Circolare n. 9 del 9/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come si applicano le regole sul riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società in consolidato fiscale nazionale. Viene distinto il regime ordinario degli articoli 172 e 173 TUIR dalle ipotesi in cui l’operazione avvenga all’interno della tassazione di gruppo: in questi casi, se il consolidato non si interrompe, le limitazioni al riporto operano solo per le perdite maturate prima dell’ingresso nel consolidato, mentre le perdite generate in vigenza dell’opzione restano nella disponibilità della fiscal unit. La circolare precisa inoltre i limiti patrimoniali, i requisiti di vitalità economica e i casi in cui può essere chiesta la disapplicazione della norma antielusiva.
Riporto delle perdite fiscali in fusioni e scissioni tra società aderenti al consolidato fiscale nazionale
Riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione nel consolidato fiscale nazionale
La circolare esamina il coordinamento tra la disciplina ordinaria del riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e il regime del consolidato fiscale nazionale. L’obiettivo è chiarire quando le limitazioni antielusive degli artt. 172, comma 7, e 173, comma 10, TUIR trovano applicazione e quando, invece, le perdite maturate in costanza di tassazione di gruppo restano utilizzabili senza le restrizioni previste per le operazioni tra soggetti “esterni” al consolidato.
Disciplina generale delle fusioni: art. 172, comma 7, TUIR
Per le fusioni, la regola generale prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti, compresa la società incorporante, possano essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante solo entro il limite del rispettivo patrimonio netto, come risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. Il patrimonio netto rilevante deve essere depurato dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori, così da evitare che ricapitalizzazioni recenti consentano un recupero artificioso delle perdite.
A tale limite patrimoniale si aggiunge il requisito della vitalità economica. La società portatrice di perdite deve infatti risultare operativa, sulla base di indicatori quali i ricavi e le spese per prestazioni di lavoro subordinato, al fine di evitare fusioni con società sostanzialmente depotenziate e prive di attività economica effettiva. La circolare ribadisce che i requisiti di vitalità devono permanere fino al momento di efficacia dell’operazione, non solo nel periodo immediatamente precedente, e che i dati vanno ragguagliati ad anno per consentire un confronto omogeneo con la media degli ultimi due esercizi precedenti.
La ratio è antielusiva: impedire che una fusione venga usata per compensare utili con perdite di una società ormai priva di capacità produttiva. In questo quadro, l’Amministrazione può disapplicare la norma solo se il contribuente dimostra che la fusione non è l’epilogo di una manovra elusiva. La circolare richiama inoltre la modifica introdotta dalla legge n. 244/2007, che estende le medesime limitazioni anche agli interessi indeducibili riportabili ai sensi dell’art. 96, comma 4, TUIR.
Disciplina delle scissioni: art. 173, comma 10, TUIR
Per la scissione, l’art. 173, comma 10, TUIR rinvia alla disciplina delle fusioni, con gli opportuni adattamenti. La società scissa, a differenza di quanto accade nella fusione, non subisce una concentrazione soggettiva tale da far emergere un rischio di compensazione intersoggettiva delle perdite con redditi di soggetti diversi: per questo le perdite rimaste in suo carico continuano a essere riportabili secondo le regole ordinarie, senza applicazione della speciale disciplina antielusiva del comma 10.
Diversa è la posizione della società beneficiaria. Se la beneficiaria è preesistente, la scissione può realizzare un’aggregazione di soggetti analoga alla fusione per incorporazione, con possibilità di compensare perdite pregresse e redditi di altro soggetto. In tal caso, la beneficiaria deve applicare le limitazioni del comma 10 sia alle proprie perdite sia a quelle ricevute dalla scissa, utilizzando il proprio patrimonio netto, rettificato dei conferimenti e versamenti dei 24 mesi precedenti, e verificando anche i requisiti di vitalità della società scissa.
Se invece la beneficiaria è costituita contestualmente alla scissione e il suo patrimonio proviene solo dalla scissa, la circolare esclude effetti elusivi: la beneficiaria non deriva dall’unione di organizzazioni diverse, ma dalla divisione di una struttura preesistente in più centri di imputazione. In questo caso il riporto delle perdite trasferite non richiede interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973.
