Ordinanza n. 14078/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare -del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Kolkata Prot. n. 414 del 19/3/2026 -notificato in data 26/3/2026- con cui è stata respinta l'istanza di visto per reingresso nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del parere negativo della Questura di Roma, non conosciuto negli estremi ma richiamato nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per reingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia in Kolkata, con richiamo a un parere negativo della Questura di Roma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento consolare con cui è stata respinta la sua istanza di visto per reingresso, nonché gli atti presupposti e consequenziali, incluso il parere negativo della Questura di Roma. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché la procura speciale alle liti del ricorrente non risulta legalizzata nelle forme prescritte. Il giudice ha quindi sottoposto alle parti esclusivamente tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito né è stata decisa la domanda cautelare. Il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per presentare memorie sulla questione dell'eventuale inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata legalizzazione della procura speciale. È stata fissata la successiva udienza camerale al 1° dicembre 2026. Le generalità della parte sono state oscurate per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone, quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non già sottoposta al contraddittorio, di consentire alle parti di presentare osservazioni prima della definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- La mancata legalizzazione della procura speciale alle liti può fondare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, da sottoporre previamente al contraddittorio delle parti quando il rilievo è effettuato d'ufficio.
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