Circolare numero 101 del 11-10-2018
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.V.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee. INDICE 1.Premessa 2.Soggetti che possono rilasciare la delega 3.Modalità di rilascio della delega 4.Presentazione e decorrenza della delega 5.Revoca della delega: decorrenza e validità 6.Misura del contributo sindacale 7.Fornitura dati 8.Rapporti finanziari, spese e rimesse 9.Clausola di salvaguardia 10.Recesso e risoluzione della convenzione 11.Codice INPS 12.Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e S.N.A.L.V. per trattenere e versare i contributi sindacali sulle prestazioni temporanee dei beneficiari aderenti. Vengono disciplinati i soggetti che possono delegare la trattenuta, le modalità di rilascio e revoca della delega, la misura del contributo, la fornitura dei dati, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le clausole di salvaguardia, recesso e risoluzione. Sono inoltre indicati il codice INPS della convenzione e i conti contabili dedicati alle registrazioni amministrative.
Convenzione INPS-S.N.A.L.V. per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-S.N.A.L.V. per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e l’Organizzazione sindacale S.N.A.L.V. per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sui trattamenti temporanei erogati dall’Istituto. Vengono illustrati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di trasmissione e revoca, la misura del contributo, gli obblighi di conservazione documentale, i flussi informativi tra le parti, gli aspetti economici e contabili, oltre alle clausole di salvaguardia e alle cause di recesso o risoluzione della convenzione.
Durata della convenzione e modalità di rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 2 agosto 2018 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale, da inoltrare all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere efficace e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta inviata via PEC.
Soggetti che possono aderire alla trattenuta
La delega al versamento del contributo associativo può essere rilasciata dai beneficiari di prestazioni temporanee in pagamento, e in particolare da chi percepisce:
- trattamenti di mobilità;
- NASpI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La possibilità di versare i contributi associativi è quindi collegata esclusivamente alla titolarità di una delle prestazioni indicate nella convenzione.
Rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve contenere espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Ai fini della presentazione, la delega deve:
- indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta;
- essere contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione;
- essere firmata dal delegante;
- essere corredata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori a un anno, la delega può essere presentata anche in un momento successivo alla richiesta della prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall’Istituto.
Conservazione della documentazione
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità del titolare della prestazione, nel rispetto della disciplina sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e l’immodificabilità del contenuto, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe e la conservazione della relativa documentazione sono affidate al datore di lavoro.
Revoca della delega e nuovi atti di delega
La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto provvede quanto prima all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione competente.
Se l’INPS riceve una nuova delega relativa a una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, completa dell’indicazione dell’Organizzazione revocata e dei dati identificativi del revocante.
Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione sindacale deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità secondo le stesse modalità previste per la conservazione della delega. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e ne cura la conservazione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in misura percentuale sull’importo lordo della prestazione. La convenzione prevede il 3% per:
- NASpI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- CIG;
- trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
La percentuale va riportata nel testo della delega.
Gestione dei dati e comunicazioni tra INPS e Organizzazione sindacale
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale, tramite l’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e degli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le altre comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio di riscossione sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto versa all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese convenzionali e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, tramite quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto un costo di 0,45 euro per la gestione della delega, a carico dell’Organizzazione sindacale. Restano inoltre a carico dell’Organizzazione tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità delle parti
La convenzione è strutturata in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate. Di conseguenza, l’Organizzazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. L’INPS è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale o di strutture ad essa collegate, anche quando i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS mediante semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, clausola risolutiva e comunicazioni
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula, oppure qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che impediscano la revisione o l’integrazione della convenzione secondo quanto previsto dall’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’Organizzazione, con motivazione, l’intenzione di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione può trasmettere osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso motivando il mancato accoglimento delle osservazioni oppure, se le osservazioni sono accolte, la decisione di non procedere.
La convenzione si risolve inoltre di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS imputabili all’Organizzazione sindacale.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni previste dalla disciplina devono essere effettuate via PEC.
Codice convenzione e istruzioni contabili
Alla convenzione è stato attribuito il codice INPS 1017. Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti al S.N.A.L.V. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25678, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35678, per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi trattenuti;
- GPA11678, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. Nel materiale allegato sono indicate le denominazioni dei conti GPA25678, GPA35678 e GPA11678.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
INPS e S.N.A.L.V. hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, alla scadenza cessa automaticamente di avere efficacia. Resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta, mediante delega personale volontaria, i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, nonché di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega viene trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere firmata dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Per la presentazione, la delega deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria ed essere inserita nel modello INPS della domanda di prestazione, con allegata copia del documento d’identità. Per prestazioni temporanee superiori a un anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità dell’Istituto.
Conservazione della documentazione
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, la comunicazione dei dati delle deleghe e la conservazione della documentazione competono al datore di lavoro.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto elabora la richiesta e la comunica all’Organizzazione competente. Se esiste già una delega attiva verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. Se revoca e nuova delega sono presentate contestualmente, l’Organizzazione deve conservare gli originali di entrambi gli atti e la copia del documento di identità. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e le conserva.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è fissato nella misura del 3% dell’importo lordo della prestazione per NASpI, ASDI, DIS-COLL, CIG e per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e comunicazioni
Attraverso l’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo dei servizi e le ulteriori comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale. L’Istituto versa all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese convenzionali e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la gestione della delega è previsto un costo di 0,45 euro, a carico dell’Organizzazione sindacale, che sopporta anche ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo associato e l’Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e codice INPS
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione; l’Organizzazione ha 30 giorni per inviare osservazioni e l’INPS risponde nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che rendano impossibile la prosecuzione o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto; la risoluzione opera quando l’INPS comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC. Il codice INPS assegnato alla convenzione è 1017.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore del S.N.A.L.V. sono istituiti i conti GPA25678, GPA35678 e GPA11678, rispettivamente per l’imputazione dei contributi trattenuti, per l’accreditamento all’Organizzazione e per la rilevazione del debito verso la stessa. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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