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Circolare

Circolare numero 100 del 11-10-2018

Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione Italo Europea per il Lavoro e l’Impresa (C.I.E.L.I.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Fornitura dati 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse 9. Clausola di salvaguardia 10. Recesso e risoluzione della convenzione 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 7 agosto 2018 tra INPS e C.I.E.L.I. per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sugli importi delle prestazioni temporanee. Definisce i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e conservazione, la revoca, la misura del contributo, la fornitura dei dati, i rapporti finanziari e le spese. Indica inoltre le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso o risoluzione della convenzione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la rilevazione dei flussi.

Convenzione INPS-C.I.E.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-C.I.E.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 7 agosto 2018 tra l’INPS e la Confederazione Italo Europea per il Lavoro e l’Impresa (C.I.E.L.I.) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Il documento illustra i soggetti ammessi alla delega, le modalità di rilascio e di revoca, gli adempimenti di conservazione, la misura del contributo, i flussi informativi tra Istituto e Organizzazione sindacale, nonché le regole finanziarie, di responsabilità e contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta della Organizzazione sindacale da inviare all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, alla scadenza la convenzione perde efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza ulteriori comunicazioni. Resta inoltre ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere dal rapporto con comunicazione scritta inviata via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione, possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, della NASpI, dell’ASDI, della DIS-COLL, della disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica della delega all’INPS. La delega deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La delega alla riscossione deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria ed essere contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità. Per prestazioni temporanee erogate per periodi superiori a un anno, la Organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto, allegando la copia del documento d’identità del delegante.

Conservazione della documentazione e ruolo del datore di lavoro

Per consentire le verifiche dell’INPS, l’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e la conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.

Revoca della delega e nuova delega

La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione stessa. L’associato può comunque comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto elabora la richiesta e la comunica alla Organizzazione competente nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. In tale caso, la revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi del documento di riconoscimento del revocante.

L’Organizzazione che acquisisce la revoca contestualmente alla nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità secondo le regole indicate per la conservazione. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’Istituto e conserva gli originali.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è indicato nel testo di delega ed è stabilito in misura percentuale dell’importo lordo della prestazione. Le aliquote previste sono:

  • 5% per NASpI;
  • 5% per ASDI;
  • 5% per DIS-COLL;
  • 5% per CIG;
  • 5% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Fornitura dei dati e utilizzo dell’applicazione INPS

L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale, tramite l’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Tramite la stessa applicazione sono resi disponibili anche l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali, le fatture relative al costo dei servizi e tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale. L’Istituto versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettuate, al netto delle spese di cui all’articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il costo di 0,45 euro per la gestione della delega. Tali costi, insieme a ogni altro onere inerente la convenzione, sono posti a carico della Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. La Organizzazione sindacale esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Organizzazione sindacale stipulante deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione di appartenenza. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione dell’accordo ai sensi dell’articolo 13 della convenzione.

Prima di esercitare il recesso, l’INPS deve motivare la decisione e comunicarla all’Organizzazione sindacale. Quest’ultima può presentare osservazioni, eventualmente documentate, entro 30 giorni dal ricevimento. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure comunica la volontà di non procedere al recesso.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se intervengono disposizioni normative o regolamentari che ne rendano impossibile la prosecuzione oppure se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. In tale evenienza, la risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’Organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è stato assegnato il codice INPS 1015. Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di C.I.E.L.I. sono istituiti i conti GPA25676, GPA35676 e GPA11676. In particolare:

  • GPA25676 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35676 per l’accreditamento a C.I.E.L.I. dei contributi associativi;
  • GPA11676 per la rilevazione del debito verso C.I.E.L.I.;
  • GPA24042 per il rimborso delle spese per il servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare.

Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. Le denominazioni dei conti GPA25676, GPA35676 e GPA11676 sono riportate nell’allegato n. 2.

Punti principali

Convenzione, durata e rinnovo

La convenzione tra INPS e C.I.E.L.I. è stata sottoscritta il 7 agosto 2018 in base allo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e, in mancanza di richiesta, cessa automaticamente senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, nonché i percettori di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e di sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. La sigla dell’Organizzazione sindacale deve essere indicata nel modello INPS di richiesta della prestazione; per prestazioni temporanee di durata superiore a un anno, la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’Istituto, con allegata copia del documento d’identità del delegante.

Conservazione della documentazione e ruolo del datore di lavoro

L’Organizzazione sindacale deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento di identità, garantendo identificazione certa, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe e la conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.

Revoca della delega e nuova delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di identità valido. L’INPS elabora la richiesta e la comunica all’Organizzazione competente. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca di quella esistente. L’Organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità; nei pagamenti diretti per integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è commisurato a una percentuale dell’importo lordo della prestazione e viene indicato nel testo di delega. Le aliquote previste sono: 5% per NASpI, 5% per ASDI, 5% per DIS-COLL, 5% per CIG e 5% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.

Fornitura dei dati e gestione tramite applicazione INPS

Nell’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante privacy.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese previste e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono per la gestione delega un importo di 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018, a carico dell’Organizzazione sindacale, insieme a ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per le vicende del rapporto associativo e, in caso di controversie sul rilascio della delega, se soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione o di strutture associate. L’Organizzazione deve rimborsare anche le spese legali sostenute dall’Istituto quando questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o quando nuove disposizioni normative/regolamentari impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica le ragioni all’Organizzazione, che può presentare osservazioni entro 30 giorni; nei 30 giorni successivi l’INPS decide se recedere o non procedere al recesso. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che rendano impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato il codice INPS 1015. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25676 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35676 per l’accreditamento a C.I.E.L.I. dei contributi associativi, GPA11676 per la rilevazione del debito verso C.I.E.L.I. e GPA24042 per il rimborso delle spese per il servizio di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile; le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

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