Regolamento (UE) 2023/973
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/973 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone da cui è consentito importare pollame e prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di contenimento adottate dai paesi interessati. In particolare, restringe o aggiorna le zone autorizzate per Canada, Cile e Regno Unito negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. Contestualmente, rettifica una voce relativa agli Stati Uniti, con efficacia dal 29 aprile 2023, correggendo il termine iniziale applicabile alla zona US-2.278.
Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente ai paesi terzi, territori, zone e compartimenti inclusi negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il regolamento incide in particolare sulle zone interessate da focolai recenti di influenza aviaria ad alta patogenicità e, per gli Stati Uniti, rettifica una specifica voce relativa alla zona US-2.278. È di applicazione diretta in tutti gli Stati membri; l’articolo 2 si applica però retroattivamente dal 29 aprile 2023, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di elenco dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La finalità è adeguare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e correggere una voce relativa agli Stati Uniti.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’iscrizione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi previsti. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per tali ingressi, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi pertinenti.
Motivi dell’intervento
La Commissione prende atto dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Cile e Regno Unito e delle misure di contenimento adottate, incluse zone di restrizione di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni trasmesse e della valutazione effettuata, conclude che per le zone interessate non deve più essere autorizzato l’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli elencati, al fine di proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Per Canada e Regno Unito, inoltre, viene riconosciuta l’estinzione di focolai precedenti e la conclusione delle operazioni di pulizia e disinfezione.
Modifiche all’allegato V: pollame, materiale germinale e carni fresche
L’allegato V è aggiornato nella parte relativa alla sezione B, con sostituzione o aggiunta di numerose righe per Canada, Cile e Regno Unito. Le modifiche riguardano le zone soggette a restrizione e riportano i relativi codici territoriali, le specie/categorie interessate e le date di applicazione. Tra le nuove o aggiornate zone figurano, per il Canada, CA-2.184 e CA-2.185; per il Cile, CL-2.8, CL-2.9 e CL-2.10; per il Regno Unito, da GB-2.297 a GB-2.302, oltre a molte altre zone già esistenti oggetto di aggiornamento delle date.
Modifiche all’allegato XIV: partite di pollame e materiale germinale
L’allegato XIV è modificato in modo speculare per le categorie di partite di pollame e materiale germinale di pollame. Le zone canadesi, cilene e britanniche sono riallineate con le stesse informazioni epidemiologiche e con le stesse date di riferimento presenti nell’allegato V, includendo anche le nuove zone CA-2.184, CA-2.185, CL-2.8, CL-2.9, CL-2.10 e GB-2.297-GB-2.302.
Rettifica relativa agli Stati Uniti
L’articolo 2 rettifica la voce US-2.278 negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. Per l’allegato V, la riga viene sostituita con i codici e le date indicate nel testo, mentre nell’allegato XIV sono sostituite le righe relative a US-2.278 per le categorie POU, RAT e GBM. La rettifica si applica dal 29 aprile 2023, cioè dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 che aveva originato l’errore materiale.
Entrata in vigore e efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La sola disposizione rettificativa dell’articolo 2 ha efficacia retroattiva dal 29 aprile 2023.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento, per tenere conto della situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile e Regno Unito.
Restrizioni per focolai di influenza aviaria in Canada, Cile e Regno Unito
Nell’allegato V sono aggiornate le zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Sono aggiunte o modificate le zone relative al Canada (tra cui CA-2.184 e CA-2.185), al Cile (CL-2.8, CL-2.9, CL-2.10) e a numerose zone del Regno Unito (da GB-2.297 a GB-2.302 incluse), con date di riferimento e periodi di applicazione specificati nelle tabelle dell’allegato.
Aggiornamento parallelo per materiale germinale e altri prodotti avicoli
Nell’allegato XIV sono aggiornate, per le stesse zone del Canada, del Cile e del Regno Unito, le voci relative a partite di pollame e materiale germinale di pollame (POU, RAT, GBM), con corrispondente allineamento delle date di inizio/fine applicabilità riportate nelle tabelle.
Rettifica della voce Stati Uniti (zona US-2.278)
L’articolo 2 sostituisce la riga relativa alla zona US-2.278 nell’allegato V e le righe corrispondenti nell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404. La rettifica riguarda il termine iniziale applicabile alla zona precedentemente chiusa e si applica dal 29 aprile 2023, con riferimento alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/868.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica delle voci statunitensi, si applica tuttavia a decorrere dal 29 aprile 2023.
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