Provvedimento AGCM C12818 n. 31950 del 28/04/2026
UNES MAXI/RAMI DI AZIENDA DI BORELLO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeUnes Maxi S.p.A. acquisisce il controllo esclusivo di 49 rami di azienda di Borello S.r.l., relativi a punti vendita di distribuzione moderna in provincia di Torino e Asti. L’operazione riguarda i mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di largo consumo tramite superette e supermercati. L’AGCM conclude che non emergono effetti anticoncorrenziali significativi, anche alla luce di quote post-merger contenute e della presenza di concorrenti qualificati, e decide di non avviare l’istruttoria.
Unes Maxi S.p.A./49 rami di azienda Borello S.r.l. – acquisizione del controllo esclusivo – non avvio istruttoria e autorizzazione senza condizioni
Unes Maxi S.p.A./49 rami di azienda Borello S.r.l.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina l’acquisizione, da parte di Unes Maxi S.p.A., del controllo esclusivo di 49 rami di azienda di Borello S.r.l., costituiti da punti vendita della distribuzione moderna a insegna Borello Supermercati e Borello Supermercati cit*. L’operazione è notificata ai sensi della legge n. 287/1990 ed è valutata in fase pre-istruttoria, senza avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4.
Le parti
Unes Maxi S.p.A. opera nella distribuzione moderna e nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e altri beni di largo e generale consumo, con circa 200 punti vendita sia diretti sia in franchising. La società appartiene al Gruppo Finiper, attivo nel medesimo settore anche tramite l’insegna Iper La grande i. Borello S.r.l. è a sua volta attiva nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e beni di largo consumo ed è controllata da persone fisiche.
L’operazione
L’operazione consiste nel trasferimento a Unes Maxi del controllo esclusivo della Target, ossia dei 49 rami di azienda oggetto di cessione. La struttura prevista è articolata in due passaggi: Borello conferisce previamente i rami di azienda in una Newco e Unes Maxi acquisisce successivamente il 100% del capitale di tale società.
Qualificazione giuridica e profili di notifica
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto idonea a determinare l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Il provvedimento precisa che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, per cui la fattispecie è soggetta alla disciplina nazionale. Viene inoltre rilevato il superamento delle soglie di fatturato previste dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990: fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate superiore a 595 milioni di euro e fatturato nazionale di almeno due imprese interessate superiore a 36 milioni di euro.
Restrizioni accessorie: patto di non concorrenza
È previsto un patto di non concorrenza in capo a Borello e alle persone fisiche controllanti, con durata di [omissis] anni e ambito territoriale esteso alla Repubblica Italiana, alla Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino. Le parti si obbligano a non svolgere attività concorrenti con Unes Maxi e la Target. L’Autorità ritiene che tale clausola possa essere considerata accessoria e necessaria alla realizzazione dell’operazione solo se ricondotta ai limiti indicati nel provvedimento: durata di due anni, limitazione alle specifiche aree geografiche in cui opera l’impresa acquisita e possibilità per il venditore di detenere azioni esclusivamente a fini di investimento finanziario.
Mercati rilevanti del prodotto e geografici
L’operazione riguarda i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nella GDO. L’Autorità richiama la classificazione in ipermercati, supermercati, superette e discount, e ribadisce l’approccio già adottato in precedenti casi, includendo i discount nei mercati delle tipologie dimensionalmente corrispondenti. Vengono così definiti tre mercati merceologici distinti:
- M01: mercato delle superette, comprensivo di punti vendita tra 100 e 2.499 mq;
- M02: mercato dei supermercati, comprensivo di punti vendita da 100 mq in su;
- M03: mercato degli ipermercati, comprensivo di punti vendita da 400 mq in su.
Sotto il profilo geografico, i mercati sono locali e vengono definiti tramite curve isocrone centrate sui punti vendita target: 10 minuti di guida per le superette e 15 minuti per supermercati e ipermercati. Nel caso concreto, la Target opera con 26 superette e 23 supermercati nelle province di Torino e Asti, sicché i mercati effettivamente rilevanti sono quelli delle superette e dei supermercati.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’AGCM osserva che l’operazione genera sovrapposizioni orizzontali in sedici isocrone, nelle quali le quote di mercato della Target e di Unes Maxi si sommano. Dalla tabella richiamata nel provvedimento emerge che, in ciascun caso, la quota congiunta post-merger resta contenuta e comunque inferiore al 15-20%. L’Autorità sottolinea inoltre che nei medesimi mercati locali sono presenti numerosi operatori concorrenti di rilievo, alcuni dei quali con quote pari o superiori a quelle dell’entità risultante dall’operazione. Su tali basi esclude il rischio di preoccupazioni concorrenziali e ritiene che non vi sia né un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva né la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Esito del procedimento
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Pertanto delibera di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990, con comunicazione dell’esito alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
Unes Maxi S.p.A., attiva nella distribuzione moderna con circa 200 punti vendita e controllata dal Gruppo Finiper, acquisisce il controllo esclusivo di 49 rami di azienda di Borello S.r.l., anch’essa attiva nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e beni di largo consumo. I rami ceduti corrispondono a 49 punti vendita a insegna Borello Supermercati e Borello Supermercati cit*, ubicati in prevalenza in provincia di Torino e in parte in provincia di Asti.
Qualificazione giuridica e soglie di notifica
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, poiché finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004; pertanto l’operazione rientra nel controllo nazionale ed è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie di fatturato indicate nel provvedimento.
Mercati interessati e delimitazione geografica
L’AGCM individua come mercati rilevanti quelli della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nella GDO. In particolare, richiama la distinzione tra ipermercati, supermercati, superette e discount e applica i criteri già seguiti nei precedenti provvedimenti: mercati locali basati su isocrone di 10 minuti di guida per le superette e di 15 minuti per supermercati e ipermercati. Nel caso concreto, i punti vendita target operano in formato superette e supermercato, con conseguente rilievo dei mercati delle superette e dei supermercati.
Valutazione concorrenziale
L’operazione genera sovrapposizioni orizzontali in sedici isocrone, ma le quote congiunte risultano sempre contenute, con livelli post-merger inferiori al 15-20%. L’Autorità osserva inoltre la presenza, nei medesimi mercati locali, di numerosi punti vendita di gruppi concorrenti rilevanti, molti dei quali con quote pari o superiori a quelle dell’entità risultante dall’operazione. Sulla base di tali elementi, l’operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza né a costituire o rafforzare una posizione dominante.
Patto di non concorrenza
Il provvedimento valuta anche il patto di non concorrenza a carico di Borello e delle persone fisiche controllanti. L’AGCM ritiene che esso possa essere considerato restrizione direttamente connessa e necessaria all’operazione solo se limitato a due anni, circoscritto alle aree geografiche in cui opera l’impresa acquisita e senza impedire al venditore di detenere partecipazioni a fini di mero investimento finanziario. Per eventuali clausole eccedenti tali limiti, l’Autorità si riserva di valutarne la portata ove ne ricorrano i presupposti.
Esito
L’AGCM, ritenendo che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.
Come è indicizzato
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