Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10988/2024.

Giustizia amministrativa202405452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento di Roma Capitale che aveva respinto la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. In appello ha contestato la sentenza del TAR deducendo error in procedendo, violazione degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c., error in iudicando, violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 22 l.r. Lazio n. 15/2008, illogicità manifesta e difetto dei presupposti; in subordine, ha dedotto la violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 l.r. Lazio n. 15/2008. Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione preliminare di Roma Capitale e ha dichiarato improcedibile l’appello, senza esaminare i motivi di merito. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. Nel caso concreto, la SCIA del 13 dicembre 2018 era stata inizialmente inibita, ma l’atto di inibizione era stato ritirato; successivamente Roma Capitale aveva avviato un procedimento di autotutela e, con nota del 29 luglio 2021, aveva definitivamente annullato la SCIA. Tale ultimo provvedimento era stato autonomamente impugnato e il relativo ricorso era stato respinto dal TAR, con appello ancora pendente. La vicenda era quindi ormai disciplinata dal successivo provvedimento di annullamento, sicché l’eventuale annullamento del diniego della SCIA in sanatoria non avrebbe procurato all’appellante alcuna utilità concreta e attuale. Le spese sono state compensate per giusti motivi connessi alla natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È la base normativa della SCIA in sanatoria oggetto del diniego impugnato; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati quali norme in base alle quali Roma Capitale aveva comunicato l’avvio del procedimento di autotutela sulla SCIA.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del successivo procedimento di annullamento in autotutela della SCIA.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non incide sulla decisione di merito processuale.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato dall’appellante nell’ambito del motivo relativo all’error in procedendo, ma non è stato esaminato in ragione dell’improcedibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato invocato dall’appellante, ma il giudice non ne ha esaminato la violazione, definendo il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda impugnatoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una situazione di fatto o di diritto nuova, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta.
  • Quando l’atto originariamente contestato è superato da un successivo provvedimento amministrativo che disciplina autonomamente la medesima vicenda, l’eventuale annullamento dell’atto precedente non può fondare un interesse concreto e attuale se non arreca alcuna utilità pratica al ricorrente.
  • La pendenza di un autonomo giudizio sul successivo provvedimento amministrativo non impedisce, di per sé, la declaratoria di improcedibilità del ricorso contro l’atto precedente, qualora la vicenda sopravvenuta renda comunque inutilmente esperibile la relativa domanda.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.