Sentenza n. 6234/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del decreto del 23.09.2022, notificato il 21.12.2022, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego perché l'Amministrazione avrebbe considerato esclusivamente la sentenza penale irrevocabile di condanna, senza tenere conto dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. e senza valorizzare gli ulteriori elementi concernenti la sua effettiva e complessiva integrazione nella società. Ha inoltre richiamato l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, relativo ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, disposizione riferita all'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 e non alla concessione per naturalizzazione prevista dall'art. 9. Nel merito, ha giudicato legittimo il diniego fondato sulla condanna irrevocabile relativa a un reato commesso nel 2014, quindi nel decennio antecedente la domanda presentata nel 2016. Tale periodo costituisce il periodo di osservazione nel quale il richiedente deve mantenere una condotta irreprensibile e dimostrare l'adeguata assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale. L'estinzione del reato dichiarata nel 2022 non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico come elemento ostativo o comunque sintomatico di inaffidabilità, ai fini del giudizio prognostico sull'inserimento nella comunità nazionale e sull'adesione ai valori dell'ordinamento. In particolare, trattandosi di reati di falso e di uso di atto falso, il fatto è stato ritenuto idoneo a compromettere il rapporto di fiducia con le istituzioni e a indicare una non compiuta integrazione. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione del carattere meramente stilistico delle difese dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
La concessione per naturalizzazione richiede una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del richiedente, della sua condotta nel decennio antecedente alla domanda e della sua integrazione nella comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lettera c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La disposizione riguarda le cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 e non disciplina la concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9.
art. 167 c.p.
L'estinzione del reato non impedisce all'Amministrazione di valutare il fatto storico-reato, commesso nel periodo di osservazione, quale elemento indicativo dell'affidabilità e della personalità del richiedente.
artt. 477 e 482 c.p.
falsità materiale commessa dal privato
I reati di falso possono essere valutati come indice di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni e di non compiuta adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
art. 489 c.p.
L'uso di atto falso può essere considerato elemento sintomatico di scarsa affidabilità del richiedente la cittadinanza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 presuppone una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del richiedente, della sua condotta e della sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- Nel periodo di osservazione costituito dal decennio antecedente alla domanda, una condotta delittuosa accertata con sentenza penale irrevocabile può legittimamente assumere rilievo nel giudizio sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e sulla sua attitudine a rispettare le regole dell'ordinamento.
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non preclude, nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, la valutazione del fatto storico commesso come indice di inaffidabilità o di mancata integrazione.
- I reati di falso e di uso di atto falso, in quanto lesivi del rapporto di fiducia con le istituzioni, possono essere ragionevolmente valutati dall'Amministrazione come elementi sintomatici di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di insufficiente adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
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