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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12817 n. 31949 del 28/04/2026

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY-ALFIN/NEWCO ITALIANA-NEWCO SVIZZERA

AGCMC12817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM esamina un’operazione unitaria tra Marriott e Alfin/Lefay, consistente nell’acquisizione reciproca del 50% di due newco: Lefay Management S.r.l. in Italia e Swiss NewCo in Svizzera, entrambe destinate alla gestione del business Lefay. L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, rileva la soglia di notifica ex art. 16 e conclude che l’operazione non ostacola in modo significativo la concorrenza nei mercati interessati, disponendo il non avvio dell’istruttoria. Le clausole di non concorrenza sono considerate accessorie solo nei limiti di durata e ambito geografico indicati.

International Hotel Licensing Company/Alfin – acquisizione congiunta del 50% di due newco (italiana e svizzera) con esito di non avvio istruttoria

International Hotel Licensing Company/Alfin – acquisizione congiunta di Lefay Management S.r.l. e Swiss NewCo

L’operazione riguarda un accordo unitario tra Marriott e il gruppo Lefay/Alfin per il trasferimento reciproco del 50% di due società veicolo: Lefay Management S.r.l., destinata a gestire il business Lefay in Italia, e Swiss NewCo, destinata all’espansione del marchio all’estero. L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione con controllo congiunto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, comma 1, e conclude per il non avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4.

Parti e assetto societario

International Hotel Licensing Company S.àr.l. è interamente controllata indirettamente da Marriott International Inc., gruppo alberghiero internazionale attivo nella gestione, licenza e franchising di strutture ricettive sotto molteplici marchi. Il gruppo Marriott realizza un fatturato mondiale di almeno [40-50] miliardi di euro, con [2-3] miliardi nell’Unione europea e [595-700] milioni in Italia nel 2025.

Alfin S.r.l. è una holding non operativa italiana a capo del gruppo Lefay, attivo nel segmento della luxury wellness hospitality. Lefay gestisce due resort di proprietà, a Gargnano (Lago di Garda) e a Pinzolo (Dolomiti), e ha in sviluppo ulteriori resort a Montalcino e Carovigno. Nel 2024 il gruppo ha realizzato in Italia un fatturato complessivo pari a [36-100] milioni di euro.

Lefay Management S.r.l. sarà costituita mediante scissione parziale proporzionale di Lefay Resorts S.r.l. e assumerà le funzioni di gestione, sviluppo e coordinamento operativo dei resort italiani, nonché la titolarità del marchio Lefay e dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Swiss NewCo sarà costituita dal gruppo Marriott per svolgere su base duratura il business ricettivo a marchio Lefay fuori dall’Italia.

Natura dell’operazione e controllo congiunto

L’operazione è unitaria e inscindibile: è basata su un unico accordo quadro di compravendita di quote, e nessuno dei due trasferimenti di partecipazioni è destinato a perfezionarsi senza l’altro. In LM il consiglio di amministrazione sarà composto da un amministratore designato da Marriott e uno designato da Alfin, mentre le decisioni strategiche richiederanno il consenso di entrambi. In SN il consiglio avrà tre amministratori di nomina Marriott e tre di nomina Alfin; il quorum richiederà almeno quattro presenti e le decisioni più rilevanti dovranno ottenere il voto favorevole di almeno un amministratore per ciascuna Parte. Tali regole configurano controllo congiunto in entrambe le newco.

Clausole di non concorrenza

L’operazione include clausole di non concorrenza a carico del gruppo Lefay. L’AGCM le considera accessorie solo nei limiti in cui sono strettamente connesse e necessarie alla concentrazione: durata limitata al periodo in cui Lefay mantiene la partecipazione nelle due newco più un anno successivo, e ambito geografico non eccedente i territori in cui opererà la newco svizzera. Poiché i Paesi esteri di operatività di SN non sono ancora noti, l’Autorità segnala che la portata geografica delle pattuizioni, così come formulata, è di fatto indeterminata e potrà essere valutata autonomamente se eccederà i limiti indicati.

Qualificazione ai sensi della normativa italiana ed europea

L’AGCM ricostruisce l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto determina l’acquisizione del controllo congiunto di due imprese in modo interconnesso. L’operazione non ricade nell’ambito del Regolamento (CE) n. 139/2004, non essendo soddisfatte le condizioni dell’art. 1, ma è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990 in ragione delle soglie di fatturato nazionale superate dalle imprese interessate.

