Sentenza n. 13063/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, scheda di valutazione dei titoli, graduatorie e successivi atti di rideterminazione della graduatoria di un concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non sono stati valutati un incarico di docenza e un incarico di preposto alla sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli per la copertura di 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, dichiarando nella domanda due incarichi di docenza e un incarico di preposto in materia di sicurezza sul lavoro, tutti validati dall’ente matricolare. La Commissione ha valutato soltanto uno degli incarichi di docenza, negando gli ulteriori punteggi con la motivazione che i relativi titoli non risultavano annotati nello stato matricolare. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché sviamento, poiché l’omessa annotazione dipendeva dall’amministrazione; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per disparità di trattamento, violazione della par condicio e contraddittorietà tra atti del procedimento; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell’ordinanza cautelare resa nel corso del giudizio, per non avere l’amministrazione svolto un riesame effettivo e motivato. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, gli atti di rideterminazione e parziale rettifica della graduatoria. Il mancato riconoscimento dei due titoli impediva al ricorrente di raggiungere il punteggio dell’ultimo candidato utilmente collocato; l’attribuzione dei due punteggi, pari complessivamente a 0,8 punti, avrebbe determinato il suo inserimento tra i vincitori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati nella parte relativa alla valutazione dei titoli e ordinando al Ministero dell’Interno di attribuire al ricorrente ulteriori 0,8 punti: 0,4 per l’incarico di docenza conferito il 6 febbraio 2024 e 0,4 per l’incarico di preposto alla sicurezza svolto dal 20 dicembre 2023 al 3 maggio 2024, con le conseguenti determinazioni sulla graduatoria. Il Collegio ha rilevato che il bando costituisce lex specialis e vincola l’amministrazione, ma ha ritenuto illegittimo applicare la clausola relativa all’annotazione dei titoli nello stato matricolare quando il candidato aveva dichiarato i titoli nella domanda e la loro mancata trascrizione era imputabile all’amministrazione. L’aggiornamento dello stato matricolare costituisce, di norma, un obbligo dell’amministrazione; al dipendente può essere imputata, al più, la mancata indicazione del titolo nella domanda. Nel caso concreto, l’omessa annotazione era stata almeno parzialmente corretta dall’ufficio competente, confermando la riferibilità dell’inadempimento all’amministrazione. Quanto all’incarico di docenza, il verbale di riesame non aveva fornito alcuna motivazione sulla mancata valutazione e il successivo verbale non poteva sanare tale omissione, né avrebbe potuto giustificare il diniego sulla base della mancata annotazione matricolare. Il giudice ha attribuito direttamente i punteggi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che non residuasse alcun margine di discrezionalità legittimamente esercitabile dall’amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità impone che la procedura selettiva persegua effettivamente la selezione dei candidati più meritevoli e che i titoli siano valutati secondo criteri coerenti e non discriminatori.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza è richiamato quale parametro della parità di trattamento tra i candidati nella valutazione dei titoli.
art. 1 l. 241/1990
I principi di efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa ostano a che un errore imputabile all’amministrazione nella tenuta dello stato matricolare ricada sul candidato.
art. 3 l. 241/1990
La mancata valutazione di un titolo dichiarato dal candidato deve essere adeguatamente motivata; l’assenza di motivazione rende illegittima la valutazione negativa.
art. 55, comma 3, d.P.R. 3/1957
tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni
La disposizione fonda l’obbligo ordinario dell’amministrazione di aggiornare il foglio matricolare con gli atti e i titoli rilevanti ai fini della progressione e della valutazione professionale.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice può ordinare l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta e attribuire direttamente il punteggio quando, esaurita la discrezionalità amministrativa, non residuano ulteriori valutazioni legittimamente esercitabili.
art. 5, comma 1, categoria a), n. 6 del bando
La previsione del bando contemplava la valutazione degli incarichi di docenza e di preposto alla sicurezza, con attribuzione dei relativi punteggi.
art. 5, comma 8 del bando
La disposizione consentiva al candidato di sollecitare la correzione in autotutela degli errori nella valutazione dei titoli.
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, che deve applicarne le regole secondo il loro significato letterale, nel rispetto dell’affidamento, della parità di trattamento e del principio di autovincolo.
- Quando il candidato abbia dichiarato nella domanda un titolo previsto dal bando e la sua mancata annotazione nello stato matricolare dipenda dall’amministrazione, il titolo non può essere escluso dalla valutazione per il solo fatto della mancata trascrizione, salvo che il bando ponga espressamente l’onere di aggiornamento a carico del dipendente.
- L’amministrazione è ordinariamente tenuta a curare la corretta e tempestiva annotazione nello stato matricolare degli atti e dei titoli suscettibili di valutazione professionale; l’errore dell’ufficio non può tradursi in una penalizzazione del candidato che abbia comunque indicato il titolo nella domanda.
- La mancata valutazione di un titolo dichiarato e astrattamente riconducibile alla previsione del bando deve essere assistita da una motivazione specifica; una motivazione successiva o meramente implicita, fondata sulla mancata annotazione matricolare, non è sufficiente quando tale omissione sia imputabile all’amministrazione.
- Quando l’attività amministrativa abbia già individuato il possesso e la riconducibilità del titolo ai criteri del bando e non residui alcuna discrezionalità valutativa, il giudice può attribuire direttamente il punteggio spettante e ordinare la conseguente rideterminazione della graduatoria.
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