euro-unitari in materia energetica. Il testo non riporta ulteriori specifici motivi di illegittimità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle questioni di merito. Ha ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso, l'eccezione di inammissibilità del Comune e la questione di legittimità costituzionale richiedano un approfondito scrutinio incompatibile con la fase cautelare. In ogni caso, ha escluso la sussistenza del periculum in mora: la ricorrente non ha individuato con precisione un pregiudizio grave e irreparabile, limitandosi a invocare genericamente l'impedimento dell'iniziativa imprenditoriale. Il danno prospettato è stato qualificato come meramente economico e quindi suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Il richiamo all'interesse pubblico connesso agli obiettivi energetici non sostituisce la necessaria prova del danno grave e irreparabile in capo alla ricorrente; inoltre, tale interesse deve essere bilanciato con la salvaguardia dei territori a parco fluviale. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della seconda sezione per la fissazione dell'udienza di merito, per ragioni di competenza per materia. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, tra cui la necessaria sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il richiedente deve allegare e individuare concretamente il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato; la mera affermazione generica che l'atto impedisca un'iniziativa imprenditoriale non è sufficiente.
- Il danno esclusivamente economico, suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso, non integra di regola il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
- Il richiamo a un interesse pubblico generale perseguito dalla sospensione dell'atto non esonera il ricorrente dalla prova di un pregiudizio grave e irreparabile riferito alla propria posizione giuridica.
- Nella fase cautelare, quando le questioni di merito, le eccezioni processuali e le questioni di legittimità costituzionale richiedono un approfondito scrutinio, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e decidere l'istanza sulla base dell'assenza del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →