Cassazione Penale, Ordinanza n. 22976/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale, lamentando in particolare la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, rilevando che, per le sentenze di applicazione della pena emesse dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze formulate, inerenti all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non rientrano più tra i motivi deducibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
applicazione della pena richiesta
La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale richiamata dalla riforma del 2017.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
cause che possono dichiararsi senza formalità
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando la causa sia palese.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
a decorrere dal 3 agosto 2017
Ha introdotto la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa
La nuova disciplina si applica alle richieste di patteggiamento e alle impugnazioni successive alla data indicata.
art. 129 c.p.p.
sentenza di proscioglimento
La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è motivo autonomamente deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei limiti post riforma.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese del procedimento
In caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere che nel caso concreto vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, per le richieste e le impugnazioni successive al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativamente indicati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è più deducibile, contro il patteggiamento, il motivo relativo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando esso si risolva in censure sulla responsabilità, sulla prova o sulla ricostruzione del fatto.
- Quando la causa di inammissibilità è palese, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- La disciplina sopravvenuta restringe in modo rigoroso il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento, escludendo doglianze attinenti al merito dell'accertamento di responsabilità.
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