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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica Attività Produttive Politiche ambientali e mobilità - Sportello Unico Edilizia del Comune di Cuneo del 28 ottobre 2025, con cui è stato disposto di non concedere alla ricorrente l’avvio della procedura abilitativa semplificata per l’installazione di impianto agrivoltaico a terra nonché di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Giustizia amministrativa202600080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di diniego dell'avvio della procedura abilitativa semplificata per l'installazione di un impianto agrivoltaico a terra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Cuneo che non ha consentito l'avvio della procedura abilitativa semplificata per l'installazione di un impianto agrivoltaico a terra, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Comune ha sollevato un'eccezione di inammissibilità. La ricorrente ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale. Nell'istanza cautelare la ricorrente ha dedotto che il pregiudizio grave e irreparabile sarebbe in re ipsa, poiché il provvedimento impedirebbe l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale meritoria, e ha sostenuto che la sospensione sarebbe conforme anche all'interesse pubblico, in quanto gli impianti agrivoltaici concorrerebbero al raggiungimento degli obiettivi euro-unitari in materia energetica. Il testo non riporta ulteriori specifici motivi di illegittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulle questioni di merito. Ha ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso, l'eccezione di inammissibilità del Comune e la questione di legittimità costituzionale richiedano un approfondito scrutinio incompatibile con la fase cautelare. In ogni caso, ha escluso la sussistenza del periculum in mora: la ricorrente non ha individuato con precisione un pregiudizio grave e irreparabile, limitandosi a invocare genericamente l'impedimento dell'iniziativa imprenditoriale. Il danno prospettato è stato qualificato come meramente economico e quindi suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Il richiamo all'interesse pubblico connesso agli obiettivi energetici non sostituisce la necessaria prova del danno grave e irreparabile in capo alla ricorrente; inoltre, tale interesse deve essere bilanciato con la salvaguardia dei territori a parco fluviale. Gli atti sono stati trasmessi al Presidente della seconda sezione per la fissazione dell'udienza di merito, per ragioni di competenza per materia. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, tra cui la necessaria sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il richiedente deve allegare e individuare concretamente il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato; la mera affermazione generica che l'atto impedisca un'iniziativa imprenditoriale non è sufficiente.
  • Il danno esclusivamente economico, suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso, non integra di regola il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
  • Il richiamo a un interesse pubblico generale perseguito dalla sospensione dell'atto non esonera il ricorrente dalla prova di un pregiudizio grave e irreparabile riferito alla propria posizione giuridica.
  • Nella fase cautelare, quando le questioni di merito, le eccezioni processuali e le questioni di legittimità costituzionale richiedono un approfondito scrutinio, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e decidere l'istanza sulla base dell'assenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoQuestione di legittimità costituzionale

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