Regolamento (UE) 2023/980
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina transitoria per i tachigrafi intelligenti di seconda generazione in relazione all’uso dell’OSNMA di Galileo, al fine di evitare incertezze tecniche e di omologazione prima della piena operatività del servizio. Viene quindi previsto un tachigrafo di transizione, omologabile e installabile prima della dichiarazione di servizio OSNMA, che inizialmente ignora il servizio ma può essere aggiornato via software per utilizzarlo pienamente. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, fissando date, condizioni di omologazione e limiti temporali per richiesta di omologazione e installazione.
Modifica le specifiche tecniche dei tachigrafi intelligenti per introdurre un "tachigrafo intelligente di transizione" e disciplinarne l’uso del servizio OSNMA di Galileo durante il periodo transitorio.
Ambito di applicazione
Si applica ai tachigrafi, ai componenti del tachigrafo e alle carte tachigrafiche disciplinati dal regolamento (UE) n. 165/2014, in particolare alle unità elettroniche di bordo dei tachigrafi intelligenti di seconda versione installate su veicoli immatricolati per la prima volta nell’Unione. Riguarda i fabbricanti, le autorità nazionali di omologazione e, sul piano operativo, i veicoli e le officine che utilizzano o aggiornano tali dispositivi. Sono previste specifiche transitorie solo per le unità elettroniche di bordo dotate di ricevitore GNSS interno; il regolamento si applica negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Tachigrafo intelligente di transizione e uso dell’OSNMA di Galileo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 interviene sulle specifiche dei tachigrafi intelligenti per gestire il passaggio alla seconda versione dei dispositivi in un contesto in cui il servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (OSNMA) di Galileo è ancora in fase di prova pubblica. La finalità è garantire certezza giuridica e uniformità tecnica per omologazione, produzione, installazione e funzionamento dei tachigrafi, evitando disallineamenti tra disponibilità del servizio satellitare e obblighi tecnici applicabili ai nuovi veicoli.
Contesto normativo e finalità della modifica
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada e delle specifiche tecniche fissate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 per introdurre una seconda versione del tachigrafo intelligente. I considerando evidenziano che l’OSNMA non era ancora pienamente operativo al momento in cui sarebbe divenuto necessario equipaggiare i veicoli di nuova immatricolazione con la nuova versione del tachigrafo, generando incertezza sia per le omologazioni sia per il comportamento del dispositivo dopo il passaggio alla fase operativa del servizio.
Modifiche principali agli atti esistenti
L’articolo 1 modifica l’allegato IC del regolamento (UE) 2016/799 secondo quanto dettagliato nell’appendice 17 inserita dal regolamento. L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1228 prevedendo che, dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non possano rifiutare omologazioni UE, proroghe di omologazioni esistenti, né vietare registrazione, immissione sul mercato o messa in servizio di apparecchi conformi al regolamento 2016/799 come modificato. In tal modo si consente il rilascio delle omologazioni prima della data del 21 agosto 2023, richiamata anche nei considerando come data rilevante per l’obbligo di dotazione nei veicoli immatricolati per la prima volta.
Ambito transitorio: definizioni e logica del "tachigrafo di transizione"
L’appendice 17 introduce la nozione di "unità elettronica di bordo di transizione" e di "tachigrafo di transizione". Tali dispositivi sono costruiti secondo il SIS ICD e gli orientamenti per ricevitori OSNMA applicabili alla fase di prova pubblica e contengono un ricevitore GNSS capace di utilizzare l’OSNMA disponibile in tale fase. Tuttavia, non possono autenticare i messaggi di navigazione disponibili dopo la dichiarazione di servizio OSNMA per effetto del necessario aggiornamento del materiale crittografico; pertanto, fino all’aggiornamento software, applicano regole transitorie e mantengono invariate le funzionalità non collegate all’OSNMA.
