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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15859 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRAP e IVA relativo all'anno 2003, fondato sul recupero di costi ritenuti indeducibili e di ricavi non dichiarati. Il ricorrente ha denunciato, innanzitutto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Poiché l'accertamento del reddito della società comporta l'automatica imputazione proporzionale dei redditi ai soci, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, sosteneva che società e soci dovessero partecipare necessariamente allo stesso giudizio. Ha inoltre contestato l'insufficiente esame delle perdite su crediti e dei presunti ricavi non dichiarati, ma tali motivi non sono stati esaminati perché il primo è risultato assorbente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando nullo l'intero giudizio per mancata partecipazione al processo della società e di tutti i soci, in violazione del litisconsorzio necessario originario. La nullità ha riguardato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado. Gli atti sono stati rinviati alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per un nuovo giudizio con corretta integrazione del contraddittorio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

    La norma fonda l'unitarietà dell'accertamento: la rettifica del reddito della società produce effetti diretti sulla posizione fiscale dei soci e rende necessario che società e tutti i soci partecipino allo stesso processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59

    Le disposizioni disciplinano il litisconsorzio nel processo tributario e impongono, nei casi di inscindibilità delle posizioni, l'integrazione del contraddittorio e la rimessione della causa al primo giudice quando tale integrazione sia mancata.

  • Art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della società, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci quali successori a titolo universale, con riferimento ai rapporti giuridici non esauriti facenti capo alla società.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    La Commissione tributaria regionale aveva qualificato la mancata separata indicazione di determinati costi come violazione meramente formale senza debito d'imposta; tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, avendo rilevato la nullità del processo.

  • D.Lgs. n. 6 del 2003

    La riforma del diritto societario è richiamata per affermare che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio, senza estinguere automaticamente i rapporti giuridici ancora pendenti.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda il reddito di una società di persone e tale reddito viene imputato automaticamente ai soci, società e tutti i soci devono partecipare al medesimo processo tributario.
  • La mancata partecipazione anche di uno solo dei soggetti necessari determina la nullità del giudizio e delle sentenze, normalmente con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo.
  • Anche se l'accertamento IVA, considerato isolatamente, può non richiedere la partecipazione dei soci, il litisconsorzio diventa necessario quando IVA e IRAP sono contestate congiuntamente sulla base di elementi economici comuni e inscindibili.
  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non elimina automaticamente i rapporti processuali pendenti: i soci subentrano nella posizione della società secondo le regole della successione processuale.
  • Quando il giudice rileva una nullità processuale radicale per mancata integrazione del contraddittorio, le ulteriori contestazioni sul merito dell'accertamento non vengono esaminate e potranno essere riproposte nel giudizio rinnovato.

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