Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42691/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la non esecuzione in Italia della sentenza penale rumena del Tribunale di Maramures del 22/03/2012, sostenendo che la decisione riconosciuta conteneva due condanne: traffico illecito di esseri umani (pena anni 10) e guida senza patente (pena anni 3). Ha dedotto che il reato di guida senza patente non sussiste come illecito nel diritto italiano (o è configurato diversamente) e quindi la parte di pena corrispondente doveva essere esclusa dall'esecuzione in Italia; ha altresì contestato che la sentenza piena non fosse stata acquisita in sede di riconoscimento e che tale omissione avesse leso il diritto di difesa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile l'incidente di esecuzione perché le questioni relative al merito del riconoscimento della sentenza penale straniera (compresa la verifica della doppia incriminabilità e l'interpretazione del contenuto della sentenza rumena) dovevano essere proposte in sede di impugnazione avverso la sentenza di riconoscimento, ormai definitiva. Inoltre, dall'esame della decisione straniera (e della motivazione della Corte di appello che ha pronunciato il riconoscimento del 29/03/2022) è risultato che la pena di anni dieci era riferita esclusivamente al reato di traffico illecito di esseri umani e non risultava che la pena fosse aumentata o composta anche in considerazione della guida senza patente. Conseguentemente è stata confermata l'esecuzione della pena residua in Italia e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'incidente di esecuzione e alla impugnabilità degli atti di riconoscimento; usato dalla difesa per sostenere la possibilità di revocare per fatto non costituente reato.

  • art. 735 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre la revoca della sentenza per fatto non costituente reato; la Corte ha ritenuto che tale rilievo dovesse essere sollevato nel giudizio di riconoscimento e non in sede esecutiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro di tutela del diritto di difesa evocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il rimedio adeguato fosse l'impugnazione della sentenza di riconoscimento.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come garanzia di equo processo invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione procedurale tale da giustificare l'accoglimento dell'incidente esecutivo.

  • artt. 730 e ss. cod. proc. pen.

    Queste norme regolano il giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere; la Corte ha affermato che le questioni attinenti al merito di tale giudizio non sono deducibili in incidente di esecuzione.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma citata in giurisprudenza richiamata a proposito dei limiti dell'istanza esecutiva e dell'inammissibilità di dedurre nel procedimento esecutivo questioni già esaminate nel riconoscimento.

  • art. 18, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69

    Norma richiamata relativa alla consegna del condannato allo Stato richiedente; la Corte di appello aveva respinto la richiesta di consegna ai sensi di questa disposizione.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Riferimento normativo impiegato dalla Corte del riconoscimento nella motivazione sull'acquisizione degli atti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza posteriore a tale decreto per giustificare la propria metodologia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti all'impugnazione infondata.

  • art. 37, lett. b) codice penale rumeno

    Richiamato nella sentenza rumena per motivare il trattamento della continuazione: la difesa ha sostenuto che con riferimento a tale norma la pena complessiva di anni dieci includeva anche i tre anni per la guida senza patente; la Corte italiana ha comunque interpretato la decisione rumena come riferita esclusivamente al reato più grave.

Massime di principio

  • Le questioni relative al merito del riconoscimento di una sentenza penale straniera (es. doppia incriminabilità, esame del titolo integrale, divergenze sulla imputazione delle pene) devono essere dedotte e impugnate nella fase del giudizio di riconoscimento (artt. 730 e ss. c.p.p.). Non sono rimediabili in sede di incidente di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione è limitato a valutare l'esistenza, la validità e l'efficacia del titolo esecutivo e le modalità di esecuzione; non può rimettere in discussione il merito del riconoscimento già definito con sentenza irrevocabile.
  • Se la sentenza straniera è stata interpretata nel provvedimento di riconoscimento come riferita a un determinato reato e la decisione di riconoscimento è divenuta definitiva, la parte che contesta tale interpretazione deve proporre impugnazione tempestiva contro la sentenza di riconoscimento; l'assenza di impugnazione preclude di sollevare gli stessi profili in sede esecutiva.
  • La presenza in una sentenza straniera di una parte che, nel diritto italiano, non costituisce reato può costituire motivo di non esecuzione o di esclusione di quella parte della pena, ma tale censura deve essere svolta nel giudizio di riconoscimento; successivamente il giudice dell'esecuzione non può riconsiderare il merito già esaminato.
  • In caso di ambiguità sulla composizione della pena nella sentenza straniera, è indispensabile che il giudice del riconoscimento esamini il titolo completo e che la parte sollevi eventuali censure in impugnazione; la documentazione estera completa è cruciale per determinare se la pena è stata calcolata come complessiva o composita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.