Cassazione Penale, Sentenza n. 41797/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli (23/06/2022) che aveva confermato in gran parte le condanne pronunciate in primo grado per partecipazione ad associazione di tipo camorristico (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (tra cui reati in materia di armi, stupefacenti, tentato omicidio, ricettazione), nonché questioni processuali sollevate in appello: utilizzabilità delle intercettazioni (decreto n. 643/2016), qualificazione del sodalizio come mafioso, qualificazione del ruolo degli imputati (capo, promotore, reggente, concorrente esterno), affermazione di responsabilità per specifici reati (es. tentato omicidio C. Bara), natura armata dell'associazione, richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, applicazione della recidiva e valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della rideterminazione sanzionatoria alla luce di modifiche legislative.
La decisione
La Corte di cassazione ha complessivamente rigettato la gran parte dei ricorsi: molti motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati e le censure dei diversi imputati sono, in larga parte, respinte. I giudici di legittimità hanno confermato la possibile utilizzazione delle intercettazioni (salvo censure non fondate), hanno ritenuto adeguata la valutazione motivazionale dei giudici del merito circa l'esistenza e la natura mafiosa del sodalizio (art. 416-bis), la partecipazione e i ruoli degli imputati, la qualità probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e l'affermazione di responsabilità per reati fine (incluso il tentato omicidio) ove ravvisata su base convergente di elementi. In un caso specifico (Addolorata Spina, capo E relativo a reati in materia di stupefacenti) la Corte ha riscontrato omissione motivazionale sulla contestazione in appello (la Corte di appello non ha trattato integralmente la richiesta di assoluzione o diversa qualificazione del reato sollevata in appello) e ha annullato la sentenza limitatamente a quel capo disponendo nuovo giudizio. Per il resto le condanne e le statuizioni di merito sono state sostanzialmente confermate. Molte questioni procedurali (es. mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello) sono state ritenute non fondate: la rinnovazione è atto eccezionale e la Corte ha valutato che il materiale probatorio era sufficiente per decidere.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta l'analisi dei giudici di merito sui requisiti del reato di associazione mafiosa: stabilità del vincolo, struttura gerarchica, finalità criminale plurima, e esteriorizzazione del metodo mafioso (forza intimidatrice, assoggettamento e omertà). La prova può fondarsi su convergenza di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e altre risultanze, anche per formazioni di piccole dimensioni se dotate di metodo mafioso.
art. 416 cod. pen.
La Corte ha rigettato le richieste di derubricazione ad associazione semplice quando il quadro probatorio mostrava elementi tipici della mafiosità e della forza intimidatoria; la qualificazione è questione di fatto valutabile dal giudice di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
I motivi di cassazione devono essere specifici; la riproposizione pedissequa dei motivi d'appello senza confronto critico con la motivazione di merito è inammissibile.
art. 192 cod. proc. pen.
Le regole sulla valutazione della 'chiamata in correità' e delle dichiarazioni testimoniali: la Corte ricorda che le confidenze autoaccusatorie rese dall'imputato a un collaboratore possono avere valore confessorio se vagliate nella spontaneità ed attendibilità; la chiamata in correità va valutata unitamente a riscontri.
art. 238-bis cod. proc. pen.
La Corte ha verificato l'utilizzo di sentenze non irrevocabili come documenti di fatto e ha richiamato il principio secondo cui tali sentenze sono utilizzabili come documenti per fatti documentali ma il giudice è tenuto a valutare criticamente le prove acquisite autonomamente.
art. 99 cod. pen.
Sull'applicazione della recidiva la Corte ha ribadito che, dopo orientamenti costituzionali e di legittimità, il giudice deve valutare concretamente la rilevanza della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio e non applicarla automaticamente; nei casi esaminati la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'utilità della recidiva.
art. 133 cod. pen.
Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la calibratura della pena nei limiti dell'art.133, valorizzando gravitaà del fatto, personalità del reo e precedentistica.
art. 62-bis cod. pen.
Sulle circostanze attenuanti generiche la Corte ha ribadito che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e non può essere automatico; i giudici di merito hanno motivato il diniego per la gravitaà dei fatti e la personalità negativa.
art. 73 DPR n. 309/1990
Il capo connesso a stupefacenti (art.73) è stato valutato congiuntamente alla posizione associativa; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione se si chiede diversa qualificazione (es. comma 5) o assoluzione.
Legge n. 69/2015 (modifiche al trattamento sanzionatorio)
In tema di determinazione della pena per reati commessi su un arco temporale che comprende modifica di legge in pejus, la Corte ricorda che occorre verificare che la partecipazione sia protratta dopo l'entrata in vigore della norma più severa; nel caso di Riccio la Corte ha ritenuto provata la prosecuzione anche dopo la modifica.
L. 895/1967 (articoli su porto e detenzione armi)
La Corte ha considerato distinti i singoli episodi di porto/detenzione di armi quando riferiti a episodi distinti nel tempo; possono non essere assorbiti se integrano il reato istantaneo in date diverse.
art. 577 cod. pen.
In tema di premeditazione l'aggravante richiede un apprezzabile intervallo e persistente risoluzione criminosa; i giudici del merito hanno motivato la ricorrenza della premeditazione sulla base di prove di pianificazione e tentativi organizzativi ripetuti.
Massime di principio
- Per configurare il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) non è richiesta una massa elevata di associati: anche gruppi di dimensioni ridotte possono rientrare nella fattispecie se dotati di metodo mafioso (forza intimidatrice, assoggettamento e omertà) e se emergono indicatori concreti (intercettazioni, sequestri, attività criminali, reazioni di clan avversi).
- Le intercettazioni, se autorizzate con motivazione adeguata e corredate da riscontri, costituiscono elemento probatorio rilevante; il sindacato della Cassazione su atti autorizzativi è circoscritto ai vizi di legge o alla manifesta illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere decisive se vi è convergenza e riscontro con altri elementi (intercettazioni, sequestri, atti processuali); le confidenze autoaccusatorie riferite ai collaboratori possono avere efficacia confessoria se valutate attendibili.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale: va disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la semplice potenzialità di incidenza della prova richiesta non è sufficiente.
- La valutazione della qualifica del reato (416-bis vs 416) e dell'esistenza del metodo mafioso è sostanzialmente questione di fatto e motivazione del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione o palesi illogicità.
- Sulla recidiva il giudice deve verificare concretamente la rilevanza dei precedenti per il trattamento sanzionatorio e non operare automatismi: la gravitaà dei precedenti, la loro omogeneità e la persistenza nel tempo sono elementi utili a motivare l'aumento.
- I benefici attenuanti generici richiedono elementi positivi e specifici che giustifichino la riduzione; la loro negazione può essere fondata sulla gravitaà del reato e sull'intensità del contributo fornito al sodalizio.
- In caso di mutamento normativo in pejus occorre provare che la condotta si è protratta dopo l'entrata in vigore della norma più severa per poter applicare il nuovo regime sanzionatorio.
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