Ordinanza n. 566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11723/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire e contro l'ordinanza comunale di riduzione in pristino e demolizione delle opere difformi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 11723/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione. La controversia concerneva il diniego, adottato dal Comune di Tarquinia con nota del 17 maggio 2023, del permesso di costruire richiesto per la parziale demolizione e ricostruzione dei manufatti, la fusione di unità immobiliari e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile sito in via di Porta Castello. Era inoltre contestata l'ordinanza comunale di riduzione in pristino n. 82 del 10 giugno 2024, notificata il 7 agosto 2024, con la quale era stata disposta la demolizione delle opere difformi e il ripristino degli immobili alla situazione risultante dalle planimetrie catastali del 1986, nonché il ripristino del cancello carrabile in conformità alla concessione edilizia n. 105/97. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di appello né le specifiche censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta in appello e ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR Lazio. La misura è stata motivata dalla necessità di evitare il pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati durante la pendenza del giudizio di appello e di mantenere integra la situazione di fatto in vista della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito. L'ordinanza non formula una decisione definitiva sulla legittimità del diniego edilizio o dell'ordinanza di ripristino e non esplicita una valutazione analitica del fumus boni iuris. In ragione della complessità della questione, le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il giudice ne applica i presupposti accogliendo l'istanza e sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza può essere disposta quando l'esecuzione dei provvedimenti controversi rischia di arrecare un pregiudizio durante la pendenza del giudizio e occorre mantenere integra la situazione di fatto fino alla trattazione del merito.
- La tutela cautelare può essere concessa anche mediante una valutazione non analitica delle singole censure, quando il giudice ravvisi l'esigenza di preservare l'utilità della decisione di merito e di evitare la compromissione irreversibile della situazione controversa.
- La complessità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 450/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 451/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 452/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →