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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12528/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società cooperativa agricola in liquidazione, di un avviso di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento. La commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una cartella e aveva ritenuto prescritti i crediti relativi a sanzioni e interessi portati dalle altre cartelle, annullando in parte qua l'intimazione. Le amministrazioni ricorrenti hanno denunciato, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e dell'art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, sostenevano che: per gli interessi non doveva applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., ma il termine proprio del credito principale; per le sanzioni non doveva applicarsi il termine quinquennale dell'art. 20 citato, che riguarderebbe solo le sanzioni non collegate ai tributi, dovendosi invece fare riferimento a un termine diverso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie, pur essendo accessori al momento genetico, acquistano autonomia una volta sorti e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura dell'obbligazione principale. Quanto alle sanzioni tributarie, ha affermato che l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede espressamente la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione irrogata; il termine decennale ex art. 2953 c.c. opera solo quando la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa della contribuente. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è il parametro processuale invocato per censurare la sentenza di merito sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    si applica agli interessi delle obbligazioni tributarie, che, una volta sorti, hanno autonomia e si prescrivono in cinque anni, a prescindere dalla natura del credito principale.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

    per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato opera la prescrizione quinquennale espressamente prevista dalla norma.

  • art. 2953 c.c.

    il termine decennale si applica alla riscossione delle sanzioni solo quando la definitività derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, cioè in ipotesi di actio iudicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano in regime di prenotazione a debito, sicché non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    è richiamato solo quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, ritenuto però inapplicabile alle amministrazioni statali.

Massime di principio

  • Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie, una volta maturati, acquistano autonomia rispetto al credito principale e si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., senza che rilevi la natura del rapporto principale.
  • Per la riscossione delle sanzioni tributarie vale il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, salvo che la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di giudicato, ipotesi nella quale opera il termine decennale ex art. 2953 c.c.
  • In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge va scrutinato sulla corretta individuazione della norma applicabile al credito tributario azionato e al relativo termine prescrizionale.
  • Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 quando operano mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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