Sentenza del 14/07/2022 n. 22263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute alla fonte del 15% sui dividendi distribuiti nel 2003 da società italiane partecipate, con la prospettazione di violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e discriminazione rispetto ai fondi italiani che beneficiavano di un regime fiscale più favorevole (esenzione/aliquota sostitutiva del 12,5%). In subordine richiesta di rimborso parziale corrispondente alla differenza tra 15% e 12,5%. Inoltre censura per omessa pronuncia su domanda subordinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della C.T.R. e decidendo nel merito. Ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Germania non esclude automaticamente il controllo di compatibilità con l'art. 63 TFUE e ha affermato che il fondo tedesco, essendo assoggettabile a imposta nel proprio Stato di residenza, doveva essere considerato esente dalla ritenuta italiana sui dividendi alla luce dell'interpretazione conforme necessaria per evitare violazioni del TFUE. Ne è conseguito l'accoglimento della domanda principale: rimborso integrale delle ritenute subite. Le spese di merito sono compensate; la controricorrente è condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63
Divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri; il regime fiscale italiano che impone una ritenuta diversa rispetto al trattamento riservato a fondi nazionali può costituire restrizione/discriminazione idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri.
TFUE, art. 65
Consente agli Stati di operare distinzioni tra contribuenti in situazioni diverse, ma tali misure non devono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate alla libera circolazione dei capitali; eventuali giustificazioni devono essere obiettive e interpretate restrittivamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
Norma nazionale che prevedeva la ritenuta alla fonte sui dividendi a titolo d'imposta (aliquota 27% ratione temporis) soggetta al limite convenzionale; la sua applicazione deve essere valutata alla luce dei vincoli comunitari.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, art. 10
Stabilisce che i dividendi possono essere tassati nello Stato della fonte ma con un limite all'aliquota (15%); la Corte afferma che l'esistenza di una convenzione non impedisce il controllo di compatibilità con il TFUE e che la norma convenzionale va interpretata in buona fede per evitare violazioni dei principi comunitari.
D.Lgs. 12 dicembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4
Prevedeva l'esenzione dall'imposta sostitutiva per organismi di investimento collettivo di diritto italiano sottoscritti esclusivamente da non residenti; la diversità di trattamento tra fondi italiani e fondi esteri è centrale per valutare la discriminazione ai sensi del TFUE.
Legge di ratifica Convenzione Italia-Germania
Rende esecutiva la convenzione in Italia; tuttavia la sua esistenza non assicura automaticamente conformità alla normativa UE, che richiede controllo di compatibilità.
Massime di principio
- La presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude il controllo di compatibilità con le libertà garantite dal TFUE: il giudice nazionale deve verificare che l'applicazione della convenzione non determini una discriminazione contraria alla libera circolazione dei capitali.
- Per ottenere il rimborso della ritenuta sui dividendi non è necessario provare l'effettivo prelievo fiscale nel Paese di residenza; è sufficiente dimostrare che il percettore è soggetto passivo d'imposta in detto Paese (astratta assoggettabilità).
- Nell'analisi della discriminazione va considerato non solo l'effetto diretto sull'entità destinataria della norma (es. il fondo), ma anche gli effetti riflessi sugli investitori finali: un regime che svantaggi fondi esteri rispetto a fondi domestici può essere idoneo a dissuadere investimenti transfrontalieri.
- Le giustificazioni fondate sulla coerenza del sistema fiscale nazionale sono ammesse ma devono essere provate e valutate restrittivamente; non può essere assunta una presunzione di conformità delle norme pattizie agli obblighi comunitari.
- In casi analoghi il giudice può interpretare la norma pattizia in modo conforme (interpretazione adeguatrice) per evitare la violazione del diritto UE e, se necessario, accogliere la domanda di rimborso senza rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando la questione di diritto è risolvibile con gli strumenti interpretativi nazionali e comunitari.
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