Cassazione Civile, Ordinanza n. 28345/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007 notificato a una socia accomandante, con cui l’amministrazione recuperava a tassazione un maggior reddito di partecipazione derivante da una società di persone. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo che l’avviso societario, presupposto dell’accertamento nei confronti del socio, fosse già definitivamente annullato per effetto di una precedente decisione della stessa CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado, reputando quindi formato il giudicato. La contribuente ha proposto ricorso principale solo contro la regolazione delle spese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 324 c.p.c. e 6 d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che non vi era alcun giudicato sulla sentenza relativa all’accertamento societario, poiché quella decisione era ancora impugnabile ed infatti era stata poi impugnata con ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva erroneamente considerato passato in giudicato l’annullamento dell’avviso societario mentre la sentenza di appello relativa a tale avviso non era ancora definitiva ed è stata poi cassata in separato giudizio. Poiché nel sistema dell’accertamento unitario dei redditi delle società di persone l’annullamento dell’atto societario spiega effetti nei confronti dei soci solo se coperto da giudicato, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi del ricorso principale della contribuente sulle spese sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
redditi di partecipazione nelle società di persone
richiamato per affermare l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere l’inesistenza del giudicato sulla sentenza societaria, poiché la decisione non era ancora definitiva
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018
norma invocata nel ricorso incidentale come riferimento del motivo di censura; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso principale in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel ricorso principale per contestare la regolazione delle spese processuali
art. 337, comma 2, c.p.c.
autorità della sentenza emessa nell'altro giudizio
richiamato per distinguere il diverso caso in cui il giudice apprezzi l’autorità della sentenza esterna senza attribuirle efficacia di giudicato
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative ai redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone, l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società produce effetti anche nei confronti dei soci solo se la relativa decisione è divenuta definitiva.
- Il giudicato formatosi sull’accertamento societario costituisce il presupposto necessario perché l’esito favorevole alla società possa essere opposto nel giudizio instaurato dal socio contro il proprio avviso di accertamento.
- Non può ritenersi formato il giudicato quando la decisione che ha annullato l’atto presupposto è ancora soggetta a impugnazione; il mero rigetto dell’appello non equivale, di per sé, a definitività se la sentenza d’appello è stata a sua volta impugnata.
- È necessario distinguere tra l’uso dell’autorità persuasiva di una sentenza esterna, valutabile nel merito ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., e l’attribuzione alla stessa di efficacia di giudicato, che presuppone la definitività della decisione.
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