Sentenza del 15/04/2019 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Appello - Riproduzione delle deduzioni poste a fondamento della domanda disattesa in primo grado - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito nei confronti della società e dei soci sulla base dello scostamento dai ricavi risultanti dagli studi di settore. I contribuenti contestavano la validità degli avvisi per mancata redazione del processo verbale di constatazione, mancato esame della contabilità e insufficiente motivazione. Nel merito evidenziavano il calo della produzione e della clientela, la collocazione dell'attività in un piccolo centro, l'aumento della concorrenza, la presenza della grande distribuzione, le condizioni economiche sfavorevoli, lo sfrido e il basso tenore di vita dei soci. In appello riproponevano tali argomentazioni, contestando inoltre la riduzione solo parziale del maggior reddito operata dalla Commissione Provinciale. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e difendeva la legittimità dell'accertamento, proponendo appello incidentale contro la riduzione del 25%.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello, affermando che la riproposizione delle deduzioni di primo grado è sufficiente quando, considerata nel complesso dell'atto, evidenzi in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata. Ha respinto la censura relativa alla mancata redazione del processo verbale di constatazione, poiché non risultavano accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa. Ha invece ritenuto carente la motivazione degli avvisi: l'Ufficio si era limitato a respingere genericamente le giustificazioni dei contribuenti senza spiegare concretamente perché fossero inattendibili. Gli studi di settore, costituendo una presunzione semplice, non erano sufficienti da soli, soprattutto alla luce delle circostanze ambientali ed economiche dedotte e non adeguatamente contestate dall'Amministrazione. La presunzione di maggior reddito è stata quindi ritenuta superata e gli avvisi di accertamento sono stati annullati. L'appello incidentale dell'Ufficio è stato respinto e l'Amministrazione è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.517,50 per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. 546/1992
Onere di impugnazione specifica
L'appello tributario non è inammissibile per il solo fatto che riproponga le deduzioni formulate in primo grado, purché dal complesso dell'atto emergano in modo inequivoco i punti di contrasto con la sentenza impugnata e le ragioni del dissenso.
Art. 12, comma 7, della legge 212/2000
Le garanzie previste dalla disposizione si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali ove si esercita l'attività
L'obbligo di attendere il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente e le relative garanzie procedimentali non operano quando l'accertamento non deriva da accessi, ispezioni o verifiche eseguiti presso i locali dell'impresa.
Studi di settore e accertamento standardizzato
Gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici
Lo scostamento dagli studi di settore può giustificare l'avvio dell'accertamento, ma non determina automaticamente il maggior reddito. L'Ufficio deve tenere conto del contraddittorio e motivare specificamente il rigetto delle giustificazioni del contribuente; elementi concreti e coerenti possono superare la presunzione.
Massime di principio
- La riproposizione dei motivi di primo grado in appello è ammissibile se serve a contestare, anche sinteticamente, la decisione impugnata e consente di individuare chiaramente le censure, senza necessità di formule particolari.
- Quando un accertamento basato sugli studi di settore è preceduto da contraddittorio, l'Amministrazione deve esaminare le giustificazioni fornite e spiegare in modo puntuale perché le ritiene insufficienti; una motivazione generica o tautologica può determinare l'annullamento dell'atto.
- Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e non possono, da soli, dimostrare il maggior reddito in ogni situazione. Il contribuente può contrastarli con elementi concreti relativi al mercato locale, alla riduzione della clientela, alla concorrenza, alla struttura aziendale e alle condizioni economiche dell'attività.
- Il giudice non può confermare solo parzialmente un accertamento indicando una percentuale di riduzione priva di motivazione e di criteri verificabili; se la presunzione è superata, la conseguenza può essere l'annullamento integrale dell'avviso.
- La necessità del processo verbale di constatazione e delle garanzie connesse dipende dal fatto che siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'attività; non sussiste automaticamente per ogni accertamento tributario.
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