Sentenza del 08/11/2016 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento I.C.I. n. 6660. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 150,00.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento I.C.I. n. 6660 relativo all'anno 2002, deducendo, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'atto per violazione degli articoli 7, 16 e 17 della legge n. 212/2000 e dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 32/2001. In secondo luogo, ha contestato la valutazione commerciale attribuita dal Comune al terreno oggetto dell'accertamento. La Commissione ha respinto il primo motivo, ritenendo l'avviso sufficientemente motivato, ma ha accolto il secondo: il Comune aveva determinato il valore del terreno applicando retroattivamente i valori stabiliti da una delibera della Giunta Comunale dell'8 gennaio 2004, senza però produrre tale delibera in giudizio, impedendo così al giudice di verificare la correttezza della valutazione.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, articoli 7, 16 e 17
Le disposizioni sono state invocate dal contribuente per contestare il difetto di motivazione dell'avviso. Il giudice ha tuttavia ritenuto che l'atto indicassse in modo sufficientemente chiaro la pretesa tributaria e i relativi presupposti di fatto e di diritto.
D.Lgs. n. 32/2001, articolo 8
La norma è stata richiamata dal contribuente nell'ambito della censura relativa alla motivazione dell'avviso, censura che non è stata accolta perché l'atto è stato ritenuto adeguatamente motivato.
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 34
La controversia è stata discussa in pubblica udienza secondo le modalità previste dal processo tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, articolo 15
In applicazione del principio della soccombenza, il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio.
Delibera della Giunta Comunale dell'8 gennaio 2004
La delibera stabiliva i valori utilizzati dall'Amministrazione per la valutazione del terreno, ma non essendo stata prodotta in giudizio, il giudice non ha potuto verificare la legittimità e la correttezza dell'accertamento fondato su tali valori.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può superare la censura di difetto di motivazione se indica chiaramente la pretesa tributaria e i presupposti di fatto e di diritto, anche se il contribuente contesta il merito della valutazione.
- Quando il contribuente contesta in modo specifico il valore attribuito a un bene, l'Amministrazione deve dimostrare e produrre gli atti, le delibere e i criteri concreti sui quali si fonda la valutazione.
- L'assenza in giudizio della delibera comunale utilizzata per determinare il valore imponibile può impedire al giudice di verificare il fondamento dell'accertamento e comportare l'annullamento dell'atto.
- I valori deliberati dal Comune in un momento successivo a quello dell'imposta non possono essere utilizzati automaticamente per accertare annualità precedenti senza una adeguata dimostrazione della loro applicabilità e attendibilità.
- La mancata costituzione dell'ente impositore non determina automaticamente la vittoria del contribuente, ma può lasciar prive di prova le contestazioni dell'Amministrazione, soprattutto quando essa deve documentare i criteri e gli atti posti a base dell'accertamento.
- In caso di annullamento dell'accertamento per carenza probatoria dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'ente secondo il principio della soccombenza.
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