Requisiti tecnici del ricevitore GNSS e del software
Il ricevitore GNSS dei tachigrafi di transizione deve essere progettato per utilizzare l’OSNMA della fase di prova pubblica e, successivamente, per divenire pienamente conforme ai requisiti dell’allegato 12 mediante aggiornamento software dell’unità elettronica di bordo. Il regolamento precisa inoltre che, una volta applicato l’aggiornamento, l’unità deve implementare il SIS ICD e gli orientamenti OSNMA applicabili alla fase operativa del servizio e soddisfare tutti i requisiti dell’allegato IC e delle appendici da 1 a 16 utilizzando l’OSNMA operativo.
Comportamento operativo prima dell’aggiornamento
Prima dell’aggiornamento software, le unità di transizione possono elaborare il segnale OSNMA disponibile nella fase di prova pubblica, ma non sono in grado di segnalare lo stato di autenticazione dei messaggi di navigazione della fase operativa. Ai fini delle funzioni del tachigrafo, le posizioni standard fornite dal ricevitore GNSS sono considerate sempre autenticate fino all’adeguamento del software. Il regolamento chiarisce che ciò serve a garantire il funzionamento armonizzato del tachigrafo e a evitare disturbi al conducente dopo la modifica del segnale OSNMA.
Adeguamenti puntuali delle specifiche tecniche
L’appendice 17 contiene numerose precisazioni tecniche sulle interpretazioni da applicare all’allegato IC e all’appendice 12. Tra i punti più rilevanti:
- l’anomalia "conflitto di orari" si attiva quando, fuori dalla modalità taratura, la differenza tra l’orario interno e quello derivante dalle posizioni standard supera ± 3 secondi;
- l’anomalia GNSS si attiva quando il ricevitore rileva un attacco specificato nell’appendice 12 e, una volta attivata, non può essere rigenerata per i 10 minuti successivi;
- nei casi di registrazione di posizioni, attraversamenti di frontiera e operazioni di carico/scarico devono essere memorizzati anche il numero della carta conducente, lo Stato membro di rilascio, la generazione della carta, date e ore, accuratezza GNSS, eventuale indicatore di autenticazione e valore dell’odometro;
- la regolazione automatica dell’ora deve avvenire a intervalli variabili tra 72 e 168 ore e solo quando l’ora GNSS è disponibile tramite un messaggio di posizione standard valido;
- in officina, la regolazione dell’ora può essere effettuata mediante scrittura del valore temporale o mediante allineamento all’ora GNSS usando il servizio RoutineControl, con VU in modalità TARATURA;
- i dati contenuti nelle frasi AMC e ASA del ricevitore GNSS non devono essere utilizzati dall’unità elettronica di bordo, salvo specifici valori di stato (J, O, V) previsti dal testo;
- la VU deve memorizzare i dati di posizione con un indicatore che segnali se la posizione è ritenuta autenticata;
- quando lo stato AMC indica "J" o "O", deve essere generata e registrata un’anomalia GNSS;
- per il parametro RTM20 del protocollo DSRC, la VU deve registrare l’ora in cui il ricevitore GNSS ha fornito l’ultima posizione standard valida, o 0 se tale posizione non è disponibile.
Omologazione, comunicazioni e limiti temporali
Le unità elettroniche di bordo di transizione devono essere omologate secondo l’allegato IC e le appendici da 1 a 16, integrate dalle nuove disposizioni transitorie. I certificati di omologazione possono essere richiesti solo fino al 31 dicembre 2023 oppure fino alla data della dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva. Inoltre, tali unità possono essere montate su veicoli immatricolati per la prima volta solo fino al 31 maggio 2024 oppure fino a 5 mesi dopo la dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva.
