Circolare numero 98 del 26-09-2018
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2017. INDICE Premessa 1. Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 2. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio 3. Iter istruttorio 4. Calcolo della riduzione contributiva 5. Adempimenti delle Strutture territoriali 6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso e aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2017 7. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di recupero dello sgravio contributivo del 35% previsto per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, con riferimento alle risorse stanziate per il 2017. Vengono richiamati il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 e le istruzioni ministeriali, indicando i soggetti ammessi, le regole di calcolo del beneficio, gli adempimenti delle strutture territoriali e le modalità di esposizione nel flusso UniEmens. Sono inoltre precisati i limiti di incompatibilità con altre agevolazioni, le scadenze per il conguaglio e le istruzioni contabili con il nuovo conto GAW37339.
Riduzione contributiva per contratti di solidarietà anno 2017
Riduzione contributiva per contratti di solidarietà – anno 2017
La circolare disciplina il recupero della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, con riferimento alle risorse stanziate per l’anno 2017. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 34/2014 e dalla legge n. 232/2016, e dà attuazione al decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 riconosce ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà una riduzione contributiva del 35% per ciascun lavoratore interessato alla riduzione dell’orario in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e comunque entro il limite massimo di 24 mesi. Il comma 4-bis stabilisce che, dal 2017, il limite di spesa annuo è pari a 30 milioni di euro. La disciplina applicativa è stata in precedenza regolata dai decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, nonché dalle circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017.
Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017
Il D.I. n. 2/2017 ridetermina modalità e regole di accesso allo sgravio per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/1984 o dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Rispetto alla disciplina precedente, non è più richiesta nel contratto l’indicazione di strumenti di miglioramento della produttività o di piani di investimento finalizzati a superare inefficienze gestionali o produttive.
Una ulteriore novità riguarda l’istanza dell’impresa, che deve indicare l’importo della riduzione contributiva richiesta: tale importo, se l’istanza è accolta, è riportato nel decreto direttoriale di ammissione come misura massima del beneficio. Viene quindi meno la necessità, per l’Istituto, di stimare preventivamente l’onere complessivo e di comunicarlo al Ministero del Lavoro ai fini dei decreti di ammissione.
Ambito soggettivo, misura e durata del beneficio
Per l’anno 2017 possono beneficiare dello sgravio:
- le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/1984 o del D.Lgs. n. 148/2015;
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel corso dell’anno 2016.
La riduzione è riconosciuta sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La durata del beneficio coincide con quella del contratto di solidarietà, ma non può superare 24 mesi nel quinquennio mobile.
Iter istruttorio e platea dei destinatari
Conclusa l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro ha adottato i provvedimenti di ammissione per l’importo massimo indicato in ciascuna domanda. L’INPS può determinare l’onere effettivo solo con riferimento ai periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce UniEmens contenenti le informazioni su retribuzione imponibile, contribuzione obbligatoria e prestazioni CIGS conguagliate riferite ai lavoratori interessati.
La circolare precisa che le istruzioni operative si applicano alle sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 dicembre 2017. Le aziende non ricomprese nell’elenco allegato, pur se già ammesse con decreto, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive circolari.
Criteri di calcolo della riduzione contributiva
La riduzione deve essere commisurata alla riduzione dell’orario contrattuale e applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato, in relazione a ogni periodo di paga ricompreso nel periodo autorizzato. Poiché l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, il beneficio va applicato nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in funzione dell’orario effettivamente svolto dal lavoratore.
In concreto, per ogni mese il datore di lavoro ha diritto alla riduzione del 35% sulla quota di contributi a suo carico per ogni lavoratore che, in quel mese, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20%.
Contributi esclusi e incompatibilità con altri benefici
Non sono soggetti alla riduzione contributiva:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997.
Il beneficio è inoltre incompatibile con qualsiasi altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento. Di conseguenza, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce della riduzione non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Rimane fermo anche il rispetto delle condizioni di regolarità contributiva e della parte economica degli accordi e contratti collettivi richiesto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Adempimenti delle strutture territoriali
La procedura per ottenere la riduzione è attivata su iniziativa del datore di lavoro. La struttura territoriale competente, verificata la documentazione prodotta dall’azienda e il decreto direttoriale di ammissione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che identifica l’azienda ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive per contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2.
Modalità operative UniEmens e termini per il conguaglio
Le aziende interessate devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato utilizzando il codice causale di nuova istituzione "L942", con il significato di arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi della legge n. 863/1984 e dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, anno 2017. Nel flusso deve essere riportato anche il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, in conformità alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Istruzioni contabili
Gli oneri relativi agli sgravi contributivi sono rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, con imputazione al nuovo conto GAW37339. Il conto è denominato in relazione agli sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, e dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione del D.I. n. 2 del 27 settembre 2017 per l’anno 2017.
La gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale. La circolare rinvia infine all’allegato relativo alla variazione del piano dei conti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare interviene sulla disciplina degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, richiamando l’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, come modificato nel tempo, e il limite annuo di 30 milioni di euro per il Fondo per l’occupazione dal 2017. Per l’anno 2017 vengono fornite le modalità di recupero delle riduzioni contributive dopo i precedenti decreti interministeriali relativi al 2014-2016.
Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017
Il decreto ridetermina le modalità di accesso allo sgravio per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/1984 o dell’art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Non è più richiesta, ai fini dell’ammissione, l’indicazione nel contratto di strumenti di miglioramento della produttività o di piani di investimento; inoltre, l’istanza deve indicare l’importo della riduzione richiesta, che diventa il massimale riconoscibile nel decreto direttoriale di ammissione.
Ambito soggettivo, misura e durata del beneficio
Per il 2017 possono accedere allo sgravio le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà oppure abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel 2016. Il beneficio consiste in una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20%, per la durata del contratto e comunque non oltre 24 mesi nel quinquennio mobile.
Iter istruttorio e perimetro dei conguagli
Dopo l’istruttoria ministeriale sono stati adottati i provvedimenti di ammissione per l’importo massimo indicato nelle singole istanze. L’INPS può verificare l’effettivo onere solo sui periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce UniEmens con i dati necessari. Le indicazioni operative riguardano le imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 dicembre 2017; le aziende non incluse nell’elenco allegato saranno autorizzate con successive circolari.
Calcolo dello sgravio e incompatibilità
La riduzione va calcolata per ciascun periodo di paga, in relazione all’orario effettivamente lavorato da ogni dipendente interessato, e spetta nella misura del 35% dei contributi datorali dovuti per i mesi in cui la riduzione dell’orario supera il 20%. Non sono agevolabili alcuni contributi specifici, tra cui quelli per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., il contributo dello 0,30% ex legge n. 845/1978, il contributo di solidarietà sulla previdenza complementare e/o assistenza sanitaria, e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio è incompatibile con qualunque altro incentivo contributivo e richiede il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Adempimenti delle strutture territoriali
La procedura è attivata su iniziativa del datore di lavoro. La struttura competente, verificata la documentazione e il decreto direttoriale di ammissione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", con il significato di azienda ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive per contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2.
Modalità UniEmens e scadenza del conguaglio
Le aziende destinatarie dei decreti direttoriali devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio con il codice causale "L942" e l’importo corrispondente. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Istruzioni contabili
Gli oneri sono rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, con il nuovo conto GAW37339. È prevista la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto e una variazione al piano dei conti riportata in allegato.
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