Mercati interessati

Il settore interessato è quello dell’attività alberghiera e ricettiva, con attenzione al segmento degli hotel di fascia alta, inclusi hotel a 4 e 5 stelle, e al più specifico segmento della luxury wellness hospitality. L’Autorità richiama i criteri tradizionali di segmentazione dei mercati alberghieri in base a tipologia, dimensioni, servizi, localizzazione e prezzo, sottolineando che la sostituibilità per il consumatore è limitata a strutture simili.

Sotto il profilo geografico, il mercato è normalmente circoscritto a dimensioni comunali o, al più, a località limitrofe ben collegate, poiché il consumatore tende a scegliere strutture vicine alla destinazione prescelta. Nel caso esaminato, tuttavia, la delimitazione puntuale non viene approfondita, poiché l’operazione non pone criticità concorrenziali rilevanti.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’AGCM concentra l’analisi sui resort Lefay già operativi nei comuni di Pinzolo e Gargnano e nelle rispettive aree limitrofe ben collegate. Marriott non è presente con proprie strutture ricettive in tali ambiti. Le quote di mercato attribuite ai resort Lefay nel 2025, misurate in numero di stanze, risultano pari a [1-5%] a Pinzolo e [10-15%] a Gargnano. In entrambi i casi operano numerosi concorrenti.

Quanto a Gargnano, l’Autorità precisa che tre strutture con marchio Homes & Villas by Bonvoy non sono rilevanti come presenza concorrenziale di Marriott, poiché si tratta di un’affiliazione meramente di marketing con strutture indipendenti, non di proprietà, non gestite e non in franchising, sulle quali Marriott non esercita controllo sostanziale. Analoga osservazione è svolta per i futuri progetti di resort Lefay a Montalcino e Carovigno, ove non risultano sovrapposizioni con strutture Marriott e sono presenti diversi operatori concorrenti.

Alla luce di tali elementi, l’Autorità esclude che l’operazione sia idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva o a costituire o rafforzare una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990.

Esito del procedimento

L’AGCM delibera di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990. Le conclusioni vengono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

Marriott, tramite International Hotel Licensing Company S.àr.l., acquisisce il 50% di Lefay Management S.r.l., newco italiana che sarà costituita dal gruppo Lefay e incaricata della gestione, sviluppo e coordinamento operativo dei resort Lefay in Italia, inclusa la titolarità del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale. Contestualmente, Alfin S.r.l. acquisisce il 50% di Swiss NewCo, newco svizzera costituita dal gruppo Marriott per il business ricettivo a marchio Lefay fuori dall’Italia. Le due partecipazioni paritetiche comportano controllo congiunto tra Marriott e Alfin in entrambe le società.

Qualificazione giuridica e notificabilità

L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, trattandosi di acquisizione del controllo congiunto di due imprese in modo interconnesso. L’operazione non rientra nell’ambito del Regolamento (CE) n. 139/2004 per mancanza delle condizioni dell’art. 1, ma è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo in Italia supera 595 milioni di euro e almeno due imprese coinvolte superano 36 milioni di euro.

Clausole di non concorrenza

Nel contratto sono previste clausole di non concorrenza a carico del gruppo Lefay. L’AGCM le considera accessorie all’operazione solo se limitate al periodo in cui Lefay detiene il controllo congiunto delle newco e a un ambito geografico non eccedente quello di operatività delle società interessate. Al di fuori di tali limiti, l’Autorità si riserva di valutarle autonomamente.

Mercati interessati e delimitazione

Il settore rilevante è quello alberghiero/ricettivo, con particolare riferimento agli hotel di fascia alta e al segmento luxury wellness hospitality. L’Autorità richiama la tradizionale frammentazione dei mercati alberghieri per tipologia, dimensioni, servizi, localizzazione e prezzo, e osserva che la dimensione geografica è in genere comunale o al più estesa alle località limitrofe ben collegate. Nel caso di specie, tuttavia, lascia aperta la delimitazione esatta perché non necessaria ai fini della valutazione.

Valutazione concorrenziale e quote

L’analisi si concentra sui resort Lefay attivi nei comuni di Pinzolo e Gargnano e nelle aree limitrofe ben collegate. Marriott non risulta presente con proprie strutture in tali ambiti. Le quote attribuibili ai resort Lefay nel 2025 sono pari a [1-5%] a Pinzolo e [10-15%] a Gargnano, in termini di numero di stanze, in mercati caratterizzati dalla presenza di numerosi concorrenti. L’Autorità segnala inoltre che alcune strutture a Gargnano con marchio Marriott (Homes & Villas by Bonvoy) sono indipendenti e non conferiscono a Marriott un controllo sostanziale.

Esito

L’AGCM ritiene che l’operazione non sia idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato alberghieroluxury wellness hospitalityquote di mercatonon avvio istruttoria

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