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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28345/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007 notificato a una socia accomandante, con cui l’amministrazione recuperava a tassazione un maggior reddito di partecipazione derivante da una società di persone. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo che l’avviso societario, presupposto dell’accertamento nei confronti del socio, fosse già definitivamente annullato per effetto di una precedente decisione della stessa CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado, reputando quindi formato il giudicato. La contribuente ha proposto ricorso principale solo contro la regolazione delle spese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 324 c.p.c. e 6 d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che non vi era alcun giudicato sulla sentenza relativa all’accertamento societario, poiché quella decisione era ancora impugnabile ed infatti era stata poi impugnata con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva erroneamente considerato passato in giudicato l’annullamento dell’avviso societario mentre la sentenza di appello relativa a tale avviso non era ancora definitiva ed è stata poi cassata in separato giudizio. Poiché nel sistema dell’accertamento unitario dei redditi delle società di persone l’annullamento dell’atto societario spiega effetti nei confronti dei soci solo se coperto da giudicato, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi del ricorso principale della contribuente sulle spese sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    redditi di partecipazione nelle società di persone

    richiamato per affermare l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere l’inesistenza del giudicato sulla sentenza societaria, poiché la decisione non era ancora definitiva

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018

    norma invocata nel ricorso incidentale come riferimento del motivo di censura; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel ricorso principale in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel ricorso principale per contestare la regolazione delle spese processuali

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    autorità della sentenza emessa nell'altro giudizio

    richiamato per distinguere il diverso caso in cui il giudice apprezzi l’autorità della sentenza esterna senza attribuirle efficacia di giudicato

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative ai redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone, l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società produce effetti anche nei confronti dei soci solo se la relativa decisione è divenuta definitiva.
  • Il giudicato formatosi sull’accertamento societario costituisce il presupposto necessario perché l’esito favorevole alla società possa essere opposto nel giudizio instaurato dal socio contro il proprio avviso di accertamento.
  • Non può ritenersi formato il giudicato quando la decisione che ha annullato l’atto presupposto è ancora soggetta a impugnazione; il mero rigetto dell’appello non equivale, di per sé, a definitività se la sentenza d’appello è stata a sua volta impugnata.
  • È necessario distinguere tra l’uso dell’autorità persuasiva di una sentenza esterna, valutabile nel merito ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., e l’attribuzione alla stessa di efficacia di giudicato, che presuppone la definitività della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte sui redditiGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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