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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata e del pagamento integrale degli importi dovuti, accogliendo l'istanza della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura articolata nel ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, contestando l'utilizzo di fatture di acquisto e di vendita relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società aveva ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo irrilevante la sentenza penale assolutoria dell'amministratore per l'autonomia dei giudizi, ravvisando presunzioni gravi, precise e concordanti circa il coinvolgimento della società nella frode e la sua consapevolezza, nonché l'assenza di prova contraria idonea. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; tuttavia, prima della decisione nel merito, ha depositato domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 50/2017, con prova del pagamento integrale e istanza di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    La presentazione della domanda di definizione agevolata, unita alla prova del pagamento integrale degli importi dovuti, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità tributaria.

Massime di principio

  • Quando sopravviene una valida definizione agevolata della pretesa tributaria con integrale pagamento degli importi dovuti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e regola le spese secondo il criterio indicato nel provvedimento estintivo.
  • L'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, pur richiamata dalla decisione di merito, resta assorbita se la lite viene definita in via agevolata prima della decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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