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Circolare

Circolare numero 143 del 30-07-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190/2014 sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Alla luce dell'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 65/2015, convertito dalla legge n. 109/2015, sono destinatari del beneficio i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, non erano titolari di un trattamento pensionistico diretto. Di conseguenza, le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione rigettate per una diversa lettura della norma devono essere riesaminate.

Benefici previdenziali per esposizione all'amianto: interpretazione autentica dei destinatari del beneficio

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto: chiarimento sui destinatari

La circolare interviene per precisare l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto. Il chiarimento si rende necessario alla luce dell'interpretazione autentica introdotta successivamente dal legislatore.

Quadro normativo di riferimento

La norma originaria stabilisce che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1º gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni INAIL rilasciate per ottenere i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Le istruzioni applicative erano già state fornite con la circolare n. 51 del 26 febbraio 2015.

Interpretazione autentica del termine "lavoratori attualmente in servizio"

L'articolo 1 della legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, ha inserito l'articolo 5-bis, rubricato "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Tale disposizione chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190/2014, per "lavoratori attualmente in servizio" devono intendersi i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

Soggetti destinatari del beneficio

Alla luce di questa interpretazione autentica, sono destinatari del beneficio per lavoro svolto con esposizione all'amianto i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, non erano titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La circolare delimita quindi l'ambito dei potenziali beneficiari in base alla situazione pensionistica esistente alla data di entrata in vigore della legge, escludendo i soggetti già pensionati in via diretta.

Riesame delle domande respinte

Le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma devono essere riesaminate. Il riesame va effettuato tenendo conto del chiarimento fornito dal legislatore con la disposizione di interpretazione autentica richiamata nella circolare.

In sintesi, il documento non introduce nuovi requisiti o importi, ma precisa in modo vincolante chi possa accedere al beneficio e impone la rivalutazione delle istanze precedentemente rigettate per interpretazione non conforme.

Punti principali

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama l'articolo 1, comma 112, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori attualmente in servizio, che non si tenga conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni INAIL relative ai benefici per esposizione all'amianto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato con sentenza definitiva. Viene inoltre richiamata la circolare n. 51 del 26 febbraio 2015, che aveva già fornito le prime istruzioni applicative.

Interpretazione autentica dei "lavoratori attualmente in servizio"

La legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, ha introdotto l'articolo 5-bis, qualificato come interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190/2014. Tale disposizione chiarisce che per "lavoratori attualmente in servizio" devono intendersi i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

Soggetti destinatari del beneficio

In base al chiarimento legislativo, il beneficio previdenziale per lavoro svolto con esposizione all'amianto spetta ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, non erano titolari di un trattamento pensionistico diretto. La nozione di destinatari del beneficio viene quindi circoscritta a tale categoria, escludendo chi già percepiva una pensione diretta alla medesima data.

Riesame delle domande respinte

Le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte perché valutate secondo un'interpretazione diversa della norma devono essere riesaminate alla luce della disciplina di interpretazione autentica sopra richiamata. La circolare, quindi, impone di riconsiderare i dinieghi non coerenti con il nuovo chiarimento normativo.

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