Circolare numero 102 del 16-10-2018
Con la presente circolare, tenuto conto dei recenti interventi legislativi in materia di Gestione separata, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INDICE: 1. Premessa 2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata 3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004 4. Periodo transitorio 5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri comunitari per individuare la legislazione previdenziale applicabile quando un lavoratore svolge attività in due o più Stati membri, con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione separata. Vengono richiamati il principio dell’unicità della legislazione, la procedura di determinazione tramite documento portatile A1 e le regole per il coordinamento tra attività subordinate e autonome. Sono inoltre precisate le assimilazioni previdenziali delle varie tipologie di rapporti iscritti alla Gestione separata, le conseguenze delle modifiche legislative intervenute dal 1° gennaio 2016 e i casi in cui la contribuzione è dovuta o meno in Italia. La circolare tratta anche il regime transitorio, i rapporti con il Regno Unito per i cittadini di Paesi terzi e gli adempimenti contributivi a carico del lavoratore e del committente.
Legislazione applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in caso di attività svolte in più Stati membri
Legislazione applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in attività svolte in più Stati membri
La circolare esamina il coordinamento delle norme comunitarie in materia di legislazione previdenziale applicabile, con particolare attenzione ai soggetti iscritti alla Gestione separata che svolgono attività in due o più Stati membri. Il documento chiarisce i criteri generali, le regole speciali per le attività subordinate e autonome, gli effetti del regime transitorio e i principali riflessi operativi su iscrizione, contribuzione e adempimenti.
Quadro normativo di riferimento
Le disposizioni richiamate sono quelle contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004, articoli da 11 a 16, e nel titolo II del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, articoli da 14 a 21. La disciplina comunitaria individua la legislazione applicabile al lavoratore sulla base di due principi di fondo:
- il principio dell’unicità della legislazione applicabile;
- il principio di territorialità della legislazione applicabile.
In base al primo principio, la persona soggetta alla normativa comunitaria è assoggettata alla legislazione di un solo Stato membro anche se svolge attività in più Stati. In base al secondo, il lavoratore è normalmente soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge l’attività lavorativa, anche se risiede altrove o se il datore di lavoro ha sede in un diverso Stato membro. L’unica deroga espressamente richiamata a tale regola generale è quella prevista dall’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di distacco.
Procedura di determinazione della legislazione applicabile
Per le persone che esercitano attività in due o più Stati si applica la procedura dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009. L’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza determina la legislazione applicabile, su richiesta dell’interessato o su segnalazione di un’altra Istituzione interessata.
La determinazione iniziale è provvisoria e deve essere comunicata all’Istituzione o alle Istituzioni degli altri Stati in cui si svolgono le ulteriori attività. Dalla comunicazione decorre un termine di due mesi entro il quale le altre Istituzioni possono contestare la decisione. Se nessuna contestazione interviene entro tale termine, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario, le Autorità competenti o le Istituzioni da esse designate devono ricercare un accordo.
Soggetti iscritti alla Gestione separata: inquadramento previdenziale
La circolare evidenzia che la normativa comunitaria non contiene disposizioni specifiche per le nuove figure di lavoratori previste dalle legislazioni nazionali. Per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non esiste quindi una disciplina comunitaria autonoma, ma opera il principio per cui sono rilevanti anche le attività assimilate a lavoro subordinato o autonomo dalla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui sono esercitate.
Il riferimento è anche al principio affermato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze richiamate dalla circolare, secondo cui le nozioni di lavoratore subordinato e autonomo ai fini del regolamento rinviano alle definizioni previdenziali nazionali e non alle qualificazioni del diritto del lavoro.
Assimilazioni previdenziali prima e dopo il 1° gennaio 2016
La circolare riprende l’elencazione già fornita con la circolare n. 83/2010, distinguendo le attività assimilate, dal punto di vista previdenziale, al lavoro dipendente e quelle assimilate al lavoro autonomo.
Sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti, tra gli altri:
- dottorato di ricerca, assegno e borsa di studio erogata dal MUIR;
- collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o programma di lavoro;
- collaborazione occasionale;
- collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni;
- collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
- medico in formazione specialistica;
- associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- volontario del servizio civile.
