Cassazione Penale, Sentenza n. 18758/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 6/04/2019-6/10/2019; il ricorrente contestava la valutazione del rapporto disciplinare del 10/09/2019 (rinvenimento di sette litri di birra), sostenendo che si trattava di consumo in socialità autorizzato dalla direzione e non di accumulo vietato dall'art. 14 DPR n.230/2000, e denunciava nullità per violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 14, comma 3, DPR n.230/2000
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte impongono un riesame di fatto degli addebiti disciplinari e del rapporto, materia non devolvibile in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato l'ammonizione come segno di mancata adesione al programma di rieducazione e ha osservato che non sono state indicate circostanze positive nel semestre da far prevalere sull'infrazione rilevata. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento Penitenziario
Richiama i requisiti per misure premiali e valutazione della condotta del detenuto; la Corte ne interpreta l'applicazione nel senso che, per la liberazione anticipata, non è sufficiente la mera buona condotta formale ma è necessaria una partecipazione effettiva all'opera di rieducazione
art. 14, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000
Norma che vieta l'accumulo di generi e beni non consentiti; la questione circa la natura dell'illecito (accumulo vs consumo in socialità) è questione di fatto che va valutata nel giudizio di merito e non in sede di legittimità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento alle condizioni per l'esonero dal pagamento delle spese o somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'esonero nel caso di specie, disponendo il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso il riesame dei fatti e delle prove: le valutazioni discrezionali sui rapporti disciplinari e sulla loro incidenza sul diritto ai benefici sono di merito e non impugnabili per motivi di fatto
- Per la liberazione anticipata la giurisprudenza richiede non solo buona condotta, ma una partecipazione attiva al percorso rieducativo; singole infrazioni disciplinari possono però essere compensate da un comportamento positivo continuativo nel semestre, se provato
- La contestazione della qualificazione di un fatto disciplinare (es. accumulo vs consumo autorizzato) deve essere svolta e provata nelle sedi di merito: in sede di legittimità può essere censurata solo la motivazione manifestamente illogica o l'erronea applicazione del diritto
- Quando si contesta un provvedimento disciplinare che incide su benefici detentivi, è importante documentare elementi positivi e circostanze attenuanti nel fascicolo di merito affinché siano presi in considerazione nel giudizio complessivo
- Le doglianze di natura procedurale o di violazione normativa formale (es. mancata applicazione di una norma concreta) possono essere valutate in sede di legittimità se sono provate e configurano una violazione di diritto, non una diversa interpretazione dei fatti
- Se si deduce che un comportamento era autorizzato dalla direzione dell'istituto (es. consumo collettivo), occorre produrre documentazione o testimonianze nelle sedi inferiori per evitare che la valutazione resti insindacabile in Cassazione
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