Sentenza n. 2667/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 4 agosto 2025 di ripristino della provvista originaria dei servizi assistenziali previsti dal project financing del 31 ottobre 1997, dopo la conclusione della procedura di dissesto finanziario comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il diniego comunale di ripristinare i servizi assistenziali originariamente previsti dal contratto del 1997, ridotti durante il dissesto finanziario del Comune. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 256, comma 11, 266, 265, 259 e 251 del d.lgs. 267/2000, violazione del principio di legalità ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione: secondo la ricorrente, la chiusura del dissesto, attestata dall’approvazione del rendiconto finale dell’OSL, avrebbe fatto venir meno il fondamento delle riduzioni, ripristinando l’efficacia delle precedenti decisioni giudiziali e degli impegni contrattuali; inoltre, il Comune si sarebbe autovincolato a mantenere le misure restrittive per il solo quinquennio del dissesto e non avrebbe spiegato perché i finanziamenti statali e regionali ricevuti non fossero sufficienti a ripristinare i servizi. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’equilibrio economico-finanziario del project financing, del giudicato inter partes e dei doveri di buona fede contrattuale e precontrattuale, richiamando gli artt. 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., nonché difetto di istruttoria, motivazione e illogicità: la cessazione del dissesto avrebbe richiesto una nuova valutazione del rapporto e dell’affidamento dell’associazione. Con il terzo motivo ha denunciato disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che altri operatori del settore avrebbero subito riduzioni inferiori, e ha chiesto attività istruttoria, anche mediante verificazione o CTU. Con il quarto ha dedotto l’indispensabilità dei servizi, difetto di motivazione e violazione dell’art. 259 TUEL, chiedendo una nuova valutazione alla luce della fine del dissesto e dei finanziamenti ricevuti. Il Comune ha eccepito il giudicato sui primi e sul quarto motivo e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato l’associazione a pagare al Comune di Catania 3.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti. Il primo motivo è infondato: l’art. 259, comma 5, TUEL impone, nel dissesto, la riorganizzazione dei servizi e la riduzione delle spese non indispensabili, ma non prescrive che, una volta conclusa la procedura, cessino automaticamente le misure di contenimento adottate. Non risulta neppure che gli atti comunali avessero limitato tali misure al quinquennio. La necessità di mantenere una gestione sostenibile permane anche dopo il rientro in bonis, per evitare il ripetersi dello squilibrio finanziario, tanto più considerate le difficoltà residue rappresentate nel diniego. La conclusione del dissesto non rende inefficaci le pronunce più recenti che hanno giudicato legittime le riduzioni; al contrario, il sopravvenuto dissesto aveva superato la situazione finanziaria sulla quale si fondavano i più risalenti giudicati invocati dall’associazione. Non sussisteva quindi un obbligo di nuova istruttoria per riattivare i servizi, già ridotti con misure dichiarate legittime. I motivi dal secondo al quarto sono stati respinti perché ripropongono questioni già coperte da giudicato e già dichiarate inammissibili nella sentenza n. 1925/2025: né la cessazione del dissesto né l’approvazione del rendiconto finale costituiscono, nel caso, una sopravvenienza idonea a consentirne una nuova delibazione. In particolare, erano già state definite la questione dell’indispensabilità dei servizi, quella della disparità di trattamento e quella relativa ai fondi ricevuti dal Comune. La domanda cautelare era stata in precedenza respinta per difetto di fumus, con statuizione confermata in appello cautelare.
Norme richiamate
art. 259, comma 5, d.lgs. 267/2000
l’art. 259, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo per il Comune in dissesto di ridurre le spese correnti mediante la riorganizzazione di tutti i servizi, ispirandosi a criteri di efficienza, mediante la revisione delle dotazioni finanziarie e la conseguente eliminazione, ovvero riduzione, di ogni previsione di spesa relativa a servizi pubblici non indispensabili. In nessun punto della disposizione normativa testé riassunta si evince l’obbligo per il Comune di cessare ogni misura di contenimento della spesa pubblica già attuata in fase di dissesto e ciò diversamente da quanto lo stesso Testo Unico degli Enti Locali, ad esempio, prevede espressamente per le misure di rafforzamento delle entrate tributarie (art. 251, d.lgs. n. 267/2000).
La disciplina impone durante il dissesto la riduzione delle spese correnti e la riorganizzazione dei servizi, ma non prevede che le misure di contenimento della spesa cessino automaticamente con la conclusione della procedura.
art. 251 d.lgs. 267/2000
In nessun punto della disposizione normativa testé riassunta si evince l’obbligo per il Comune di cessare ogni misura di contenimento della spesa pubblica già attuata in fase di dissesto e ciò diversamente da quanto lo stesso Testo Unico degli Enti Locali, ad esempio, prevede espressamente per le misure di rafforzamento delle entrate tributarie (art. 251, d.lgs. n. 267/2000).
Il riferimento alle misure di rafforzamento delle entrate tributarie, per le quali il TUEL prevede espressamente una disciplina temporale, è usato dal TAR per evidenziare che analoga cessazione automatica non è stabilita per le misure di contenimento della spesa.
artt. 256, comma 11, 266, 265 e 259 d.lgs. 267/2000
Tali determinazioni, per vero, risultano essere state adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 259, T.U.E.L., ossia in ragione della dichiarazione di dissesto ma, come si è già dato atto in precedenza, non esiste alcun obbligo normativo che imponga all’Ente locale di eliminare ogni misura adottata per la riduzione delle spese pubbliche non indispensabili (tra cui rientrano i servizi oggetto del presente contenzioso, come già accertato dalla sentenza del T.A.R. Catania n. 2941/2022, confermata dal C.g.a., con sentenza n. 517/2023).
Il TAR esclude che le disposizioni invocate impongano al Comune, alla chiusura del dissesto, di ripristinare automaticamente i servizi ridotti; la norma applicata alle misure contestate è l’art. 259 TUEL.
Massime di principio
- La conclusione della procedura di dissesto finanziario di un ente locale non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa, la cessazione automatica delle misure di contenimento delle spese adottate per il risanamento; l’ente deve mantenere una gestione sostenibile anche dopo il rientro in bonis, per prevenire il ripetersi dello squilibrio finanziario.
- Il giudicato formatosi sulla legittimità di misure di riduzione dei servizi adottate durante il dissesto non diviene inefficace per il solo fatto che la procedura di dissesto si sia successivamente conclusa, né tale conclusione consente di riproporre questioni già definite, in assenza di una sopravvenienza idonea a mutare il quadro decisorio.
- Le misure di riduzione dei servizi dichiarate legittime con pronunce passate in giudicato non generano, per il solo rientro in bonis dell’ente, un obbligo di nuova istruttoria finalizzata al ripristino automatico delle prestazioni precedenti.
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