Sono invece assimilati ai lavoratori autonomi:
- amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica, e liquidatori di società;
- collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- venditori porta a porta;
- rapporti occasionali autonomi;
- liberi professionisti privi di Cassa previdenziale obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2016, per effetto del d.lgs. n. 81/2015:
- è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto;
- si applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che siano esclusivamente personali, continuativi e organizzati dal committente nei tempi e nel luogo di lavoro;
- è stato superato l’istituto dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, con divieto di apporti di solo lavoro per l’associato persona fisica.
Pertanto, da tale data, per la Gestione separata risultano assimilati ai dipendenti i rapporti di collaborazione etero-organizzati, oltre a dottorato, assegno, borsa di studio erogata dal MUIR e medico in formazione specialistica; restano invece assimilati agli autonomi gli altri rapporti indicati, compresi i rapporti di collaborazione non etero-organizzati.
Attività in due o più Stati membri: regola generale e deroga
La circolare confronta il vecchio regime del Regolamento (CEE) n. 1408/71 con quello del Regolamento (CE) n. 883/2004. Nel sistema previgente, in caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma in più Stati, la persona era in linea generale soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, con alcune deroghe tassative previste dall’Allegato VII.
Il nuovo regolamento non contiene deroghe espresse al principio dell’unicità della legislazione applicabile: ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività subordinata. Una diversa soluzione è possibile soltanto tramite un accordo in deroga ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che richiede il consenso di tutte le Autorità competenti coinvolte.
Quando, per effetto di tale accordo, la contribuzione è dovuta alla Gestione separata, essa va calcolata con l’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 88/2008.
Regime transitorio
La circolare richiama l’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004. Se alla data di applicazione dei nuovi regolamenti, cioè il 1° maggio 2010, la legislazione applicabile era già stata determinata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova disciplina non produce effetti, purché restino immutate le condizioni che avevano determinato quella scelta.
In tali casi la legislazione già individuata può essere mantenuta per un massimo di dieci anni, fino al 30 aprile 2020. La circolare richiama inoltre due fattispecie connesse:
- i cittadini di Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito, per i quali continuano ad applicarsi i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72;
- le ipotesi in cui l’attività svolta in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata: in entrambe le situazioni richiamate, la contribuzione alla Gestione separata va calcolata con l’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.
Casi in cui la legislazione applicabile è italiana
Quando, in base agli articoli 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana, la situazione è certificata dal documento portatile A1. In questi casi, se l’attività svolta all’estero è di quelle che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve iscriversi alla gestione tramite canale telematico.
La circolare indica i principali adempimenti a carico del committente:
- richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
- versare la contribuzione con F24 telematico entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
- trasmettere il flusso Uniemens entro la fine del mese in cui è avvenuto il versamento.
Tra le situazioni esemplificate rientrano:
- lavoratore che svolge in Italia attività subordinata e, contemporaneamente, attività autonoma all’estero assimilabile alla Gestione separata, come l’incarico di amministratore di società estera;
- lavoratore che in Italia svolge attività subordinata e autonoma e all’estero un’attività autonoma, come l’amministratore all’estero;
- lavoratore che in Italia svolge attività subordinata e autonoma e all’estero un’attività di amministratore qualificata, dal punto di vista previdenziale, come subordinata;
- lavoratore che in Italia svolge attività subordinata e professionale e all’estero un’attività professionale, nel qual caso i contributi alla Gestione separata si applicano al reddito prodotto all’estero;
- lavoratore che svolge attività subordinata in Italia e attività professionale in uno Stato membro, con obbligo di iscrizione alla Gestione separata come libero professionista e contribuzione sul reddito estero.
Casi in cui si applica la legislazione estera
Se, sempre in base agli articoli 13 e 16 dei regolamenti comunitari, il lavoratore è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, non vi è obbligo di versamento contributivo in Italia anche se l’attività svolta in Italia rientrerebbe tra quelle che comportano l’iscrizione alla Gestione separata.
La circolare riporta due esempi:
- lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia: prevale la legislazione dello Stato estero; se sono stati già versati contributi in Gestione separata, si applicano le istruzioni sulla gestione dei contributi percepiti a titolo provvisorio;
- lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge anche attività di amministratore in Italia: prevale la legislazione estera e, se la contribuzione è già stata denunciata e versata in Gestione separata, non occorre modificare le denunce Uniemens, poiché la gestione della contribuzione avviene d’ufficio.
La circolare precisa che tali casi hanno valore esemplificativo e non esaustivo.
