Regolamento (UE) 2023/962
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/962 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio (calcare), e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla disciplina di approvazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione chiarisce che il calcare e il carbonato di calcio sono chimicamente identici e che, pertanto, il calcare deve essere inserito nella stessa voce del carbonato di calcio. Vengono così estese al calcare le condizioni di approvazione già previste per il carbonato di calcio, mantenendo la qualificazione di sostanza a basso rischio e aggiornando la relativa scadenza di approvazione al 31 ottobre 2036.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio includendo il calcare come ulteriore specifica e aggiorna di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari e, in particolare, alle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè sull’elenco delle sostanze attive approvate, con effetti in tutti gli Stati membri. La modifica riguarda specificamente il carbonato di calcio (N. CAS 471-34-1; N. CIPAC 843) e il calcare (N. CAS 1317-65-3; N. CIPAC 852), qualificati come chimicamente identici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle condizioni di approvazione del carbonato di calcio e del calcare
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/962 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La finalità è allineare le condizioni di approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio includendo espressamente il calcare, dopo che la valutazione scientifica ha accertato che le due sostanze sono chimicamente identiche.
Contesto normativo e motivazioni
Il considerando richiama che il carbonato di calcio era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerato approvato ai sensi del nuovo regime. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 aveva rinnovato l’approvazione del carbonato di calcio fino al 31 ottobre 2036. Successivamente, AgroRadomysl a.s. ha presentato domanda di approvazione del calcare; la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Cechia e il rapporto di valutazione è stato trasmesso alla Commissione e all’EFSA.
Valutazione scientifica e conclusioni EFSA
L’EFSA ha reso pubbliche le proprie conclusioni l’8 aprile 2022, affermando che il calcare può soddisfare i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nelle conclusioni viene inoltre chiarito che carbonato di calcio e calcare sono chimicamente identici. La Commissione, tenuto conto di tale identità e delle osservazioni del richiedente, ha ritenuto opportuno inserire il calcare nella stessa voce del carbonato di calcio nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nell’allegato, parte D, la voce 31 è sostituita con una nuova formulazione che ricomprende:
- carbonato di calcio, N. CAS 471-34-1, N. CIPAC 843;
- calcare, N. CAS 1317-65-3, N. CIPAC 852;
- denominazione IUPAC: carbonato di calcio;
- purezza: 950 g/kg;
- data di approvazione: 1o novembre 2021;
- scadenza dell’approvazione: 31 ottobre 2036.
Specifiche e applicazione dei principi uniformi
Le disposizioni specifiche richiamano la necessità di tenere conto, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sia delle conclusioni della relazione sul rinnovo del carbonato di calcio sia della relazione di esame sul calcare, in particolare delle appendici I e II. Il regolamento precisa inoltre che ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
Entrata in vigore e carattere vincolante
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento. La voce n. 31 dell’allegato, parte D, è sostituita per includere sia il carbonato di calcio sia il calcare nella medesima voce, con denominazione IUPAC "carbonato di calcio".
Identità chimica tra carbonato di calcio e calcare
Dai considerando emerge che l’EFSA ha concluso che carbonato di calcio e calcare sono chimicamente identici. Per tale ragione la Commissione ritiene opportuno trattarli come un’unica sostanza ai fini dell’approvazione e applicare al calcare i criteri previsti per le sostanze a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 e dell’allegato II, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni di approvazione e specifiche tecniche
Per la voce n. 31 sono indicati i dati identificativi della sostanza: carbonato di calcio (N. CAS 471-34-1; N. CIPAC 843) e calcare (N. CAS 1317-65-3; N. CIPAC 852), purezza 950 g/kg, data di approvazione 1o novembre 2021 e scadenza dell’approvazione 31 ottobre 2036. Le specifiche dettagliate rinviano alla relazione di esame.
Rilevanza delle relazioni di valutazione e di riesame
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto sia delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al carbonato di calcio sia della relazione di esame sul calcare, in particolare delle appendici I e II.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 mag 2023Regolamento (UE) 2023/966
- Regolamento · 15 mag 2023Regolamento (UE) 2023/973
- Regolamento · 15 mag 2023Regolamento (UE) 2023/979
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/980
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/974
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/968
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →