Regolamento (UE) 2023/974
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/974 della Commissione del 16 maggio 2023 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 27 marzo 2026 la deroga già concessa alla Slovenia rispetto al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo a specifici pescherecci con reti a strascico di tipo «volantina» di operare tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa nelle acque territoriali slovene, senza applicazione del vincolo ordinario di distanza minima e profondità minima. La Commissione fonda la proroga sul piano di gestione sloveno, sulla relazione di attuazione e sul parere favorevole del CSTEP, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento del 2006. È inoltre previsto un obbligo di relazione della Slovenia entro un anno dall’entrata in vigore, secondo il piano di controllo del piano di gestione.
Proroga della deroga al divieto di utilizzo delle reti a strascico di tipo «volantina» tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa nelle acque territoriali della Slovenia.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che operano nelle acque territoriali della Slovenia, limitatamente alla zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa e indipendentemente dalla profondità. La deroga riguarda solo le unità indicate nel piano di gestione sloveno: devono recare il numero di immatricolazione ivi citato, avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca, non determinare aumenti futuri dello sforzo di pesca ed essere titolari di autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia. Il regolamento si applica dal 28 marzo 2023 al 27 marzo 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Proroga della deroga per le reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/974 della Commissione proroga una deroga specifica al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo, in un’area ristretta delle acque territoriali slovene, l’impiego di reti a strascico di tipo «volantina» altrimenti soggette al divieto di operare entro determinate distanze dalla costa e a determinate profondità. La misura è adottata sulla base del piano di gestione sloveno, della relazione di attuazione e del parere del CSTEP, ritenuti sufficienti a dimostrare la persistenza delle condizioni richieste dal diritto dell’Unione.
Contesto normativo e motivazioni della proroga
Il provvedimento si inserisce in una sequenza di deroghe già concesse alla Slovenia: la prima con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014, poi prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 e, successivamente, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511. La nuova proroga risponde all’esigenza di continuità dell’attività di pesca di alcune unità già autorizzate, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità e di controllo previsti dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e dal regolamento (UE) 2019/1241.
Ambito della deroga
L’articolo 1 stabilisce che, nelle acque territoriali della Slovenia, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nella fascia tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, ai pescherecci che utilizzano reti a strascico di tipo «volantina». La deroga è quindi territoriale e materiale: riguarda solo una specifica fascia costiera e solo una particolare tipologia di attrezzo, con esclusione di qualunque generalizzazione ad altre flotte o altri tipi di pesca.
Requisiti per beneficiare della deroga
Possono operare in deroga solo i pescherecci che soddisfano cumulativamente le condizioni indicate nell’articolo 1:
- devono essere identificati dal numero di immatricolazione riportato nel piano di gestione sloveno;
- devono avere un’attività comprovata di oltre cinque anni nella pesca con «volantina»;
- devono operare senza determinare un aumento futuro dello sforzo di pesca;
- devono essere titolari di autorizzazione di pesca e agire nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Secondo i considerando, le autorizzazioni sono riservate a 12 pescherecci già autorizzati dalla Slovenia.
Presupposti sostanziali di sostenibilità e conformità tecnica
La Commissione richiama diversi elementi a sostegno della compatibilità della deroga con il diritto UE. In primo luogo, evidenzia che le acque territoriali slovene non raggiungono in alcun punto una profondità di 50 metri, il che rende particolarmente restrittivo il regime ordinario di pesca e giustifica la deroga in un contesto geografico specifico. In secondo luogo, il piano di gestione garantisce che non vi sarà incremento dello sforzo di pesca, requisito espressamente richiesto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il regolamento sottolinea inoltre che:
- l’attività non si svolge su praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine, in linea con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- le reti utilizzate non impiegano maglie inferiori a 40 mm, in coerenza con le regole sulle dimensioni minime delle reti richiamate dal regolamento (UE) 2019/1241;
- la pesca con «volantina» è multispecifica e non è destinata alla cattura di cefalopodi, pur generando anche catture accessorie di tali specie;
- le catture di specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 sono considerate minime in rapporto alle catture totali di tali specie nel Mare Adriatico settentrionale.
Piano di controllo e obblighi di informazione
L’articolo 2 impone alla Slovenia di trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente al piano di controllo stabilito nel piano di gestione. Nei considerando si precisa che il piano di gestione include misure di sorveglianza delle attività di pesca ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Durata della deroga ed efficacia temporale
Per evitare vuoti normativi dopo la scadenza della precedente proroga, il regolamento dispone che si applichi dal 28 marzo 2023, cioè dal giorno successivo alla scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/511. La durata è limitata fino al 27 marzo 2026. Il regolamento entra comunque in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Significato pratico per gli operatori
Per gli operatori sloveni interessati, la misura conferma la possibilità di continuare a pescare con reti a strascico di tipo «volantina» in una fascia costiera altrimenti preclusa, ma solo entro un perimetro molto ristretto di unità autorizzate e sotto un regime di controllo rafforzato. Per gli operatori e i consulenti che assistono imprese della pesca, il punto centrale è la necessità di verificare costantemente la conformità al piano di gestione, la titolarità dell’autorizzazione, la permanenza dei requisiti storici di attività e il rispetto degli obblighi di reporting verso la Commissione.
Disposizioni principali
Proroga della deroga per la pesca con rete «volantina»
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, nella fascia tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina». La deroga opera indipendentemente dalla profondità.
Condizioni soggettive e operative dei pescherecci autorizzati
La deroga riguarda solo i pescherecci che: a) recano il numero di immatricolazione indicato nel piano di gestione sloveno adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006; b) hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questa pesca e operano senza determinare un aumento futuro dello sforzo di pesca; c) sono titolari di autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione sloveno.
Presupposti di conformità ambientale e tecnica
Dalle considerazioni del regolamento emerge che la deroga è ritenuta compatibile con le condizioni degli articoli 13, paragrafi 5 e 9, e 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché con il regolamento (UE) 2019/1241. In particolare, la pesca non avviene su praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine, le maglie della rete non sono inferiori a 40 mm e le catture di specie sensibili restano minime.
Piano di controllo e obbligo di relazione
Entro un anno dall’entrata in vigore, la Slovenia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di controllo previsto nel proprio piano di gestione. Il regolamento richiama anche gli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo e sorveglianza.
Durata, efficacia e continuità giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 28 marzo 2023 al 27 marzo 2026, per garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga del regolamento di esecuzione (UE) 2022/511.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/967
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/968
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/980
- Regolamento · 15 mag 2023Regolamento (UE) 2023/962
- Regolamento · 15 mag 2023Regolamento (UE) 2023/966
- Regolamento · 15 mag 2023Regolamento (UE) 2023/973
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →