Circolare numero 144 del 31-07-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 190/2014 alla legge n. 206/2004 in materia di benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. In particolare chiarisce: l’estensione dell’aumento figurativo di 10 anni ai coniugi e figli dell’invalido anche se sopravvenuti all’evento; il diritto immediato alla pensione diretta per gli invalidi con grado pari o superiore all’80% anche con posizione assicurativa aperta dopo l’evento; la rideterminazione più favorevole di pensione e TFR/TFS per i dipendenti privati invalidi e i loro eredi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007. Sono inoltre indicati decorrenze, limiti applicativi, modalità documentali e regole di calcolo.
Benefici per le vittime del terrorismo: chiarimenti applicativi dopo la legge di stabilità 2015
Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo: modifiche della legge di stabilità 2015
La circolare fornisce le istruzioni applicative delle integrazioni apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Le novità riguardano tre ambiti: l’estensione del beneficio dell’aumento figurativo di anzianità ai familiari dell’invalido, il diritto immediato alla pensione diretta per gli invalidi con grado pari o superiore all’80%, e la rideterminazione più favorevole di pensione, TFR e TFS per una specifica platea di dipendenti privati e loro eredi.
Quadro normativo di riferimento
La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 163, 164 e 165, interviene sugli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 206/2004. La circolare richiama la condivisione delle indicazioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e precisa che le nuove disposizioni devono essere applicate secondo i criteri già illustrati in precedenti atti dell’INPS e dell’INPDAP, per quanto compatibili.
Aumento figurativo di 10 anni in favore di coniuge e figli dell’invalido
Il comma 164 introduce nell’art. 3 della legge n. 206/2004 il comma 1-ter, secondo cui i benefici del comma 1 spettano anche al coniuge e ai figli dell’invalido, pur se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati dopo l’evento terroristico. La circolare chiarisce che il beneficio consiste nell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità utile per la pensione, il TFR e il TFS, già previsto per le vittime con invalidità permanente causata da atti di terrorismo o stragi di tale matrice.
La platea dei beneficiari, in base alle regole già consolidate, comprende:
- i figli esistenti al momento dell’evento;
- i figli nati entro i 300 giorni successivi all’evento;
- il coniuge al momento dell’evento;
- il coniuge divorziato se il divorzio interviene dopo l’evento;
- in mancanza di coniuge e figli, i genitori.
La nuova estensione operata dal comma 1-ter si applica su domanda dell’interessato, purché il beneficio non sia già stato attribuito ai genitori della vittima. Resta infatti ferma la clausola di esclusione espressa: se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli sono esclusi. La circolare precisa inoltre che l’aumento di dieci anni è riconoscibile anche se i nuovi destinatari risultano già titolari di pensione o abbiano già percepito TFR o TFS.
Per quanto riguarda gli effetti economici, la decorrenza è fissata:
- dal 1° febbraio 2015;
- dal 2 gennaio 2015 per le gestioni previdenziali con decorrenza inframensile.
Sul piano istruttorio, l’interessato deve allegare alla domanda un’autocertificazione contenente i dati, i requisiti e gli elementi necessari per l’acquisizione delle informazioni utili a qualificare lo status del richiedente. La circolare ricorda infine che, dopo la soppressione del limite massimo di 40 anni di contribuzione valorizzabile, l’aumento figurativo di 10 anni è riconosciuto ai fini pensionistici solo entro il raggiungimento del requisito minimo per la pensione anticipata.
Diritto immediato alla pensione diretta per invalidità pari o superiore all’80%
Il comma 165 modifica l’art. 4, comma 2, della legge n. 206/2004 stabilendo che, ai fini del diritto immediato alla pensione diretta, è irrilevante che la posizione assicurativa obbligatoria sia stata aperta al momento dell’evento terroristico oppure successivamente. Viene quindi esclusa ogni opponibilità di termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio.
La circolare chiarisce che il diritto spetta anche a coloro che si siano assicurati dopo l’evento, purché sussista un rapporto di lavoro, anche discontinuo o occasionale, con conseguente apertura di posizione assicurativa. Il beneficio continua a riguardare i soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo o stragi di tale matrice.
Per la quantificazione della pensione, l’Istituto si attiene alle voci retributive assoggettate a contribuzione secondo le istruzioni già fornite nelle circolari richiamate. In caso di successivi contratti di lavoro, si considera la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente la domanda di accesso al beneficio; se vi sono contratti concomitanti, vale la retribuzione più favorevole. La circolare richiama inoltre l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i soli soggetti che rientrano integralmente nel sistema contributivo.
Gli effetti della disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015. Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria:
- gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015;
- gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione è successiva al 2 gennaio 2015.
Le sedi devono riesaminare, su istanza degli interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione già adottati. La circolare precisa inoltre che il beneficio si riferisce al trattamento pensionistico principale, senza riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione, per i quali si applicano le regole generali dell’art. 7 della legge n. 155/1981.
Incremento di pensione e di TFR/TFS per le domande presentate entro il 30 novembre 2007
Il comma 163 introduce nell’art. 2 della legge n. 206/2004 il comma 1-bis, relativo agli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti, nonché al trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge. La disposizione riguarda i soli dipendenti privati invalidi e i loro eredi aventi diritto alla reversibilità che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007.
Per tale platea, in luogo dell’incremento del 7,5% introdotto dalla disciplina previgente, si deve applicare il criterio più favorevole tra:
- l’incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile o utile;
- la differenza percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all’atto del pensionamento.