Obblighi informativi verso la Commissione
Il fabbricante di un’unità elettronica di bordo di transizione omologata deve comunicare alla Commissione le versioni software del dispositivo. La Commissione è tenuta a pubblicare tali versioni su un sito web accessibile al pubblico, così da consentire alle autorità e agli operatori di identificare le unità compatibili con l’uso dell’OSNMA nella fase transitoria e, successivamente, operativa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Pur applicandosi dal 21 agosto 2023, produce effetti anticipati dal 25 maggio 2023 per consentire il rilascio delle omologazioni richieste dai fabbricanti e rendere possibile la transizione tecnica verso la seconda versione del tachigrafo intelligente.
Disposizioni principali
Modifica delle specifiche tecniche del regolamento 2016/799
L’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è modificato per introdurre l’appendice 17, dedicata alle disposizioni transitorie relative all’uso dell’OSNMA da parte dei tachigrafi.
Adeguamento del regolamento 2021/1228 e anticipazione delle omologazioni
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 è inserita una previsione secondo cui, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non possono rifiutare l’omologazione UE di nuovi tipi di tachigrafo, componente tachigrafo o carta tachigrafica, né le estensioni di tipi esistenti, né vietarne registrazione, immissione sul mercato o messa in servizio, se conformi al regolamento (UE) 2016/799 come modificato.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 agosto 2023. La deroga per le omologazioni anticipa però i suoi effetti al 25 maggio 2023, su richiesta del fabbricante.
Definizione del tachigrafo di transizione e dell’OSNMA
L’appendice 17 definisce la dichiarazione di servizio OSNMA, l’unità elettronica di bordo di transizione e il tachigrafo di transizione. Le unità di transizione sono costruite per la fase di prova pubblica dell’OSNMA e contengono un ricevitore GNSS idoneo a usare l’OSNMA disponibile in tale fase; dopo la dichiarazione di servizio richiedono un aggiornamento software per utilizzare l’OSNMA operativo.
Requisiti tecnici del ricevitore GNSS
Il ricevitore GNSS dei tachigrafi di transizione deve poter usare l’OSNMA disponibile nella fase di prova pubblica ed essere progettato per diventare pienamente conforme, dopo aggiornamento software, ai requisiti dell’allegato 12 usando l’OSNMA della fase operativa.
Comportamento delle unità di transizione prima dell’aggiornamento
Prima dell’aggiornamento, le unità elettroniche di bordo di transizione possono elaborare il segnale OSNMA di prova ma non autenticano i messaggi di navigazione della fase operativa; esse considerano autenticate le posizioni standard fornite dal ricevitore GNSS fino all’aggiornamento. Le funzionalità non relative all’OSNMA restano invariate.
Adattamenti puntuali delle norme dell’allegato IC e dell’appendice 12
Sono precisati numerosi requisiti tecnici, tra cui: anomalia "conflitto di orari"; anomalia GNSS e sua registrazione; dati da memorizzare per luoghi, attraversamenti di frontiera e operazioni di carico/scarico; regole di regolazione automatica dell’ora; uso del servizio RoutineControl in officina; trattamento dei messaggi AMC e ASA del ricevitore GNSS; registrazione dei dati di posizione con indicatore di autenticazione; regole per l’anomalia GNSS in caso di jamming o altro attacco; calcolo di parametri di coerenza tra distanza GNSS e odometro; dati RTM20 nel protocollo DSRC.
Obblighi di comunicazione del fabbricante
Il fabbricante di un’unità elettronica di bordo di transizione omologata deve comunicare alla Commissione le versioni software; la Commissione pubblica tali versioni su un sito web accessibile al pubblico.
Regime di omologazione e limiti temporali
Le unità elettroniche di bordo di transizione devono essere omologate secondo l’allegato IC e le appendici da 1 a 16, come integrate dall’appendice 17. I certificati di omologazione possono essere richiesti solo fino al 31 dicembre 2023 o fino alla data della dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva. Le unità possono essere montate su veicoli immatricolati per la prima volta solo fino al 31 maggio 2024 o fino a 5 mesi dopo la dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva.
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