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Circolare

Circolare numero 99 del 11-10-2018

Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confartigianato Imprese Calabria (CONFARTIGIANATO CALABRIA), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Fornitura dati 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse 9. Clausola di salvaguardia 10. Recesso e risoluzione della convenzione 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 agosto 2018 tra INPS e Confartigianato Imprese Calabria per la riscossione, tramite delega, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio, trasmissione e revoca della delega, la misura percentuale dei contributi, le regole di conservazione della documentazione e la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale. Sono inoltre disciplinati i rapporti finanziari, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e risoluzione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.

Convenzione INPS-Confartigianato Imprese Calabria per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS - Confartigianato Imprese Calabria per la riscossione dei contributi sindacali

La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 3 agosto 2018 tra INPS e Confartigianato Imprese Calabria per la riscossione, tramite delega, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Il documento illustra i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e revoca della delega, la misura del contributo, gli obblighi di conservazione documentale, i flussi informativi e gli aspetti finanziari e contabili connessi al servizio.

Durata, rinnovo e cessazione della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da inviare all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, alla scadenza la convenzione cessa automaticamente di essere efficace e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta inviata via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono conferire delega volontaria per la trattenuta dei contributi associativi i beneficiari delle prestazioni temporanee individuate dalla convenzione, ossia:

  • trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • ASDI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Rilascio e trasmissione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, predisposta su modulo dell’Istituto. La delega deve indicare espressamente la misura del contributo ed includere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Nella fase di presentazione telematica, la delega deve contenere la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale opera la trattenuta ed essere accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità. Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, la delega può essere presentata anche in un momento successivo alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’INPS.

Conservazione della documentazione e casi di pagamento diretto

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità per consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa dell’autore del documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e adeguati requisiti di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e la conservazione della relativa documentazione competono al datore di lavoro.

Revoca della delega e efficacia di nuove deleghe

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; le comunicazioni dell’associato relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può revocare la delega comunicando direttamente all’INPS la propria volontà, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto provvede alla lavorazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione competente.

Se perviene all’INPS una nuova delega relativa a una prestazione su cui è già attiva un’altra delega, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento di identità del revocante. L’Organizzazione che riceve contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità secondo le medesime regole previste per la conservazione documentale. Nei casi di pagamento diretto per integrazione salariale, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che cura la comunicazione all’INPS e la conservazione degli originali.

Misura del contributo sindacale

La misura del contributo, da indicare nel testo della delega, è definita come percentuale dell’importo lordo della prestazione:

  • 3% per NASpI;
  • 1,5% per ASDI;
  • 1,5% per DIS-COLL;
  • 1,5% per CIG;
  • 1,5% per i restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Flussi informativi e consultazione dei dati

L’INPS rende disponibili all’Organizzazione sindacale, tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo dei servizi e ogni comunicazione inerente la convenzione. La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’Istituto versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate, dedotte le spese convenzionali e le eventuali somme già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto un costo di € 0,45 per la gestione della delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. L’Organizzazione stipulante esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso i terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e comunicazioni

L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione nei casi di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la decisione all’Organizzazione, che può presentare osservazioni entro 30 giorni, anche documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso oppure, in accoglimento delle osservazioni, la decisione di non procedere.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se intervengono norme che rendano impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS 1016. Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a favore di Confartigianato Imprese Calabria sono istituiti i conti:

  • GPA25677, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35677, per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi associativi;
  • GPA11677, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili.

Punti principali

Durata e validità della convenzione

La convenzione è stata stipulata il 3 agosto 2018 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari di prestazioni temporanee specificamente indicate: trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Nella presentazione telematica, deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale e allegata copia del documento d’identità in corso di validità. Per prestazioni temporanee di durata superiore all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità INPS.

Conservazione della documentazione

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza. Nei casi di pagamento diretto dell’INPS per trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati e la conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.

Revoca della delega e nuove deleghe

Il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale, ma l’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’INPS trasmette la comunicazione all’Organizzazione competente. Se arriva una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva un’altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. L’Organizzazione che riceve revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità. Nei casi di pagamento diretto per integrazione salariale, revoca e/o nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione e alla conservazione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato come percentuale dell’importo lordo della prestazione: 3% per NASpI; 1,5% per ASDI; 1,5% per DIS-COLL; 1,5% per CIG; 1,5% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Fornitura dati e comunicazioni

Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inoltre trasmesse le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute, dedotte le spese e le eventuali somme già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la gestione della delega, ammontano a 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e viene esonerato da responsabilità per le vicende relative a tale rapporto. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi, l’Organizzazione stipulante deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare le motivazioni all’Organizzazione, che ha 30 giorni per presentare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso oppure la decisione di non procedere. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se norme successive rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. La risoluzione opera quando l’INPS comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS 1016. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di Confartigianato Imprese Calabria sono istituiti i conti GPA25677, GPA35677 e GPA11677, rispettivamente per l’imputazione dei contributi trattenuti, l’accredito all’Organizzazione e la rilevazione del debito verso la stessa. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.

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