Cassazione Penale, Sentenza n. 26353/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio di merito riguardava un dipendente comunale che, nell'esercizio delle sue funzioni e in più occasioni, aveva rilasciato certificati anagrafici apponendo la firma dell'ufficiale dell'anagrafe, soggetto diverso e delegato dal Sindaco, pur non essendo egli stesso titolare di analoga delega. Il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ritenendo provato il fatto materiale ma non il dolo, ipotizzando che la sottoscrizione falsa fosse frutto di leggerezza, in ragione del ruolo di affiancamento, supporto e formazione svolto nell'ufficio. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge per erronea esclusione dell'elemento soggettivo, sostenendo che la motivazione fosse solo ipotetica e non ancorata a dati fattuali; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà, poiché il Tribunale aveva affermato la prova delle condotte materiali di falso ma aveva poi escluso senza adeguata base probatoria la sussistenza del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale aveva accertato la materiale sottoscrizione dei certificati con firma altrui da parte dell'imputato, l'assenza di delega in capo allo stesso e quindi l'illegittimità della firma apposta. Tuttavia, ha giudicato illogica e contraddittoria la conclusione secondo cui tale condotta sarebbe stata dovuta a semplice leggerezza: proprio la posizione sovraordinata e la consapevolezza di non essere delegato avrebbero semmai deposto per la coscienza della falsità. Richiamando il principio per cui, per il delitto di falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, è sufficiente il dolo generico inteso come consapevolezza della immutatio veri, ma il dolo non può essere presunto e deve essere rigorosamente provato, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 477 c.p.
fattispecie contestata; il delitto richiede, secondo la Corte, il dolo generico consistente nella consapevolezza della falsità della rappresentazione documentale, senza necessità di animus nocendi o decipiendi
art. 533 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio e alla valutazione della prova dell'elemento soggettivo, che deve essere sorretta da adeguata base probatoria
Massime di principio
- Nel delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto un fine specifico di danno o inganno; è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di attestare o rappresentare un fatto non vero.
- Il dolo del falso non può essere presunto e deve risultare da un accertamento rigoroso fondato sugli elementi di causa; una spiegazione meramente congetturale o non ancorata al compendio istruttorio è insufficiente.
- La semplice leggerezza o negligenza dell'agente esclude il reato di falso, ma tale conclusione deve essere coerente con le concrete circostanze del fatto e non può essere tratta in modo illogico da elementi che, al contrario, depongono per la consapevolezza della falsità.
- Quando il giudice di merito ritiene provata la condotta materiale di falsificazione e l'assenza di potere o delega in capo all'agente, deve motivare in modo specifico e coerente l'eventuale esclusione del dolo; altrimenti la motivazione è viziata per illogicità e contraddittorietà.
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