Operazioni straordinarie e consolidato fiscale nazionale
Nel consolidato fiscale nazionale il quadro cambia, perché il regime di tassazione di gruppo consente già l’automatica e integrale compensazione intersoggettiva dei redditi positivi e negativi prodotti dalle società aderenti nel periodo di validità dell’opzione. La circolare sottolinea che, per le operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, non vi è un ulteriore vantaggio in termini di utilizzo delle perdite rispetto a quanto già consentito dal consolidato stesso.
Di conseguenza, le limitazioni di cui agli artt. 172 e 173 TUIR devono essere applicate solo alle perdite “pregresse” rispetto all’ingresso nel consolidato, mentre restano escluse le perdite maturate in costanza di opzione. Questo perché tali perdite appartengono già alla fiscal unit e sono già liberamente compensabili all’interno del gruppo.
La circolare richiama l’art. 118, comma 2, TUIR, secondo cui le perdite fiscali anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Tali perdite, dunque, non si trasferiscono liberamente al consolidato e rimangono soggette alle limitazioni ordinarie. Per contro, le perdite formatesi durante la vigenza dell’opzione confluiscono nel reddito complessivo globale di gruppo e, se la somma algebrica degli imponibili è negativa, determinano una perdita del consolidato riportabile a nuovo.
Fusioni nel consolidato: applicazione delle limitazioni solo alle perdite pregresse
Quando la fusione non interrompe la tassazione di gruppo, la circolare afferma che l’operazione è neutrale rispetto alle perdite prodotte in vigenza del consolidato. Non essendovi fuoriuscita dal perimetro di gruppo, la fusione non consente una compensazione intersoggettiva ulteriore rispetto a quella già prevista dal regime, e quindi le limitazioni dell’art. 172, comma 7, TUIR si applicano soltanto alle perdite anteriori all’ingresso nel consolidato.
In particolare, in ipotesi di fusione per incorporazione di una società non inclusa in una società inclusa nel consolidato, le limitazioni riguardano solo le perdite qualificabili come pregresse ai sensi dell’art. 118, comma 2, TUIR: cioè le perdite realizzate dalla società consolidata o consolidante in esercizi precedenti l’ingresso nella tassazione di gruppo e le perdite della società non inclusa.
Scissioni nel consolidato: perdite della fiscal unit e casi particolari
Le stesse logiche valgono per le scissioni che non interrompono il consolidato. In tali casi, le perdite maturate dalla società scissa in vigenza dell’opzione e già trasferite alla tassazione di gruppo rimangono nella esclusiva disponibilità della fiscal unit e non possono essere ripartite tra società scissa e beneficiaria. La circolare parla di “spersonalizzazione” dei redditi e delle perdite nel consolidato, proprio per sottolineare che tali risultati sono imputati al gruppo e non ai singoli soggetti.
Per le scissioni contemplate dall’art. 11, commi 4 e 6, del decreto attuativo, che non interrompono la tassazione di gruppo, le perdite realizzate in costanza di consolidato non sono soggette all’art. 173, comma 10, TUIR. Restano invece applicabili tutte le limitazioni per le perdite pregresse al consolidato. Nei casi di scissione di cui al comma 5, le limitazioni si applicano alle perdite della beneficiaria consolidata anteriori all’ingresso nel gruppo e alle perdite relative al ramo scisso della società non inclusa.
Controlli e profili antielusivi residui
Pur affermando la neutralità delle operazioni non interruttive del consolidato rispetto alle perdite maturate in costanza di opzione, la circolare precisa che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973, se l’operazione sia stata realizzata strumentalmente alla vigilia della cessazione del consolidato o da soggetti successivamente fuoriusciti dal perimetro di consolidamento, al fine di eludere le limitazioni al riporto delle perdite.
In sintesi, il documento distingue nettamente tra:
- perdite pregresse all’ingresso nel consolidato, sempre soggette alle limitazioni ordinarie;
- perdite maturate in costanza di consolidato, che restano nella disponibilità della fiscal unit e non subiscono ulteriori limitazioni in presenza di fusioni o scissioni non interruttive;
- operazioni potenzialmente abusive, per le quali permane il controllo antielusivo dell’Amministrazione.
La circolare si conclude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sulla corretta applicazione dei principi illustrati.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che hanno optato per il consolidato fiscale nazionale, evidenziando che la normativa sul consolidato non disciplina in modo esaustivo la materia.
Fusione: regola generale dell’art. 172, comma 7, TUIR
Nelle fusioni, le perdite delle società partecipanti, compresa l’incorporante, sono riportabili nei limiti del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., con esclusione dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Il limite patrimoniale serve a evitare recuperi artificiosi delle perdite.
Fusione: requisiti di vitalità economica e contrasto all’elusione
Il riporto è subordinato anche alla permanenza di condizioni di vitalità economica, desunte da ricavi e spese per lavoro subordinato, per verificare che la società in perdita sia effettivamente operativa. La norma mira a evitare fusioni con società prive di capacità produttiva finalizzate a compensare utili e perdite in modo elusivo. È possibile la disapplicazione solo se il contribuente dimostra che l’operazione non è espressione di una manovra elusiva.
Estensione agli interessi indeducibili
L’art. 172, comma 7, TUIR, come modificato dalla legge finanziaria 2008, si applica anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi dell’art. 96, comma 4, TUIR, estendendo a tali interessi le medesime limitazioni previste per le perdite fiscali.
Scissione: rinvio alla disciplina delle fusioni
Per le scissioni, l’art. 173, comma 10, TUIR rinvia alla disciplina dell’art. 172, comma 7, con gli adattamenti necessari. La società scissa mantiene il diritto al riporto delle perdite che restano in suo carico, poiché non si realizza in capo ad essa alcuna concentrazione soggettiva e non sussiste il rischio di compensazione intersoggettiva con redditi altrui.
Scissione: beneficiaria preesistente o nuova costituzione
Se la beneficiaria è preesistente, possono operare le limitazioni antielusive sia sulle perdite proprie della beneficiaria sia su quelle trasferite dalla scissa, applicando il test patrimoniale e i requisiti di vitalità. Se invece la beneficiaria è costituita contestualmente per effetto della scissione e il suo patrimonio deriva solo dalla scissa, il riporto delle perdite trasferite non presenta effetti elusivi e non richiede interpello disapplicativo.
Fusione e scissione nel consolidato fiscale: regola generale
In ambito di consolidato nazionale, il decreto attuativo richiama l’applicazione delle regole dell’art. 172 anche alle fusioni tra consolidate e, ove compatibili, alle scissioni che non modificano la compagine sociale rilevante ai fini del consolidato. In linea generale, quindi, le limitazioni al riporto delle perdite si applicano anche in presenza di operazioni straordinarie nel gruppo.
Perdite maturate in costanza di consolidato
La circolare chiarisce che, se la fusione o la scissione non interrompono la tassazione di gruppo, non vi è spazio per manovre elusive sulle perdite maturate durante il consolidato, perché tali perdite sono già compensabili intersoggettivamente all’interno della fiscal unit. In questi casi le perdite restano nella disponibilità del consolidato e l’operazione è neutrale rispetto al loro utilizzo.
Perdite pregresse all’ingresso nel consolidato
Le limitazioni degli artt. 172 e 173 TUIR restano invece pienamente applicabili alle perdite maturate prima dell’ingresso nel regime di tassazione di gruppo, che possono essere utilizzate solo dalla società che le ha generate ai sensi dell’art. 118, comma 2, TUIR.
Scissioni nel consolidato: casi specifici
Per le scissioni che non interrompono il consolidato, le perdite prodotte in vigenza dell’opzione non sono soggette alle limitazioni dell’art. 173, comma 10, TUIR e non si ripartiscono tra scissa e beneficiaria, perché rimangono nella disponibilità della fiscal unit. Le limitazioni operano solo per le perdite pregresse al consolidato o, nei casi del comma 5 dell’art. 11 del decreto, per le perdite della beneficiaria consolidata anteriori all’ingresso nel gruppo e per quelle relative al ramo scisso della società non inclusa.
Controllo antielusivo dell’Amministrazione
Resta salvo il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973, le operazioni realizzate strumentalmente alla vigilia della cessazione del consolidato o da soggetti che fuoriescono dal perimetro di consolidamento, qualora siano poste in essere per eludere le limitazioni al riporto delle perdite.
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