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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21542/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare lamentando sei motivi principali: 1) violazione/erronea applicazione dell'art.309, comma 9 c.p.p. per presunta carenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame; 2) vizio di motivazione apparente rispetto alla identificazione dell'indagato (ambiguità sul nome "Tonio" e possibile confusione con altro soggetto); 3) inosservanza della legge in relazione all'art.74 T.U. stupefacenti (insufficienza degli indizi per associazione); 4) illogicità della motivazione circa i gravi indizi di partecipazione all'associazione; 5) illogicità della motivazione relativamente ai reati scopo (capo 42 e capo 46: coltivazione di piantagione e consegna di 2 kg di marijuana); 6) carenza motivazionale in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (tempo intercorso e proporzionalità della misura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: sul punto dell'art.309 c.p.p. ha chiarito che il vizio dedotto non è ascrivibile al provvedimento del Tribunale del riesame nei termini prospettati dalla difesa; quanto all'identificazione del "Toni" ha confermato la congruità della motivazione del Tribunale (soprannome "Toni Caramella", riscontri video e collocazione temporale delle conversazioni); sulla partecipazione al sodalizio (art.74) ha giudicato adeguata e non illogica la valutazione dei convergenti elementi indiziari tratti da intercettazioni, servizi e sequestri, anche alla luce dei principi che ammettono forme atipiche di contributo all'associazione; sui reati scopo (capo 42 e 46) ha ritenuto gli indizi univoci in relazione alle conversazioni intercettate; in punto di esigenze cautelari ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3 c.p.p. (custodia cautelare in carcere salvo elementi contrari) e condiviso la valutazione del Tribunale circa la non superabilità della presunzione, ritenendo il decorso del tempo, da solo, non idoneo a ribaltarla. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.74 (T.U. stupefacenti)

    L'art.74 configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa manifestarsi in forme diverse e che un contributo anche non formale sia idoneo a integrare il reato associativo, se funzionale agli scopi dell'organismo.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.80, comma 2

    Norma richiamata nel capo di imputazione; impatta sulla determinazione delle circostanze aggravanti/quantificazione ma non è stata oggetto di interpretazione autonoma oltre l'inquadramento contestuale.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.73, comma 1

    Riguarda la disciplina delle singole fattispecie di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli indizi circa la coltivazione della piantagione (capo 42) fossero congrui per sostenere il reato scopo.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.73, comma 4

    Riguarda reati relativi ad altre specifiche condotte di traffico; la Corte ha ritenuto congrui gli indizi relativi alla consegna di 2 kg di marijuana (capo 46).

  • Codice di procedura penale - art.309, comma 9

    "l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta..."

    La Corte richiama la disposizione ma precisa che, dopo le modifiche del 2015, il vizio di mancata autonoma valutazione è rilevante soprattutto con riferimento al provvedimento applicativo originario; nel riesame non è sempre sussistente l'obbligo di autonoma valutazione richiesto per l'ordinanza genetica ex art.292, salvo i casi di motivazione assente o meramente apparente.

  • Codice di procedura penale - art.292, comma 2

    Richiamato per distinguere l'obbligo di autonoma valutazione gravante sul giudice che emette la misura inaudita altera parte (art.292) rispetto al Tribunale del riesame.

  • Codice di procedura penale - art.275, comma 3

    "è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"

    La Corte applica la "doppia presunzione" che rende la custodia cautelare in carcere la misura ordinaria per i reati elencati; il decorso del tempo, da solo, non è idoneo a superare la presunzione, che può essere contrastata solo con elementi concreti e significativi.

  • Codice di procedura penale - art.274

    Norma generale sulle misure cautelari; la Corte la contrappone alla speciale presunzione di cui all'art.275, comma 3, sottolineando la prevalenza della speciale norma.

  • Codice di procedura penale - art.606

    Norma sui motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze dedotte dal difensore (lett. b) e e) in relazione a violazione di legge e vizi di motivazione).

  • Codice penale - art.51, comma 3-bis (richiamato contestualmente a art.275)

    Menzi ono la categoria di reati per i quali opera la presunzione di cui all'art.275, comma 3; la Corte ne fa riferimento per giustificare l'applicazione della presunzione cautelare.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per reati associativi di stupefacenti, intercettazioni telefoniche e ambientali combinate con servizi di osservazione, pedinamento, sequestri e riscontri video possono costituire un compendio indiziario congruo a sostenere la sussistenza dei gravi indizi.
  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può concretarsi in forme atipiche: non è necessaria un'investitura formale se è dimostrabile un contributo funzionale agli scopi del sodalizio (anche se temporaneo).
  • La mera valutazione alternativa dei fatti o la presentazione di elementi congetturali non supera, in Cassazione, la valutazione del giudice di merito: l'impugnazione per insufficienza dei gravi indizi è ammessa solo per vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per l'identificazione di persone nelle intercettazioni, elementi come soprannomi ricorrenti, riscontri filmati e circostanze temporali possono consolidare l'identificazione e sono difficilmente elidibili con mere obiezioni difensive.
  • La presunzione relativa dell'art.275, comma 3 c.p.p. rende difficile ottenere misure meno afflittive per reati gravi di traffico di droga: il decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a smentire la necessità della custodia cautelare; occorrono elementi concreti e specifici a favore dell'indagato.
  • Il Tribunale del riesame non è tenuto, a pena di nullità, alla stessa forma di "autonoma valutazione" richiesta al giudice che emette la misura inaudita (art.292), ma la motivazione del riesame deve comunque essere logica, non meramente apparente e adeguatamente confrontarsi con le censure difensive.

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