Sentenza del 03/05/2018 n. 11653 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi per 743.130 euro, determinati mediante lo studio di settore SG72B, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che lo studio di settore fosse inappropriato per le peculiarità del trasporto pubblico locale concessionato, per i limiti regionali ai chilometri percorribili e per i contributi pubblici ricevuti; dall'altro, che l'antieconomicità rilevata dall'Ufficio fosse apparente, poiché i contributi regionali non erano stati considerati nel bilancio fiscale. Ha inoltre lamentato l'insufficiente valutazione delle proprie giustificazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto una contestazione di merito non sindacabile in sede di legittimità: la Commissione Tributaria Regionale aveva motivatamente ritenuto corretto l'inquadramento della società nel cluster 3 dello studio di settore e aveva giudicato generiche e ripetitive le giustificazioni offerte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto nuova, non dedotta nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, anche considerando i contributi regionali, sarebbero rimaste gravi perdite e una gestione antieconomica. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 3.500 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato quale fondamento dell'accertamento analitico-induttivo basato su elementi presuntivi, tra cui gli studi di settore e l'antieconomicità della gestione.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Consente l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento quando vi siano scostamenti significativi tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli strumenti presuntivi, purché il contribuente abbia la possibilità di fornire giustificazioni nel contraddittorio.
D.L. n. 218 del 1997, art. 5
Richiamato in relazione al procedimento di accertamento con adesione e al contraddittorio con il contribuente.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce le regole generali sull'onere della prova; nel caso concreto la società non ha fornito elementi specifici e sufficienti a superare le risultanze dello studio di settore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri di accertamento e alla rilevanza degli elementi presuntivi nella determinazione del reddito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile.
L.R. Calabria 13 agosto 2001, n. 18, allegato n. 6
Disciplina la struttura dei contributi regionali al trasporto pubblico, suddividendoli per centri di costo e fasce di chilometri; la Commissione regionale ha ritenuto che tale disciplina non impedisse le autonome scelte imprenditoriali delle società concessionarie.
Massime di principio
- Gli studi di settore possono costituire una base dell'accertamento quando lo scostamento è rilevante, ma il contribuente deve fornire nel contraddittorio elementi concreti, specifici e documentati che dimostrino perché il modello statistico non sia applicabile alla propria situazione.
- La mera peculiarità dell'attività, l'esistenza di vincoli pubblicistici o la percezione di contributi non bastano, da soli, a escludere l'applicazione dello studio di settore: occorre dimostrare puntualmente come tali fattori abbiano inciso sui ricavi effettivamente conseguibili.
- Una gestione sistematicamente in perdita per più esercizi può costituire un elemento ulteriore di antieconomicità e rafforzare l'accertamento, anche quando la contabilità formale sia regolare.
- Le questioni di fatto e le giustificazioni economiche devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in Cassazione comporta normalmente l'inammissibilità della censura.
- La Corte di Cassazione non rivaluta normalmente la correttezza economica delle conclusioni dei giudici di merito, salvo vizi motivazionali o giuridici specifici; una motivazione coerente e non illogica sulla congruità dello studio di settore non è generalmente riesaminabile.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su studi di settore è opportuno produrre analisi contabili dettagliate, documentazione sui vincoli operativi, prova dell'incidenza dei contributi e una spiegazione quantitativa dello scostamento, non mere deduzioni generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 1869 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →