Cassazione Penale, Sentenza n. 88/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Firenze, della sentenza di condanna del Tribunale di Livorno (rito abbreviato) per i reati di furto in concorso (artt. 81, comma 2; 110; 624‑bis; 56 c.p.) commessi il 5 luglio 2014. Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità/inosservanza di norme processuali per mancata citazione a comparire all'udienza del 4/05/2021 in appello (sostiene che la citazione al domicilio dichiarato in Asti non sarebbe stata effettuata); (2) erronea valutazione degli elementi indiziari da parte dei giudici di merito, con violazione dell'art. 192 c.p.p. perché gli indizi, secondo il ricorrente, difettano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha accertato la regolarità della citazione: il decreto era stato inviato al domicilio di Asti (raccomandata con ricevuta n. 786328789093), ricevuta personalmente dal destinatario in data 13/04/2021 (avviso di ricevimento pervenuto il 27/04/2021) e la pec era stata inviata al difensore; motivo manifestamente infondato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto il motivo generico e non sufficientemente confrontato, punto per punto, con la motivazione delle sentenze di merito, sicché la censura è inammissibile per carenza dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 81, comma 2; 110; 624-bis; 56
Le fattispecie contestate erano furto aggravato in concorso e tentativo (per l'art. 56). L'art.81 comma 2 è richiamato per concorso di persone; l'art.110 per il concorso materiale/ideale di persone.
Codice di procedura penale
Richiama i requisiti degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha ritenuto che la censura sull'interpretazione degli indizi fosse formulata in modo generico e non specificamente confrontata con la motivazione di merito.
Codice di procedura penale
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione e i requisiti di specificità e motivazione delle censure; il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono le censure.
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha valutato l'assenza di elementi che escludessero la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto il pagamento di una somma equitativa.
Massime di principio
- La regolarità della notifica della citazione può essere provata mediante avviso di ricevimento della raccomandata e/o ricevuta PEC: se gli atti dimostrano la ricezione personale, la censura sulla mancata citazione sarà infondata.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con specificità: è necessario confrontare punto per punto le censure con la motivazione della sentenza impugnata, indicando gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la diversa decisione; argomentazioni generiche determinano l'inammissibilità.
- La contestazione della valutazione degli elementi indiziari richiede una critica circostanziata alle argomentazioni dei giudici di merito; non è sufficiente affermare genericamente la carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art.192 c.p.p.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali del ricorso comporta non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese processuali e, potenzialmente, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende quando il giudice ritiene che sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando si impugna una decisione con ricorso per cassazione, è essenziale documentare tempestivamente e concretamente eventuali vizi procedurali (es. mancata notifica) con prove dispositive (A/R, ricevute PEC, dichiarazioni formali), perché la sola deduzione senza supporto documentale sarà probabilmente inefficace.
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