Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 97 del 25-09-2018

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Misura del contributo 4.Costi 5. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale 6. Clausola di salvaguardia 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 8. Durata e recesso 9. Istruzioni operative e contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 27 giugno 2018 tra INPS e F.N.U.A. per la riscossione, tramite Uniemens, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la misura del contributo, i costi del servizio, i tempi e le modalità di riversamento delle somme all’Associazione, nonché le clausole di salvaguardia, privacy, durata e recesso. La circolare contiene inoltre le istruzioni operative e contabili per l’esposizione nel flusso Uniemens, con l’istituzione di specifici codici e conti.

Convenzione INPS-Federazione Nazionale USPPI Agricoltura per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 27 giugno 2018 tra l’INPS e la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per disciplinare la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento definisce modalità di versamento, costi, rapporti economico-contabili, clausole di salvaguardia, durata e istruzioni operative per la gestione nel flusso Uniemens.

Ambito e natura della riscossione

La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014 e trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, avviene per il tramite dell’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi.

Misura del contributo e criteri di imputazione

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dal datore di lavoro nell’Uniemens. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali e per eventuali oneri accessori.

L’Istituto dichiara inoltre di non svolgere interventi diretti né controlli nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’Associazione

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto un costo di 0,20 euro per ogni Uniemens.

L’eventuale variazione annuale dei costi deve essere comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’Associazione, oltre ai costi del servizio, tutti gli altri oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme e flussi informativi

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’Associazione, senza oneri di interessi o di altro titolo, le somme pari agli importi riscossi e risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi del servizio di riscossione. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens.

Contestualmente al versamento, le Strutture territoriali dell’Istituto mettono a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato. Se l’acconto periodico dovuto all’Associazione è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo pari o superiore a tale soglia.

La circolare precisa anche che l’INPS è sollevato da responsabilità se le rimesse avvengono oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione. Quest’ultima esonera l’Istituto anche con riferimento all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributi di assistenza contrattuale. Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sulla legittimità dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge o di sopravvenienze normative e regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano all’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo, recesso e comunicazioni dell’Associazione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su richiesta dell’Associazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta trasmessa all’altra tramite PEC o raccomandata A/R, con preavviso minimo di 60 giorni. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione. La sede della Federazione Nazionale USPPI Agricoltura è indicata in viale Trastevere n. 281, Roma.

Istruzioni operative nel flusso Uniemens

Per le imprese aderenti alla F.N.U.A. è istituito il codice di nuova attribuzione "W456". Nel flusso Uniemens il nuovo codice causale deve essere validato nell’elemento previsto e assume il significato di "Ass. Contr. Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.)".

I contributi di assistenza contrattuale evidenziati dai datori di lavoro con il codice "W456" sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25674, di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso la Federazione, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35674 a GPA11674, per un importo pari a quello registrato in AVERE sul conto GPA25674. I saldi dei conti GPA25674 e GPA35674 devono sempre concordare.

Per garantire tale concordanza, e anche quella tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive pervenute tramite Uniemens, i conti GPA25674 e GPA35674 devono essere movimentati con codice documento "95" soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Gestione contabile, reportistica e rendiconto annuale

Le Strutture territoriali devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una da consegnare alle imprese che hanno versato il contributo, una da destinare all’Ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’Ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate all’Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti devono essere imputati in DARE al conto GPA11674; allo stesso conto devono essere addebitate, in AVERE, le somme trattenute a titolo di rimborso spese sul conto GPA24042 e, per l’eventuale imposta di bollo, sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11674 risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le Strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla F.N.U.A. un rendiconto contenente l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, le somme corrisposte e le spese e l’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono inoltre indicate le denominazioni dei conti GPA11668, GPA25668 e GPA35668, di nuova istituzione.

Punti principali

Convenzione e finalità

Il 27 giugno 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione e natura del contributo

La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La congiunta esazione non muta la natura volontaria del contributo associativo e l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo indicato dal datore di lavoro nell’Uniemens. Se il datore di lavoro non paga integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze, la quota destinata all’assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali accessori. L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli sui versamenti relativi alla convenzione.

Costi del servizio e facoltà di recesso

Per l’anno 2018 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, dal 1° gennaio 2018, sono fissati in 0,20 euro per ciascun Uniemens. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme all’Associazione

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’Associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens. Contestualmente mette a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di almeno tale importo.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese e terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi eventuali pignoramenti presso terzi relativi alle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, la quale deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di controversie giudiziarie connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente previa verifica dei requisiti, su richiesta dell’Associazione da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta, tramite PEC o raccomandata A/R, con preavviso di almeno 60 giorni. L’Associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. La sede F.N.U.A. è indicata in viale Trastevere n. 281, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Per le imprese aderenti alla F.N.U.A. è attribuito il codice causale Uniemens "W456", da validare nell’elemento previsto del flusso con significato di "Ass. Contr. Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.)". I contributi così evidenziati sono imputati al conto GPA25674; la procedura genera in contabilità la scrittura GPA35674 a GPA11674 per un importo pari all’AVERE del conto GPA25674. I conti GPA25674 e GPA35674 devono sempre concordare e possono essere movimentati con codice documento "95" soltanto tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Gestione contabile, reportistica e rendiconto

Le Strutture territoriali devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’Ufficio competente per la contabilità della sede e una per gli atti dell’Ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11674, con addebito in AVERE del conto GPA24042 per il rimborso spese e del conto GPA25228 per l’eventuale bollo. L’eventuale saldo del conto GPA11674 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le Strutture territoriali devono trasmettere alla F.N.U.A. un rendiconto con importi riscossi, somme corrisposte e spese/bollo trattenuti. Nell’allegato n. 2 sono inoltre richiamate le denominazioni dei conti GPA11668, GPA25668 e GPA35668, di nuova istituzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.