Cassazione Penale, Sentenza n. 39507/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per ricettazione (capi A, C, F, H, L), truffa (capi B e D) e minaccia (capo E), deducendo: nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica dovuto alla rinuncia del difensore nominato e alla mancata effettiva conoscenza del procedimento; carenza del dolo per la ricettazione e la truffa (richiesta di perizia grafica sulla firma di un assegno e contestazione che il possesso di assegni ricevuti da un terzo non dimostri la consapevolezza della provenienza illecita); vizio di motivazione relativo ai capi F, H, L (ritenuti estinti) e alla mancata trattazione delle ricettazioni; contestazione della qualificazione come minaccia grave di alcune espressioni; e censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti, ivi compresa la speciale tenuità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure impugnate consistessero in una rilettura dei fatti e della valutazione probatoria che non è consentita in sede di legittimità salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. In particolare: la notifica presso il domicilio eletto presso l'avv. Nespoli è stata considerata valida e, comunque, ogni eventuale nullità è stata sanata dalla successiva partecipazione dell'imputato alle udienze; la valutazione della provenienza illecita degli assegni e la sussistenza del dolo (anche come dolo eventuale) sono state ritenute adeguatamente motivate; i motivi generici o non specifici relativi ai capi F, H, L sono inammissibili perché non hanno determinato effetto devolutivo; la qualificazione della condotta come minaccia grave è stata confermata sulla base del criterio oggettivo della offensività potenziale; e la negazione delle attenuanti generiche e della speciale tenuità è stata motivata con il richiamo ai precedenti penali e all'entità dei profitti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso impedisce altresì di accertare cause estintive sopravvenute nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Usato come parametro per valutare la regolarità della motivazione: la Corte ha ricordato i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione del merito
art. 24 Costituzione
Invocato a sostegno dell'eccezione di nullità e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto però che il diritto di difesa non fosse stato leso alla luce della regolarità della notifica e della partecipazione dell'imputato
art. 111 Costituzione
Richiamato in rapporto al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura seguita con i principi costituzionali, considerata la sanatoria della eventuale nullità
art. 648 cod. pen.
Norma relativa alla ricettazione; la Corte ha confermato che il dolo (anche eventuale) può essere desunto dal comportamento e dalle circostanze probatorie, reputando provata la consapevolezza della provenienza illecita degli assegni
art. 712 cod. pen.
Citato nel ricorso in relazione a questioni probatorie/perizia; la Corte ha ritenuto generiche le doglianze e non ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti tecnici
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione che la condotta integrasse il reato in quanto l'uso degli assegni di provenienza illecita fu strumentale alla frode
art. 612 cod. pen.
Norma sulla minaccia: la Corte ha applicato il criterio oggettivo della idoneità intimidatoria, ritenendo integrato il reato anche senza prova che la vittima si sia effettivamente intimidita
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti: la Corte ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e della gravità della condotta
art. 133 cod. pen.
Richiamato nei criteri di determinazione delle circostanze attenuanti e del loro apprezzamento; la Corte ha ritenuto che gli elementi di valutazione non consentissero l'applicazione favorevole delle attenuanti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti o a rivalutare la prova: il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a un nuovo giudizio di merito e non denuncia vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissioni essenziali
- L'elezione di domicilio presso il difensore conserva la sua efficacia fino a revoca espressa; la rinuncia del difensore non determina automaticamente la nullità della notifica se il domiciliatario era stato legittimamente eletto e l'imputato non ha provato di essere rimasto all'oscuro
- Per la ricettazione può essere sufficiente il dolo eventuale: la rappresentazione e l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa della cosa integrano il requisito psicologico del reato
- Le doglianze generiche o non specificamente sviluppate (soprattutto in appello) non producono effetto devolutivo e sono inammissibili in sede di cassazione
- La prova testimoniale e la mancata resa di dichiarazioni da parte dell'imputato possono essere valutate dal giudice del merito; argomentazioni difensive non supportate da elementi probatori non vincolano la Corte di legittimità
- Il reato di minaccia va valutato con un criterio medio-oggettivo: non è necessario che la vittima si sia effettivamente intimidita, basta la idoneità della condotta a minacciare la libertà morale della persona
- La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica che valorizzi il comportamento complessivo dell'imputato e i parametri previsti dall'art. 133 c.p.; precedenti penali significativi possono escluderle
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