Criterio di valutazione complessiva di attività e redditi
Ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie sulle attività svolte in due o più Stati, le attività del lavoratore subordinato e/o autonomo sono considerate come se, nel loro complesso, fossero svolte nello Stato membro la cui legislazione risulta applicabile. Di conseguenza, l’istituzione competente deve valutare in modo unitario tutte le retribuzioni e/o i redditi percepiti, come se fossero prodotti interamente nello Stato interessato, secondo quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 5.
Allegato tecnico
La circolare segnala infine l’allegazione di un documento tecnico relativo alla certificazione A1.
Punti principali
Principi generali di coordinamento comunitario
Le regole sulla legislazione applicabile sono contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento (CE) n. 987/2009. La disciplina si fonda sul principio di unicità della legislazione, per cui una persona è soggetta alla normativa di un solo Stato membro, e sul principio di territorialità, secondo cui vale in generale la legge dello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa. Per le attività in più Stati opera la procedura di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, con determinazione iniziale provvisoria, comunicazione alle altre Istituzioni e consolidamento definitivo dopo due mesi in assenza di contestazioni.
Gestione separata e assimilazione previdenziale
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata non esiste una disciplina comunitaria specifica, ma le attività sono ricondotte alle definizioni di lavoro subordinato o autonomo se assimiliate come tali dalla legislazione dello Stato membro interessato. La circolare richiama le categorie già individuate dalla circolare n. 83/2010 e precisa che, dal 1° gennaio 2016, per effetto del d.lgs. n. 81/2015, il lavoro a progetto è stato superato e le collaborazioni etero-organizzate sono trattate come lavoro subordinato; è stata inoltre abrogata l’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Le valutazioni vanno effettuate in relazione al periodo temporale in cui si colloca l’attività.
Attività subordinata e autonoma in più Stati membri
Nel previgente regime del Regolamento (CEE) n. 1408/71 erano previste deroghe specifiche e, in alcuni casi, un assoggettamento simultaneo a due legislazioni. Con il Regolamento (CE) n. 883/2004, invece, il lavoratore che svolge attività subordinata e autonoma in più Stati è, in linea generale, soggetto alla legislazione dello Stato in cui è svolta l’attività subordinata. Una deroga è possibile solo tramite accordo ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, con consenso delle Autorità competenti interessate. In tale ipotesi la contribuzione dovuta alla Gestione separata va calcolata con l’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.
Regime transitorio e casi particolari
In base all’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, se alla data di applicazione dei nuovi regolamenti (1° maggio 2010) la legislazione era già stata determinata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova disciplina non produce effetti, purché restino immutate le condizioni originarie. La legislazione già individuata può essere mantenuta fino a un massimo di dieci anni, cioè fino al 30 aprile 2020. La circolare richiama inoltre il caso dei cittadini di Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito, per i quali continuano ad applicarsi i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.
Casi in cui la legislazione applicabile è italiana
Quando, in base agli articoli 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, il lavoratore è soggetto alla legislazione italiana, la situazione è certificata dal documento portatile A1. Se l’attività estera rientra tra quelle che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve iscriversi alla gestione, mentre il committente è tenuto a richiedere il codice fiscale ai soli fini previdenziali, versare i contributi con F24 telematico entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso e trasmettere il flusso Uniemens entro la fine del mese del versamento. Sono ricompresi vari casi, tra cui amministratore all’estero, professionista che svolge attività in più Stati, e situazioni in cui la contribuzione alla Gestione separata si applica al reddito prodotto all’estero.
Casi in cui si applica la legislazione estera
Se il lavoratore risulta soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, sempre secondo gli articoli 13 e 16 dei regolamenti comunitari e con certificazione A1, non sussiste obbligo contributivo in Italia anche se l’attività svolta rientrerebbe tra quelle iscrivibili alla Gestione separata. La circolare indica, a titolo esemplificativo, il caso del lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge anche attività professionale o di amministratore in Italia: la legislazione applicabile resta quella estera e, se sono stati già versati contributi in Gestione separata, si applicano le istruzioni sulla gestione dei contributi percepiti a titolo provvisorio.
Base di calcolo e valore esemplificativo dei casi
Ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie, le attività svolte in più Stati vengono considerate come se tutte si svolgessero nello Stato la cui legislazione è applicabile; analogamente, le retribuzioni e i redditi sono valutati complessivamente come se fossero prodotti interamente in tale Stato. La circolare precisa che i casi illustrati sono esemplificativi e non esaustivi, e che l’istituzione competente deve valutare l’insieme delle attività e dei redditi per determinare gli obblighi previdenziali.
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