Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22590/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di riesame per sopravvenuta carenza di interesse dopo che l'imputato aveva patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il giudice aveva dichiarato l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 300 c.p.p. Il ricorrente contestava la declaratoria de plano per violazione degli artt. 309 comma 9 e 568 comma 4 c.p.p., sostenendo che, a seguito dell'annullamento della decisione da parte della Corte di cassazione in punto di gravità indiziaria, persistesse un interesse a verificare la legittimità della misura cautelare anche ai fini della riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la dichiarazione de plano di inammissibilità per carenza di interesse, applicando il principio che l'inammissibilità dell'atto introduttivo può essere dichiarata con ordinanza anche senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 127 comma 9 c.p.p. Ha inoltre osservato che il patteggiamento indica una volontà incompatibile con la contestazione della consistenza degli elementi indiziari e che il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche (in particolare che la durata della custodia cautelare sia stata superiore alla pena patteggiata o l'assenza ab origine dei presupposti della misura). Per tali ragioni il motivo è stato anche ritenuto generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Il patteggiamento equipara la richiesta a una condanna e, poiché si fonda sugli esiti delle indagini preliminari (che costituiscono spesso la base della misura cautelare), tende a escludere l'interesse dell'imputato a contestare la consistenza degli indizi a fini di riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 300 c.p.p.

    Norma richiamata nel provvedimento di inefficacia della misura; nel contesto la dichiarazione di inefficacia non ha impedito che si ritenesse sopravvenuta carenza di interesse dopo il patteggiamento

  • art. 309 comma 9 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla procedura di riesame e all'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che in base a detta norma l'inammissibilità può essere dichiarata de plano

  • art. 127 comma 9 c.p.p.

    Fondamento normativo per dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo con ordinanza, anche senza formalità di procedura, applicabile per le irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione (tra cui la carenza di interesse)

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il diritto alla riparazione sussiste soprattutto se la durata della custodia cautelare è superiore alla pena definitiva applicata con patteggiamento

  • art. 568 comma 4 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presidi di impugnazione, ma la Corte non ha ritenuto che il suo richiamo impedisse la declaratoria de plano dell'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La dichiarazione 'de plano' di inammissibilità per carenza di interesse è ammissibile: il giudice può emettere ordinanza senza udienza quando l'irregolarità attiene al rapporto di impugnazione (oggettiva/soggettiva) ai sensi dell'art. 127 comma 9 c.p.p.
  • Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è generalmente incompatibile con la volontà di contestare la consistenza degli elementi indiziari: chi patteggia manifesta una scelta processuale che rende difficile sostenere un interesse concreto a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione basata sulla nullità o infondatezza degli indizi
  • Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. dopo un patteggiamento è cruciale allegare fatti specifici: in particolare che la durata della custodia cautelare superi la pena definitiva applicata con il patteggiamento o che la misura fosse illegittima ab origine
  • Argomentazioni generiche o non precisate (es. riferimenti generici all'annullamento per gravità indiziaria) non sono sufficienti a impedire la declaratoria di inammissibilità de plano; è necessario fornire elementi concreti e misurabili
  • Se si vuole contestare una misura cautelare dopo un patteggiamento, occorre dimostrare in modo puntuale e documentato la sussistenza di un interesse attuale e concreto all'impugnazione (es. differenza temporale tra custodia subita e pena patteggiata, o vizi procedurali specifici nell'adozione della misura)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.