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Sentenza

Sentenza n. 4430/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare: a) del decreto del direttore del Dipartimento Salute n. 52 della Regione Marche – Giunta regionale - del 14 dicembre 2022 “di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 e relativi allegati, ivi incluso il “Documento Istruttorio” e l'Allegato A - Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano; b) della la nota prot. n. 1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P del 14 novembre 2022 avente per oggetto: "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015"; b) della nota recante “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022”, prot. n. 0013906|14/12/2022|R_MARCHE|ARS|ASF|P, del 14 dicembre 2022; c) della email del 13.12.2022 con prot 13779/ASF/ASF/A dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche (non conosciuta); d) della nota recante “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022. ai sensi della Legge 241/1990”, prot. 0000836|12/01/2023|R_MARCHE|ARS|ASF|P del 12 gennaio 2022"; e) ove occorrer possa, della Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019; f) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202302095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di attribuzione alla società della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, con gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando in particolare il decreto della Regione Marche che le attribuiva la quota di ripiano, la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti istruttori e di accesso, le determinazioni delle aziende sanitarie, nonché, ove occorresse, gli atti statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti del payback. Ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, depositata il 12 gennaio 2026, con cui la società ha dichiarato di avere corrisposto la somma ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di non avere interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente possa disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e che, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice non possa procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse a ricorrere. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, secondo la disciplina sopravvenuta, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la disciplina legislativa richiamata quale fondamento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi posti a carico delle aziende fornitrici e le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata, senza che il giudice ne abbia esaminato la legittimità nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; in assenza di repliche o di richieste contrarie delle altre parti, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito d'ufficio né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta disciplina che consenta di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta dell'importo originariamente richiesto può determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio quando il ricorrente dichiari di avere effettuato il versamento e di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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