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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/979

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/979 della Commissione del 15 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nueces de Nerpio» (DOP)]

Normativa europea32023R0979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/979 registra nel registro UE delle DOP il nome "Nueces de Nerpio". La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome identifica un prodotto della classe degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Nueces de Nerpio".

Ambito di applicazione

Si applica al nome geografico/prodotto agricolo-alimentare "Nueces de Nerpio", registrato come DOP nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto direttamente applicabile. Non risultano esclusioni o deroghe specifiche nel testo.

Iscrizione di "Nueces de Nerpio" nel registro delle DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/979 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Nueces de Nerpio" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Spagna, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione nei termini di cui all’articolo 51 del regolamento di base, la Commissione procede alla registrazione.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione adotta il regolamento richiamando l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando viene precisato che la domanda di registrazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che, decorso il periodo utile, non sono pervenute dichiarazioni di opposizione. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni procedurali o condizioni sostanziali oltre a quelle necessarie per perfezionare l’iscrizione.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Nueces de Nerpio" è registrato come DOP. La registrazione è collegata alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", come individuata nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Per gli operatori economici, ciò implica che la denominazione è protetta a livello unionale secondo il regime DOP previsto dalla normativa sui prodotti agricoli e alimentari di qualità.

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Nueces de Nerpio" come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2; il considerando richiama la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentaridenominazioni di origine protetteregistri delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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