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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5248/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a Giuli per omesso versamento IVA relativo all'anno 2013 (art. 10‑ter d.lgs. 74/2000) e per sottrazione al pagamento delle accise sugli anni 2013 e 2014 (art. 40 d.lgs. 504/1995). Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa per elusione della richiesta di trattazione orale in appello, nonostante il deposito tempestivo mediante PEC; 2) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 40 d.lgs. 504/1995 sostenendo l'assenza di condotta fraudolenta in quanto le forniture erano fatturate e le accise dichiarate; 3) vizio di motivazione in relazione all'omesso versamento IVA, deducendo l'impossibilità materiale di pagamento per grave crisi finanziaria della società e la sussistenza della forza maggiore; 4) mancanza del dolo per il reato di sottrazione alle accise per le stesse ragioni economiche; 5) erronea qualificazione come amministratore di fatto per il periodo successivo al giugno 2014. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, rilevando la fondatezza del primo motivo (violazione procedurale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: risulta dagli atti che il ricorrente aveva tempestivamente depositato, il 25 ottobre 2021, la richiesta di trattazione orale per l'udienza dell'11 novembre 2021 ai sensi dell'art. 23‑bis d.l. 137/2020 (convertito nella L. 176/2020), ma la Corte d'appello ha comunque trattato il giudizio in forma cartolare per un disguido di cancelleria. Tale omissione configura nullità generale per violazione del diritto di difesa e determina l'annullamento della sentenza impugnata. Tuttavia, la S.C. ha rilevato che nel frattempo tutti i reati contestati si sono estinti per prescrizione (termine massimo di sette anni e mezzo applicabile ai reati indicati), senza cause di sospensione. Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

Norme richiamate

  • decreto‑legge n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020 (art. 23 bis)

    art. 23 bis, comma 1 e comma 4

    La norma disciplina la possibilità di trattazione degli appelli in forma cartolare salvo che il difensore non richieda la trattazione orale entro termini stabiliti; la Corte deve rispettare e tener conto della richiesta tempestiva di trattazione orale e l'omessa considerazione di tale richiesta determina nullità per violazione del contraddittorio.

  • codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Prevede la nullità degli atti processuali quando è compromesso il diritto di difesa; la Corte ha richiamato tale disposizione per qualificare la decisione resa senza consentire la discussione orale come nullità afferente al diritto di difesa.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la sentenza impugnata contestava tale reato per l'anno 2013, ma la Suprema Corte ha ritenuto superfluo entrare nel merito a causa della prescrizione.

  • d.lgs. n. 504/1995

    art. 40, comma 1, lett. b)

    Disposizione che punisce la sottrazione al pagamento delle accise mediante comportamenti fraudolenti; il ricorrente contestava la sussistenza del dolo e l'esistenza di fatture e dichiarazioni, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato tali censure per effetto dell'annullamento e della prescrizione.

  • codice penale

    Rinvio formale alla disciplina delle circostanze e della punibilità; citato nel contesto delle imputazioni composte ma senza effetto decisorio rispetto alla questione di procedura e prescrizione.

Massime di principio

  • La richiesta tempestiva e rituale di trattazione orale dell'appello (anche via PEC) deve essere sempre considerata dalla Corte: se viene ignorata e il giudizio viene deciso in forma cartolare si configura una nullità per violazione del diritto di difesa deducibile in Cassazione.
  • Quando la Corte di legittimità accerta una nullità processuale che impone l'annullamento della sentenza di merito, è necessario verificare contestualmente lo stato della prescrizione: se i reati si sono estinti nel frattempo, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
  • Le censure di merito (es. mancanza del dolo, forza maggiore per impossibilità di pagamento, qualificazione di amministratore di fatto) restano rilevanti ma possono risultare assorbite se la questione procedurale produce l'estinzione del reato per prescrizione; pertanto è strategico, quando possibile, tutelare e provare la tempestività degli atti processuali per conservare il diritto alla decisione di merito.
  • Per evitare il rischio di elusione della trattazione orale è importante documentare con cura il deposito (PEC, ricevute di consegna) e proporre tempestivamente eventuali rimedi e segnalazioni alla cancelleria se la richiesta non viene presa in carico.
  • In caso di annullamento per vizio procedurale, il Giudice della Cassazione può decidere di non rinviare al giudice d'appello quando vi sia intervenuta nel frattempo la prescrizione: controllo dei termini di prescrizione e delle cause di sospensione è cruciale nella strategia difensiva.

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