Cassazione Civile, Ordinanza n. 05549/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di locazione per uso diverso dall’abitazione. La conduttrice originaria aveva comunicato il recesso anticipato dal rapporto invocando i "gravi motivi" previsti dall’art. 27 della L. n. 392/1978, richiamato nel contratto. Il locatore aveva contestato la legittimità del recesso e la Corte d’appello aveva accolto la sua domanda, dichiarando illegittimo il recesso e condannando le società succedutesi nella posizione contrattuale al pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 L. n. 392/1978, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sussistenza di gravi motivi, nonostante fossero provate ragioni oggettive, sopravvenute, imprevedibili e indipendenti dalla loro volontà; (2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per asserita contraddittorietà nella valutazione della rilevanza dell’apertura di un nuovo punto vendita nel 2014, qualificata dalla Corte come nuovo esercizio commerciale e ritenuta non decisiva; (3) ulteriore vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso che la restituzione delle chiavi senza contestazioni del locatore valesse come acquiescenza al recesso anticipato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la rubrica della violazione di legge, le ricorrenti miravano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, censura non proponibile come violazione di legge. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché essi non denunciavano un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma pretendevano un riesame del merito e della complessiva valutazione probatoria. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nel testo vigente, evidenziando che il fatto storico era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 27 L. n. 392/1978
Nel contratto di locazione non abitativa il recesso anticipato del conduttore è legittimo solo in presenza di gravi motivi, intesi come eventi sopravvenuti, oggettivi e indipendenti dalla volontà del conduttore, tali da rendere notevolmente più gravosa la prosecuzione del rapporto.
art. 360, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere prospettata per contestare la mera ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il vizio è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente un riesame del merito né la censura della sola contraddittorietà della motivazione o della valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 54, co. 1, lett. b), d.l. n. 83/2012 conv. con modif. in L. n. 134/2012
Ha introdotto il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che riduce il controllo di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando si deduce la violazione di una norma sostanziale, il ricorrente deve censurare l’erronea interpretazione della fattispecie astratta o l’erronea sussunzione di un fatto pacifico; se contesta invece la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, la censura è inammissibile come vizio di legge.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere un nuovo esame del merito della causa: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già la mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- Nel recesso del conduttore da locazione non abitativa per gravi motivi, la verifica circa la sussistenza delle condizioni concrete del recesso è tipicamente valutazione di merito, censurabile in cassazione solo entro i rigorosi limiti del vizio motivazionale attualmente vigente.
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