Regolamento (UE) 2023/966
Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nel diritto UE gli emendamenti alle appendici CITES adottati alla 19a Conferenza delle Parti, aggiornando di conseguenza gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97. La modifica è ampia: sposta specie tra gli allegati A, B, C e D, introduce nuove inclusioni, aggiorna annotazioni e definizioni interpretative, e adegua la nomenclatura scientifica di numerosi taxa. Per chiarezza, l’allegato del regolamento 338/97 è sostituito integralmente. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 sul commercio di specie selvatiche per recepire gli emendamenti CITES adottati alla CoP19, sostituendo integralmente l’allegato e adeguando annotazioni, note interpretative e nomenclatura.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori e alle autorità degli Stati membri coinvolti nel commercio, importazione, esportazione, riesportazione e monitoraggio degli esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, nonché alle parti e ai prodotti derivati nei limiti delle relative annotazioni. L’effetto territoriale è l’intera Unione europea; l’applicazione è immediata e diretta negli Stati membri. Restano fermi i regimi speciali ed esclusioni espressamente previsti negli allegati e nelle note interpretative, incluse talune popolazioni specifiche, forme domestiche, ibridi, cultivar e materiali esclusi (ad es. fossili, sabbie coralline e frammenti di corallo entro i limiti indicati).
Aggiornamento CITES degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97
Il regolamento della Commissione dà attuazione nel diritto dell’Unione agli emendamenti alle appendici della convenzione CITES adottati alla 19a Conferenza delle Parti (Panama, 14-25 novembre 2022). La ratio è garantire la coerenza immediata tra il sistema UE di controllo del commercio di specie selvatiche e il nuovo assetto internazionale, attraverso la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
Ambito e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97, che disciplina il commercio di specie animali e vegetali protette nell’Unione. Le modifiche riguardano la classificazione delle specie negli allegati A, B, C e D, nonché le annotazioni che delimitano quali parti e prodotti derivati sono soggetti a controllo; sono inoltre aggiornate alcune note interpretative e definizioni tecniche rilevanti per l’applicazione pratica.
Recepimento delle decisioni della CoP19
La CoP19 ha comportato numerosi cambiamenti di status: alcune specie sono state inserite in appendice I e quindi nell’allegato A del regolamento; altre sono state trasferite dall’appendice II all’appendice I; altre ancora sono passate dall’appendice I all’appendice II e dunque dall’allegato A all’allegato B. Il regolamento recepisce anche nuove inclusioni in appendice II e III, con conseguente inserimento o spostamento negli allegati UE, nonché la soppressione di talune voci dall’allegato D quando la specie è stata ricondotta all’appendice II.
Aggiornamento di annotazioni e note interpretative
Una parte centrale del provvedimento è l’aggiornamento delle annotazioni, in particolare per taxa forestali e legnosi, orchidee, cactacee, succulente e specie commercialmente rilevanti. Le nuove note interpretative precisano il significato di espressioni utilizzate negli allegati, tra cui "estratto", "polvere", "spedizione", "10 kg per spedizione" e "legno trasformato", con effetti diretti sulla verifica delle licenze e dei certificati CITES.
Nomenclatura e coerenza lessicale
Alla CoP19 sono stati adottati nuovi riferimenti nomenclaturali, sicché il regolamento aggiorna numerosi nomi scientifici di specie e sottospecie. Inoltre, alcune specie risultanti da split tassonomici sono ricondotte all’allegato coerente con la specie di origine, se quest’ultima era già inclusa in allegato A.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta anticipa l’entrata in vigore rispetto al termine CITES ordinario, proprio per assicurare il tempestivo adeguamento del regime UE di commercio delle specie selvatiche.
Implicazioni operative per imprese e professionisti
Per avvocati, spedizionieri e commercialisti del settore import-export, il testo impone un controllo puntuale su specie, popolazioni, sottospecie, annotazioni e date di decorrenza delle nuove inclusioni differite. Rilevano in particolare i casi in cui il commercio di parti e prodotti è escluso o limitato, le deroghe per esemplari propagati artificialmente, i limiti quantitativi come il parametro dei 10 kg per spedizione, e le specifiche regole su legno, orchidee, cactus, piante succulente e derivati forestali.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento 338/97
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 sia sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento, con aggiornamento completo delle liste di specie, popolazioni, annotazioni e note interpretative.
