Cassazione Penale, Sentenza n. 12186/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 26/11/2021, articolato in cinque motivi. Il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 603, comma 1, c.p.p. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rispetto al teste Calogero Magistro (indicato come mediatore utile a provare la prospettata definitiva perdita del bene sottratto se la vittima si fosse rifiutata di pagare un presunto riscatto). Gli altri quattro motivi (primo, terzo, quarto e quinto) contestavano violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e alla configurabilità della responsabilità per i reati di estorsione contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti e cinque i motivi. Sulla censura relativa all'art. 603 c.p.p. la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'accesso alla rinnovazione dell'istruttoria in appello è condizionato alla valutazione del giudice di merito che deve ritenere di non poter decidere allo stato degli atti e l'assoluta necessità della prova richiesta; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile se correttamente motivata. Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che essi comportassero una rielaborazione delle valutazioni probatorie del merito, sindacato non consentito in sede di legittimità salvo che non sia indicato e dimostrabile un travisamento della prova con specifica indicazione degli elementi omessi o falsamente utilizzati. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione è stata adottata nella camera di consiglio del 14.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 1
L'accesso alla rinnovazione dell'istruttoria in appello è condizionato alla valutazione del giudice di merito che debba ritenere di non poter decidere allo stato degli atti; la rinnovazione è quindi discrezionale e ammessa solo se la prova è ritenuta assolutamente necessaria.
art. 111 Cost.
Va interpretato insieme all'art. 603 c.p.p.: garantisce che il giudice, se la situazione processuale presenta incertezze, possa ammettere prove ritenute decisive e indispensabili per assicurare il diritto a un giusto processo.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione dei giudici del merito: la Suprema Corte verifica l'adeguatezza delle considerazioni adottate dal giudice di merito e può censurare la motivazione solo nei casi di travisamento della prova, che deve essere specificamente indicato nel ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della inammissibilità o rigetto del ricorso: condanna alle spese processuali e, in ragione del grado di colpa, alla sanzione pecuniaria (nel caso, euro 3.000 alla Cassa delle Ammende).
Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che consente l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato, in funzione del grado di colpa del difensore nel determinare l'inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è soggetta a stretta valutazione discrezionale del giudice di merito: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e la prova è assolutamente necessaria.
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio; per ottenere accoglimento di censure sulla motivazione occorre dimostrare il cosiddetto travisamento della prova, indicando in modo specifico le prove ritenute omesse o valutate erroneamente e dimostrando la loro decisività.
- Le doglianze che semplicemente ripropongono le stesse questioni già affrontate e rigettate nel merito, senza confrontarsi in modo puntuale con il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato comporta rischi economici concreti: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, valutata in relazione al grado di colpa del ricorrente/difensore.
- Il difensore che intenda proporre ricorso per cassazione deve curare la specificità delle doglianze (soprattutto quando si contesta la motivazione o l'apprezzamento delle prove) e la conformità ai limiti del sindacato di legittimità dettati dall'art. 606 c.p.p.
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