Sentenza n. 275/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - di 5 sentenze rese dai Tribunali di Livorno, Prato sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 4.309,66.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di cinque sentenze definitive dei Tribunali di Livorno e Prato che condannavano il Ministero al pagamento di spese legali per complessivi euro 4.309,66
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo per l'ottemperanza di cinque sentenze definitive rese dalle sezioni Lavoro e Previdenza dei Tribunali di Livorno e Prato, tutte contenenti condanne del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, con distrazione in suo favore, delle spese di lite per complessivi euro 4.309,66. Le sentenze erano state notificate all'Amministrazione e ne era stata attestata l'inoppugnabilità. Nonostante la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza opporre contestazioni. Il ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione dei titoli esecutivi ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il pagamento integrale delle somme e l'adozione delle misure coercitive e sostitutive necessarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché le cinque sentenze del giudice ordinario erano definitive, non più impugnabili, regolarmente notificate e non eseguite dall'Amministrazione dopo il decorso del termine di centoventi giorni. Ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, trattandosi di titoli omogenei, relativi alla medesima Amministrazione e allo stesso beneficiario, senza pregiudizio per la decisione e anzi in coerenza con l'interesse a evitare la proliferazione non necessaria dei giudizi e dei relativi costi. Ha ordinato all'ufficio ministeriale territorialmente competente di pagare euro 4.309,66 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha imposto una penalità di euro 10 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato e fino all'insediamento del commissario ad acta. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega e termine di ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di sentenze definitive del giudice ordinario, comprese quelle di condanna al pagamento di somme da parte di un'amministrazione pubblica.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice ordinario, l'inoppugnabilità dei titoli deve risultare dalla documentazione prodotta in giudizio, comprese le relative certificazioni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata stabilita una penalità di euro 10 per ogni giorno di ritardo fino all'insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in forza di titoli esecutivi può essere azionato in via di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di sentenze definitive del giudice ordinario che condannano una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, legittima l'azione di ottemperanza in caso di persistente inadempimento.
- È ammissibile il ricorso cumulativo per l'ottemperanza di più titoli esecutivi omogenei quando riguardano la medesima amministrazione e il medesimo beneficiario, presentano contenuto analogo e la trattazione congiunta non crea confusione nella decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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