La circolare precisa che per “dipendenti privati” deve intendersi il settore privato in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente dalla gestione previdenziale di iscrizione. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, anche i dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni già iscritti a regimi esclusivi; ne restano esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007. Sono inoltre destinatari della norma gli eredi aventi diritto alla reversibilità che abbiano presentato domanda entro la stessa data.
Criterio di calcolo più favorevole e limiti contrattuali
La circolare spiega che la percentuale di incremento va determinata rapportando la differenza tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella posseduta all’atto del pensionamento alla retribuzione di partenza, secondo la formula indicata nel testo. Viene riportato un esempio numerico e si precisa che la percentuale deve essere arrotondata alla terza cifra significativa.
Il riferimento alla “qualifica superiore” deve essere letto entro i limiti del medesimo contratto collettivo di categoria. Non può quindi essere considerata una qualifica appartenente a un diverso contratto collettivo, anche se riferita a figure professionali sovraordinate. In altri termini, per un quadro non è possibile confrontarsi con la retribuzione di un dirigente se quest’ultimo è disciplinato da un diverso contratto collettivo; in tal caso resta applicabile l’incremento del 7,5%.
Per accelerare le liquidazioni, gli interessati devono produrre, se non già disponibili presso le sedi, copia dei contratti collettivi di riferimento. Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, la retribuzione relativa alla qualifica superiore deve essere certificata dagli ex datori di lavoro.
Trattamenti di fine rapporto e di fine servizio
Per il TFR, la circolare rinvia a successive istruzioni del Ministero dell’Interno competente. Per i trattamenti di fine servizio, invece, viene chiarito che alcuni lavoratori del settore privato conservano il diritto a TFS propri dei dipendenti pubblici, in relazione a specifici enti già pubblici poi trasformati in soggetti di diritto privato, come Anas, Cassa depositi e prestiti, Enav e le Ipab depubblicizzate.
In tali casi, gli enti che hanno mantenuto l’iscrizione all’ex Enpas o all’ex Inadel ai fini del TFS devono trasmettere alla sede INPS competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità ordinarie. Sarà quindi la sede a determinare e porre in pagamento la prestazione più favorevole tra quella calcolata con l’incremento del 7,5% e quella calcolata sulla differenza percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita e quella della qualifica immediatamente superiore.
Il diritto all’eventuale riliquidazione del TFS si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, quindi al 1° gennaio 2020, in applicazione dell’art. 2948, n. 5, c.c. e dell’art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973.
Limiti finanziari e richiami procedurali
L’attribuzione dei benefici è riconosciuta nei limiti dello stanziamento complessivo previsto dalla legge di bilancio, sommato a quanto già previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 206/2004. La contabilizzazione dei costi deve avvenire secondo le quantificazioni degli oneri individuate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015.
Per le modalità di attribuzione e per la documentazione sostitutiva la circolare richiama la precedente circolare INPS n. 47/2012, oltre alle circolari INPS e INPDAP già citate per i singoli istituti. In particolare, le sedi devono utilizzare tali riferimenti per gli aspetti compatibili con le nuove istruzioni contenute nel provvedimento.
Punti principali
Aumento figurativo di 10 anni per coniuge e figli
Il beneficio dell’aumento figurativo di 10 anni, già previsto per l’invalido, viene esteso al coniuge e ai figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati dopo l’evento terroristico. Restano esclusi i casi in cui il beneficio sia già stato attribuito ai genitori, mentre se il matrimonio dell’invalido sopravviene dopo l’attribuzione ai genitori il coniuge e i figli sono esclusi. Il beneficio decorre dal 1° febbraio 2015, o dal 2 gennaio 2015 per le gestioni con decorrenza inframensile, e deve essere richiesto con autocertificazione allegata alla domanda. L’incremento è riconosciuto ai fini pensionistici entro il limite del requisito minimo per la pensione anticipata.
Pensione diretta immediata per invalidità pari o superiore all’80%
La modifica all’art. 4, comma 2, precisa che il diritto immediato alla pensione diretta spetta anche se la posizione assicurativa obbligatoria è stata aperta successivamente all’evento terroristico. Non rilevano termini, prescrizioni o decadenze sulla titolarità della posizione e del beneficio, purché sussista un rapporto di lavoro, anche discontinuo o occasionale. Gli effetti decorrono dal 1° febbraio 2015; per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’AGO, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 e quelli economici dal giorno successivo alla cessazione del rapporto se avvenuta dopo tale data. La circolare richiama inoltre i criteri di calcolo della pensione, il riesame delle reiezioni e la disciplina dei supplementi solo sul trattamento principale.
Incremento di pensione, TFR e TFS per domande presentate entro il 30 novembre 2007
Per i soli dipendenti privati invalidi e per i loro eredi titolari di reversibilità che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, il beneficio si calcola prendendo la differenza percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella posseduta al pensionamento, se più favorevole rispetto all’incremento del 7,5%. Va considerato il contratto collettivo del medesimo settore, senza estendere il raffronto a qualifiche di diversi contratti collettivi. Per l’applicazione sono richiesti contratti collettivi e, per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, la certificazione della retribuzione da parte degli ex datori di lavoro. La prescrizione per i ratei arretrati decorre dal 1° gennaio 2015; per il TFS la riliquidazione si prescrive al 1° gennaio 2020.
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