Regolamento (UE) 2023/968
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione del 16 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza, la persistenza del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione nel caso di cessazione delle misure. Per questo mantiene un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di lamiera pesante, con aliquote differenziate per taluni produttori esportatori e un’aliquota residuale per tutte le altre società. Il testo disciplina anche le condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali e il coordinamento con le misure di salvaguardia UE sull’acciaio.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm, oppure di spessore tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm, attualmente classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda esclusivamente il prodotto originario della Repubblica popolare cinese; sono esclusi dall’ambito materiale gli acciai inossidabili, l’acciaio al silicio detto magnetico, l’acciaio per utensili e l’acciaio rapido. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione e coesistono con il regime di salvaguardia UE sui prodotti siderurgici, con una disciplina specifica per evitare cumuli non voluti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968: dazio antidumping definitivo sulla lamiera pesante cinese
Il regolamento è adottato all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che, senza il mantenimento delle misure, vi sarebbe un rischio concreto di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione, già considerata in situazione di vulnerabilità.
Contesto del procedimento
Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/336. A seguito dell’avviso di imminente scadenza e della domanda presentata da Eurofer per conto dell’industria dell’Unione, la Commissione ha aperto il riesame il 25 febbraio 2022 e ha analizzato il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; l’analisi delle tendenze del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2018 alla fine del PI.
Ambito del prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è la lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati, con specifiche caratteristiche dimensionali e merceologiche, esclusi acciai inossidabili, acciaio al silicio magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido. I codici NC/TARIC sono indicati espressamente nell’articolo 1 e hanno valore meramente informativo, restando salva la futura modifica della classificazione tariffaria.
Valutazione del dumping e scelta del metodo
Poiché nel periodo d’inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC sono risultate trascurabili, la Commissione non ha fondato le conclusioni sulla persistenza del dumping, ma sul rischio di reiterazione. In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e l’articolo 2, paragrafo 6 bis, costruendo il valore normale sulla base di prezzi e costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo.
Distorsioni significative e paese rappresentativo
La Commissione ha ritenuto che nell’economia cinese, e in particolare nel settore siderurgico, sussistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), legate tra l’altro a forte intervento pubblico, proprietà statale, influenza del PCC nelle imprese, distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dell’energia, dei terreni e delle materie prime, nonché a un sistema di pianificazione quinquennale vincolante. Il Brasile è stato selezionato come paese rappresentativo in quanto analogo per livello di sviluppo economico, produttore rilevante di lamiera pesante e dotato di dati pubblici disponibili; per SGAV e profitti sono stati utilizzati i bilanci di Usiminas e Gerdau, con riferimento prudenziale all’anno 2020.
Rischio di reiterazione del dumping
La Commissione ha considerato la consistente capacità inutilizzata in Cina, stimata tra 8 e 14 milioni di tonnellate, sufficiente da sola a coprire il consumo dell’Unione nel PI (8,2 milioni di tonnellate). Ha inoltre valorizzato l’attrattiva del mercato dell’Unione, la presenza di reti commerciali cinesi nell’UE, la disponibilità di contingenti sotto il regime di salvaguardia e la limitata capacità di assorbimento di altri mercati terzi, molti dei quali già soggetti a misure antidumping. Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzi all’esportazione verso paesi terzi, la Commissione ha rilevato differenze medie molto elevate e ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni cinesi tornerebbero verosimilmente a prezzi di dumping.
Pregiudizio e interesse dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata ritenuta in stato di forte vulnerabilità e pregiudizio notevole nel periodo in esame, con produzione, vendite, occupazione, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito complessivamente negativi o deteriorati, anche per effetto del calo della domanda e della pandemia. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che tale pregiudizio non era attribuibile alle importazioni cinesi, ormai trascurabili, ma che l’assenza di misure renderebbe probabile una nuova ondata di importazioni oggetto di dumping e un ulteriore peggioramento della situazione. In sede di interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto prevalente la tutela di un’industria strategica per l’occupazione, l’approvvigionamento e la transizione ecologica, respingendo le obiezioni degli utilizzatori e degli importatori.
Rapporti con le misure di salvaguardia e applicazione pratica
Poiché il prodotto rientra anche nel perimetro delle misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici, il regolamento prevede un meccanismo per evitare un cumulo eccessivo tra dazio antidumping e dazio oltre contingente: se quest’ultimo si applica, esso è riscosso in aggiunta solo alla differenza rispetto al dazio antidumping più elevato, e la parte residua del dazio antidumping è sospesa per il periodo di applicazione della salvaguardia. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate o elencate nell’allegato e previa fattura commerciale conforme; le altre imprese sono soggette all’aliquota residuale.
Effetti temporali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede una scadenza autonoma delle misure, che restano operative secondo il regime antidumping e le eventuali future revisioni o modifiche.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento delle misure
La Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità reiterazione del dumping e del pregiudizio. Viene quindi mantenuto il dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame.
Prodotto interessato
Il prodotto interessato è la lamiera pesante: prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, con determinate dimensioni di spessore e larghezza. I codici NC/TARIC rilevanti sono quelli elencati nell’articolo 1, paragrafo 1.
Aliquote del dazio antidumping
Sono previste aliquote individuali per specifiche società cinesi: Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. 73,1 %; Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. 65,1 %; Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd. 73,7 %; altre società che hanno collaborato, elencate in allegato, 70,6 %; tutte le altre società 73,7 %.
Condizione della fattura commerciale valida
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società esportatrice, con il contenuto prescritto dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 1, paragrafo 4, consente l’estensione dell’aliquota individuale a nuovi produttori esportatori che dimostrino cumulativamente: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure, e successiva esportazione o obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Coordinamento con le misure di salvaguardia
Quando diventa applicabile il dazio tariffario oltre contingente previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, tale dazio è riscosso in aggiunta solo alla differenza tra esso e il dazio antidumping più elevato; la parte del dazio antidumping non riscossa è sospesa per il periodo di applicazione della salvaguardia.
Regime doganale e controlli
Restano applicabili le norme vigenti in materia di dazi doganali. Le autorità doganali possono richiedere controlli e documentazione supplementare per verificare la correttezza della dichiarazione e l’applicazione dell’aliquota individuale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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