Cassazione Penale, Sentenza n. 35104/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di una missiva in arrivo al detenuto. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunziato inosservanza e/o errata applicazione di norme costituzionali e di procedura penale (richiamando tra l'altro l'art. 15 Cost., disposizioni dell'ordinamento penitenziario e varie norme del codice di procedura penale), contestando che il trattenimento fosse giustificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e costituenti mera confutazione delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. La decisione impugnata aveva adeguatamente motivato il trattenimento della corrispondenza con ragioni di ordine e sicurezza, considerata anche la qualità del mittente (persona alla quale era inibito qualsiasi rapporto con detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 15 Cost.
Richiamato dal ricorrente come garanzia della segretezza della corrispondenza; la Corte ha ritenuto che il diritto non sia violato quando il trattenimento è motivato da ragioni concrete di ordine e sicurezza e adeguatamente motivato
art. 18-ter O.P.
Norma dell'ordinamento penitenziario evocata nel ricorso; la valutazione del Tribunale ha ritenuto compatibile il trattenimento con le previsioni dell'ordinamento penitenziario in presenza di esigenze di sicurezza
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme di riferimento nel ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta rispetto alle motivazioni fornite dal giudice di merito
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indicata nel gravame: la Corte ha utilizzato la disciplina delle impugnazioni per valutare l'ammissibilità, con riferimento alla limitazione delle censure manifestamente infondate
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso; dalla decisione risulta che le norme procedurali non sono state ritenute violate in modo tale da giustificare annullamento del provvedimento impugnato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocato nel ricorso; la Corte non ha riconosciuto la violazione normativa invocata e ha confermato la validità delle motivazioni relative alla sicurezza
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando le censure sono manifestamente infondate o costituiscono mera confutazione delle motivazioni del giudice di merito
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza può essere giustificato da concrete ragioni di ordine e sicurezza; è legittimo se il giudice motivi adeguatamente la decisione, anche tenendo conto della qualità del mittente
- Le impugnazioni in Cassazione sono inammissibili quando prospettano motivi manifestamente infondati o si limitano a contestare le valutazioni di merito senza dimostrare errore di diritto o palese illogicità
- La presenza di un mittente al quale è stato inibito il rapporto con detenuti sottoposti a regime differenziato (es. 41-bis) costituisce un elemento rilevante e giustificativo per il trattenimento della corrispondenza
- Chi impugna deve fornire censure di diritto precise e non soltanto una ricostruzione alternativa dei fatti: in difetto, si rischia la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorso abusivo o manifestamente infondato
- Dall'istruttoria di merito deve emergere una motivazione concreta e specifica sulle ragioni di sicurezza; le corti di legittimità giudicano la correttezza giuridica di tale motivazione, non la rivalutazione dei fatti se adeguatamente spiegati
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