Aggiornamento degli allegati A, B, C e D in coerenza con la CoP19 CITES
Sono recepiti gli emendamenti adottati a Panama nella 19a riunione della Conferenza delle Parti della convenzione CITES (14-25 novembre 2022). Il regolamento aggiorna l’inquadramento delle specie negli allegati A e B, includendo nuove specie/ taxa in appendice I o II, spostando specie tra allegati e sopprimendo voci ormai superate.
Inclusioni e trasferimenti di specie e taxa negli allegati A e B
Sono inseriti nell’allegato A, tra gli altri, Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora e Kinosternon vogti; sono spostate dall’allegato B all’allegato A specie come Pycnonotus zeylanicus (con attuazione differita), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons e Nilssonia leithii. Dall’allegato A all’allegato B passano, tra gli altri, Ceratotherium simum simum (popolazione della Namibia, con annotazione), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (popolazione del Brasile, con annotazione), Crocodylus porosus (popolazione delle isole Palawan) e Chilabothrus inornatus (alla voce Boidae spp.).
Nuove inclusioni nell’allegato B e soppressioni dall’allegato D
Sono aggiunti all’allegato B numerosi taxa CITES Appendix II, tra cui specie di rettili, anfibi, pesci, flora e legname (ad esempio Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, vari taxa di tartarughe, Carcharhinidae spp., Thelenota spp., Dipteryx spp., Khaya spp.). Conseguentemente, alcune voci sono soppresse dall’allegato D perché ora ricomprese nell’appendice II della convenzione, tra cui Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp., Tabebuia spp., Roseodendron spp., Rhodiola spp. e Khaya spp.
Inclusione di nuove specie nell’allegato C (Appendice III CITES)
Sono inserite nell’allegato C le specie recentemente iscritte in appendice III della convenzione, tra cui Daboia palaestinae, Caribena versicolor, Papilio phorbanta, Melopyrrha nigra, Tiaris canorus e numerosi taxa botanici e zoologici richiesti da Stati terzi o dall’Unione. Othonna retrorsa ed Echinotriton andersoni vengono invece soppresse dall’allegato D per effetto della nuova collocazione.
Aggiornamento delle annotazioni e delle note interpretative
Il regolamento recepisce e coordina nuove annotazioni CITES, incluse quelle per Ceratotherium simum simum (Namibia), Caiman latirostris (Brasile), Crocodylus porosus (Palawan), Agalychnis lemur, Laotriton laoensis, Hypancistrus zebra, Handroanthus/Roseodendron/Tabebuia (#17), Rhodiola (#2), Afzelia, Dipteryx, Pterocarpus e Khaya (#17). Modifica inoltre le note 12, 13 e 14 sull’interpretazione degli allegati, in particolare le definizioni di "10 kg per spedizione" e "legno trasformato".
Nuove definizioni interpretative per parti, prodotti e spedizioni
L’allegato contiene definizioni di "estratto", "strumenti musicali finiti", "accessori di strumenti musicali finiti", "parti di strumenti musicali finiti", "prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio", "polvere", "spedizione", "10 kg per spedizione", "legno trasformato" e "trucioli di legno". In particolare, il limite di 10 kg va valutato per singola specie annotata del genere Dalbergia o Guibourtia contenuta in ciascun articolo della spedizione, non sul peso complessivo della spedizione.
Regole su ibridi, cultivar e parti/prodotti derivati
Le note chiariscono quando ibridi e cultivar sono o non sono soggetti al regolamento, con specifiche deroghe per ibridi propagati artificialmente di alcune orchidee e cactacee. È inoltre precisato che, salvo annotazione contraria, se una specie è iscritta negli allegati A, B o C sono compresi esemplari interi vivi o morti e, di regola, anche parti e prodotti derivati; per l’allegato D l’applicazione è più limitata, salvo annotazioni specifiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in deroga al termine ordinario di 90 giorni previsto dall’articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione CITES, per assicurare il tempestivo allineamento del diritto UE.
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